Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29468 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, n.29468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RICCIOTTI NICOLA, 9, presso lo studio dell’avvocato CAIAZZA

BRUNELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato SETTEMBRE ANTONIO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 290/2009 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata

il 13/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Manzi Federica (delega Luigi Manzi) difensore del

ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 11 ottobre 2011 e stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- In data 4 dicembre 2007 B.E. ha notificato al marito, C.R., atto di precetto con cui gli ha intimato il rilascio del locale-garage sito in (OMISSIS), quale pertinenza della casa coniugale sita al n. (OMISSIS) della stessa via.

Il titolo esecutivo posto a base del precetto è l’ordinanza 21 maggio 2007 del Presidente del Tribunale di Sulmona che – nel giudizio di separazione fra i coniugi – ha assegnato alla moglie il diritto di abitare la casa coniugale con i figli.

Il C. ha proposto opposizione all’esecuzione, assumendo che il garage non costituiva pertinenza dell’abitazione, bensì di altro appartamento di sua proprietà, adibito a studio professionale, sito nel medesimo stabile, al civico n. (OMISSIS) della medesima via.

Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Sulmona ha respinto l’opposizione, ritenendo che l’assegnazione della casa coniugale di cui al titolo esecutivo si estenda a comprendere le relative pertinenze e che sussista il vincolo pertinenziale rivendicato dalla moglie.

Il C. propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimata con controricorso.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 ed in genere dei principi sull’onere della prova, sul rilievo che la sentenza impugnata ha ravvisato il vincolo pertinenziale “in assenza di altra comprovata destinazione”, trascurando il fatto che era onere della B. dimostrare che il box era adibito al servizio dell’abitazione, trattandosi del fatto costitutivo della sua pretesa, mentre a tale onere essa non ha adempiuto.

Con il secondo e il terzo motivo denuncia omessa od insufficiente motivazione sul medesimo punto e violazione dell’art. 817 cod. civ., poichè il tribunale ha trascurato di prendere in esame i documenti prodotti a dimostrazione del fatto che il box – sito al numero civico (OMISSIS) – è stato acquistato insieme con l’appartamento al n. (OMISSIS) della medesima via, con unico atto; è a questo collegato da una scala interna e faceva originariamente parte della medesima particella catastale, essendo stato da essa diviso solo in data successiva.

Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 12 preleggi e degli art. 474 e 480 cod. proc. civ., a causa della mancata corrispondenza fra il contenuto del titolo esecutivo – che menziona esclusivamente l’assegnazione della casa coniugale – e l’ingiunzione contenuta nell’atto di precetto.

Con il quinto motivo lamenta insufficiente ed illogica motivazione sul medesimo punto.

3.- Il quarto e il quinto motivo – il cui esame è pregiudiziale – sono manifestamente infondati.

Deve essere condiviso il principio per cui l’ordinanza di assegnazione ad un coniuge del diritto di abitare la casa coniugale è da ritenere comprensiva delle relative pertinenze, ivi incluso il box, pur se non espressamente menzionate (Cass. civ. Sez. 1, 13 novembre 2006 n. 24104), sicchè ben poteva essere intimato precetto per l’esecuzione dell’ordinanza.

4.- Sono invece fondati gli altri motivi.

Il coniuge assegnatario dell’abitazione coniugale che rivendichi la mancata consegna del box è tenuto a dimostrare l’esistenza del vincolo pertinenziale, quanto al requisito oggettivo dell’appartenenza dei due beni, principale ed accessorio, al medesimo proprietario (nella specie, al marito) ed al requisito soggettivo della durevole destinazione del bene accessorio al servizio di quello principale.

L’assegnataria ha dedotto a fondamento della sua domanda la circostanza che il box è contiguo all