Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2947 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10173-2005 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO

BOCCARDO 26/A, presso lo studio dell’avvocato FREDELLA GENNARO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MILAURO OTELLO, PASTORE LUIGI,

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

SIAE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE DELLA LETTERATURA 30, presso lo studio

dell’avvocato DELEDDA MARIA GRAZIA, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

AGEN. REG. PUGLIA DIREZIONE REGIONALE ENTRATE DELLE PUGLIE SEZ.

STACCATA DI LECCE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 650/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

uditi per i resistenti gli Avvocati VULLA LUISA che deposita nota

spese e procura notarile di udienza nuovi difensori VULLA e MANDEL,

Not. Dr.ssa SUSANNA OPERAMOLLA, rep. n. 14762 del 07/01/2010, e

Avvocato URBANI NERI che si riportano al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di verbale di accertamento SIAE redatto il 6 agosto 1991,e inviato dai verbalizzanti all’Ufficio del registro di Gallipoli, a P.B. fu notificata il 14 febbraio 2006 una cartella esattoriale per sanzioni di Euro 34.688,377=, dopo che lo stesso aveva proposto ricorso,in via amministrativa, presso la D.R.E. della Puglia (che lo rigettò in data 22.12.1997,dopo la notifica della cartella). Il P. impugnò tempestivamente la suddetta cartella con atto di citazione 29.11.1997 avanti al Tribunale di Lecce, chiamando in giudizio sia l’Amministrazione Finanziaria che la SIAE. Il giudice adito con sentenza 29.11.97 dichiarò il difetto di legittimazione della SIAE e ridusse le sanzioni,in parziale accoglimento della domanda attorea.

La Corte d’appello di Lecce ha rigettato, con sentenza 5.11.2004, l’appello del P., confermando il difetto di legittimazione della SIAE, qualificando come nuove le eccezioni di incompetenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni da parte dell’Ufficio del registro di Gallipoli e di tardività della notifica della decisione della D.R.E. della Puglia, disattendendo l’ulteriore eccezione relativa alla immediata contestazione della violazione,perchè tale obbligo sarebbe sorto soltanto col D.P.R. n. 499 del 1994, successivo all’accertamento,mentre la notifica del verbale sarebbe stata correttamente effettuata a mani del fratello del P., comproprietario dell’immobile, non avendo l’appellante provato il contrario attraverso documentazione della CCIA. Quanto al verbale di accertamento, la Corte leccese ne ha dichiarato l’efficacia privilegiata fuorchè relativamente alla personale valutazione del verbalizzante circa il numero delle persone presenti nel locale, che il primo giudice aveva ridotto alla metà, rispetto al numero indicato nel predetto verbale.

P.B. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico articolato motivo.

Resistono con controricorso l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze e la SIAE, che ha prodotto anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Adducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria e insufficiente motivazione circa più punti decisivi prospettati dalle parti l’appellante, senza indicare peraltro le norme che ritiene violate, lamenta il “vulnus” dei diritti di difesa in relazione a circostanze che non sarebbero state valutate dai giudici d’appello,quali l’esistenza di un permesso di agibilità relativo al mese d’agosto, la ritenuta irrilevanza dell’impugnazione del verbale,che costituiva il presupposto della irrogazione delle impugnate sanzioni, l’attribuzione di fede pubblica al verbale, “manomesso” invece dal primo giudice, l’affermato difetto di legittimazione della SIAE,autrice del verbale contestato – che avrebbe dovuto essere redatto dall’ Ufficio del Registro, il quale era competente ad irrogare le sanzioni solo dal 1 gennaio 1992,in forza del D.P.R. n. 408 del 1990, art. 16 normativa che i giudici d’appello avrebbero dovuto rispettare, anche se non richiamata esplicitamente nel giudizio di primo grado; mentre il D.P.R. n. 499 del 1994 non avrebbe fatto che “ufficializzare” la regola generale attinente la immediata contestazione delle violazioni. Sarebbe infine contraddittoria la sentenza impugnata laddove attribuisce efficacia privilegiata al processo di accertamento, escludendone una parte,come modificata dal primo giudice.

Il ricorso è infondato.

La Corte di merito ha risposto infatti correttamente alle censure dell’appellante allorchè ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva della SIAE, il cui verbale costituisce atto sfornito di autonoma rilevanza nell’iter procedurale che sfocia nell’applicazione delle sanzioni (Cass. 784/2004; 12449/2007), la tardività dell’eccezione di incompetenza dell’Ufficio del Registro ad irrogare le predette sanzioni, trattandosi di censura nuova, e l’assenza di una disposizione che nel 1991 imponesse l’obbligo di immediata contestazione, sancito invero solo con un Regolamento del 1994.

Quanto all’affermazione dell’attuale ricorrente, secondo cui il verbale non gli sarebbe stato notificato, la Corte d’appello ha confermato l’assenza di prova circa la ritenuta comproprietà del locale, oggetto dell’ispezione SIAE, da parte del fratello del P., a mani del quale il predetto verbale era stato notificato,non avendo mai il ricorrente prodotto il certificato della Camera di Commercio che avrebbe dovuto convalidare le sue affermazioni. Ed anche per quanto attiene il rilievo circa la notifica a persona diversa dal destinatario dell’avviso, la avvenuta notifica ad un prossimo congiunto del destinatario dell’accertamento, nel luogo in cui l’ispezione è compiuta, deve far comunque presumere l’avvenuta conoscenza, da parte del predetto destinatario, dell’atto così notificato. Quanto alla fede privilegiata attribuita dalla Corte di merito al verbale, la giurisprudenza di questa Corte (S.U. 17355/2009), componendo un contrasto giurisprudenziale in proposito ha affermato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, che cioè non sono state oggettivamente constatate dal pubblico ufficiale,non essendo evidentemente assistite da fede privilegiata le mere deduzioni od opinioni del verbalizzante stesso (Cass. 25844/2008).

Il ricorso deve essere pertanto integralmente rigettato,senza addebito di spese nei confronti del P. in ordine al controricorso del Ministero delle Finanze, perchè tardivo; mentre nei confronti della SIAE, il cui discusso verbale sta all’origine della tormentata vicenda processuale, vanno compensate le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del presente grado di giudizio fra il P. e la SIAE. Nulla per le spese in ordine al giudizio di cassazione fra il P. e il Ministero delle Finanze.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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