Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2947 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. I, 08/02/2021, (ud. 26/10/2020, dep. 08/02/2021), n.2947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10672/2016 proposto da:

Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a., in Amministrazione

Straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via L.G. Faravelli n. 22, presso

lo studio dell’avvocato Maresca Arturo, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio

Chinotto n. 1, presso lo studio dell’avvocato Minucci Stefano, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorrente e ricorrente incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a. in Amministrazione

Straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via L.G. Faravelli n. 22, presso

lo studio dell’avvocato Maresca Arturo, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 146/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

06/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- P.F. ha chiesto di essere ammesso in prededuzione al passivo fallimentare della s.p.a. Alitalia Linee Aeree Italiane, per credito derivante dall’indennità supplementare spettantegli ai sensi dell’Accordo intersindacale del 27 aprile 1995.

Il giudice delegato ha respinto la richiesta, sul presupposto che il richiedente non avesse dedotto, nel ricorso introduttivo, di essere rimasto privo del posto di lavoro e pure perchè la richiesta afferiva a crediti maturati dopo la dichiarazione di insolvenza della società.

2.- P.F. ha impugnato l’esclusione avanti al Tribunale di Roma. Che ha accolto l’opposizione con decreto depositato in data 6 aprile 2016.

3.- Rilevato che l’indennità supplementare di cui all’Accordo è dovuta nella “sola ipotesi in cui si verifichi… una “effettiva” cesura nel rapporto di lavoro ed esso debba quindi intendersi definitivamente risolto”, il decreto ha riscontrato che nella specie il richiedente aveva provato la detta situazione, per il mezzo di presunzioni semplici.

In relazione alla collocazione del credito da indennità, poi, il decreto ha riconosciuto quella costituita dalla prededuzione, rilevando che, nel momento in cui “Alitalia si è determinata a proseguire il rapporto di lavoro, ritenendolo evidentemente necessario ai fini della continuazione dell’attività d impresa, tale decisione ha avuto quale implicita, ma necessaria conseguenza l’applicazione del regime economico e normativo che caratterizza quel rapporto di lavoro”.

4.- Avverso questa decisione la s.p.a. Alitalia in a.s. ricorre per cassazione, svolgendo quattro motivi.

Resiste con controricorso P.F., che pure propone ricorso incidentale condizionato.

Il ricorrente principale ha pure depositato un controricorso su ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Col primo e col secondo motivo, il ricorrente affronta il tema della “mancata riassunzione del dirigente in CAI”.

Per affermare, in primo luogo, che il decreto ha compiuta e indebita inversione dell’onere della prova disposto dall’art. 2697 c.c.: “una volta ritenuto che la mancata ricollocazione del dirigente integrasse elemento costitutivo del diritto all’indennità”, la relativa circostanza “avrebbe dovuto essere ritualmente allegata e provata a cura del lavoratore opponente”. Per rilevare altresì, e in via per dire gradata, che comunque quanto manifestato dal decreto in proposito “integra una palese violazione delle norme in materia di presunzione” (artt. 2727 e 2729 c.c.) e appare “finanche radicalmente illogica, tanto da integrare la fattispecie della motivazione apparente o addirittura mancante” (così prospettando pure il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4).

6.- I due motivi non sono fondati, pur se occorre in proposito correggere la motivazione che ha svolto il giudice del merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Ritiene infatti il Collegio Ci dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di azienda dall’Accordo interconfederale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non essendo necessario che a ciò consegua pure una censura effettiva del rapporto di lavoro e che il dirigente versi, di conseguenza, in stato di disoccupazione (cfr., in particolare, Cass., 30 settembre 2019, n. 24355; Cass., 22 dicembre 2020, n. 29322).

7.- Col terzo e col quarto motivo, il ricorrente contesta – dapprima, sotto il profilo della violazione di legge; di poi, sotto quello della nullità della sentenza per motivazione apparente – la collocazione in prededuzione del credito da indennità supplementare, che è stata stabilita dal Tribunale romana.

Si tratta di credito di natura indennitaria, che “trae origine dalla risoluzione del rapporto di lavoro” e che, quindi, “non può essere annoverata tra i provvedimenti finalizzati alla continuazione dell’attività” di impresa.

8.- Secondo un consolidatissimo orientamento della giurisprudenza di questa Corte, “l’indennità supplementare, prevista dall’Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale allegati al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce – a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria – un credito da ammettere al passivo in prededuzione L. Fall., ex art. 111, per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura” (cfr., tra le tante, Cass., 19 novembre 2018, n. 29735; Cass., 22 dicembre 2020, n. 29323; Cass., 7 novembre 2019, n. 28740).

Alla base di tale orientamento sta la constatazione di ordine generale che, per il caso di prosecuzione dell’attività lavorativa dopo l’apertura della procedura concorsuale, “il sistema normativo è chiaramente orientato nel senso che i rapporti di lavoro continuano con l’azienda in quanto tale” (cfr., di recente, Cass., 12 luglio 2019, n. 18779).

Posto questo nesso, si rileva inoltre che la continuazione (pur provvisoria) dell’attività di impresa sul piano funzionale esige, se non propriamente implica, anche la prosecuzione dei rapporti di lavoro già in essere in relazione a tale attività. Tali rapporti non possono, allora, essere considerati che nei termini in cui si svolgevano prima dell’apertura della procedura: quale fonte unica, cioè, delle varie voci di credito che ne derivano, “secondo l’unitario regime economico e normativo ad esso applicabile” (cfr., in particolare la già citata pronuncia di Cass., n. 2018/29735).

9.- Il mancato accoglimento del ricorso principale comporta assorbimento del ricorso incidentale condizionato, che è stato formulato dal controricorrente.

10.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a spese forfetarie e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato parti a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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