Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29469 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. II, 13/11/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 13/11/2019), n.29469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3760/2017 proposto da:

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di FIRENZE, in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.I., rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIETRO BEGHIN;

f- controricorrente –

avverso la sentenza n. 2800/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 26/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato TITO VARRONE, dell’Avvocatura Generale dello Stato

difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato GIAMPIETRO BEGHIN, difensore del controricorrente,

che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata dalla Prefettura – U.T.G. di Firenze la sentenza n. 2802/2016 del Tribunale di quella Città con ricorso fondato su un unico articolato motivo e resistito con controricorso della parte intimata.

Al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve, quanto segue.

L’impugnata sentenza accoglieva l’appello interposto da G.D.A., al quale erano state contestate 27 infrazioni della L. n. 727 del 1978, art. 19, con elevazione di plurimi verbali, di cui in atti, in relazione alla mancata esibizione di fogli di registrazione relativi a più e vari giorni. La decisione oggi gravata innanzi a questa Corte dall’Amministrazione ricorrente a mezzo del patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato riformava, quindi, la precedente appellata decisione del giudice di prime cure che aveva rigettato l’opposizione ai suddetti verbali di accertamento di violazioni al C.d.S., riducendo – nella sostanza – ad una unica sanzione l’effetto dell’accertamento delle contestate violazioni.

Parte controricorrente chiedeva il rigetto dell’avverso ricorso e depositava memoria.

Trattata innanzi alla Sezione Sesta – II di questa Corte, la causa veniva, con ordinanza interlocutoria dell’8 marzo 2018, rimessa all’odierna pubblica udienza, mancando l’evidenza decisoria e trattandosi di controversia tale da non poter essere decisa in sede camerale.

Parte ricorrente ha, a sua volta, depositato memoria difensiva.

Il P.G. ha concluso così come in atti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 727 del 1978, art. 19 e dell’art. 14, comma 1 e art. 15, commi 2 e 7 Reg. CEE 3281/1985 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Viene, in breve, dedotta l’erroneità della decisione gravata, la quale -in tema di violazione alla citata normativa in materia di fogli di registrazione del cronotachigrafo installato su veicolo- ha ritenuto che l’omessa esibizione di detti fogli poteva esser sanzionata solo nel limite di quanto richiesto dalla normativa (“fogli di registrazione della settimana in corso e di quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni anteriori (ovvero) dopo il 1 gennaio 2008, della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti”, art. 15, Reg. cit.) con una unica sanzione per una unica infrazione e non anche – come avvenuto nella fattispecie- con multiple sanzioni, relative ai singoli più brevi periodi rientranti dell’intero arco temporale considerato dalla normativa.

L’Amministrazione ricorrente, in particolare, ha segnalato espressamente che “la presente controversia è identica a migliaia di controversie, attualmente pendenti dinanzi ai giudici di merito di tutta la penisola”;

ha, altresì, richiesto – una volta segnalati gli orientamenti fortemente contrastanti in materia – che la controversia sia decisa con pronuncia chiarificatoria.

2.- Esposto doverosamente il motivo di impugnazione la Corte deve osservare quanto segue.

Il B. ebbe a violare l’art. 15, comma 7 del Reg. CEE n. 3821/1985, come modificato dall’art. 23 del Reg. CE n. 561/2006.

Tale norma sancisce che ” Il conducente…. Deve essere in grado di presentare, su richiesta ai controlli: i) i fogli di registrazione della settimana in corso e di quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti, ii) la carta del conducente se è titolare di siffatta carta, iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei quindici giorni precedenti…..Tuttavia dopo il 1 gennaio 2008, i periodi di tempo di cui ai punti i) e iii) comprenderanno la giornata in corso ed i 28 giorni precedenti”.

Orbene, così esposto il quadro normativo di riferimento, la soluzione della controversia in esame non può prescindere dalla interpretazione che della citata e riportata norma viene data.

Se, infatti, tale norma viene interpretata nel senso che al conducente si impone un’unica condotta consistente nell’esibizione dei fogli relativi ad un certo numero di giornate di lavoro con obbligo di esibizione agli addetti ai controlli dei fogli di registrazione nella loro interezza la violazione della norma non potrà che essere unica proprio perchè la condotta è unica.

Il tutto con la conseguenza che dall’unicità della condotta non potrà che discendere la commissione di una unica infrazione e l’irrogazione di una unica sanzione, senza cumulo materiale ed indipendentemente dal numero dei singoli dischi che il conducente non sia in grado di esibire.

Se, viceversa, la norma venga interpretata come riferibile ad una condotta frazionabile allora sarà sì possibile procedere alla elevazione di tanti verbali di contestazione e per quanti sono i giorni (o, come nella concreta ipotesi in giudizio, i gruppi di giorni) in ordine ai quali non si è avuta l’ottemperanza all’onere di esibizione.

Questa Corte ha già avuto modo, sotto altro profilo, di affrontare (Cass. civ., Sez. Lav. Sent. 3 agosto 2007, n. 17073), la questione della condotta che deve tenere l’imprenditore, il quale – in base all’art. 14, comma 2 Reg. CEE n. 382/1985 – deve conservare per almeno un anno dalla data di utilizzazione i fogli di registrazione.

Ma la diversa funzione e ratio di tale ultima norma non può comportare di per sè l’applicazione nella differente ipotesi oggi in giudizio della unicità della condotta e della sanzione, anche se il tenore letterale dell’art. 14 cit. con la previsione di una sanzione per ogni singolo foglio mancante dei giorni guida potrebbe far ritenere, a contrario e in assenza di esplicita affermazione al riguardo, la unicità della complessiva violazione e della sanzione a proposito della violazione disciplinata dall’art. 15 cit..

Rispetto a quest’ultima interpretazione potrebbe, peraltro, contrapporti una differente interpretazione, più sensibile alla possibile elusione o parcellizzazione del precetto normativo (come paventato dal P.G. nelle Sue conclusioni rimesse all’udienza) ovvero maggiormente in linea con un criterio di maggior rigore.

E’ noto, infatti, il dictum di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea 9 febbraio 2010, n. 210/10 sorta da controversia avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE dell’A.G. ungherese.

Nell’esaminare quella controversia relativa alla proporzionalità della sanzione proprio in materia di violazioni relative all’utilizzo del cronotachigrafo veniva affermato “…a tal proposito, l’art. 19, paragrafo 1, di detto regolamento impone agli Stati membri di stabilire “sanzioni applicabili in caso di infrazioni che devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie”.

Il che, ovviamente, dovrebbe comportare l’imposizione – da parte di ciascun singolo Stato – di sanzioni adeguate ove parametrate all’intero lasso di tempo (ventotto giorni) e non alla singola violazione giornaliera eventualmente cumulabile, con l’ulteriore conseguenza – pure, per inciso, rilevata e rilevante – che l’effettività dissuasiva della sanzione non potrebbe essere di certo perseguita con la prassi di elevare un numero multiplo di sanzioni eventualmente non proporzionate, per difetto, in rapporto alla complessiva condotta omissiva.

Stante – ad avviso di questa Corte e per effetto di quanto innanzi affermato – una situazione di oggettiva incertezza interpretativa non può, pertanto, che formularsi domanda di interpretazione pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione Europea in particolare in ordine al quesito:

“se l’art. 15, comma 7 cit. possa essere interpretato, per la specifica ipotesi del conducente dell’automezzo, quale norma che prescriva una unica complessiva condotta con conseguente commissione di una unica infrazione ed irrogazione di una sola sanzione ovvero può dar luogo, con l’applicazione del cumulo materiale, a tante violazioni e sanzioni per quanti sono i giorni in relazione ai quali non sono stati esibiti i fogli di registrazione del cronotachigrafo nell’ambito del previsto lasso temporale (“giornata in corso ed i 28 giorni precedenti”).

PQM

La Corte:

visto l’art. 267 TFUE, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la pronuncia pregiudiziale in ordine alla domanda di cui in epigrafe; sospende la trattazione del ricorso in esame e manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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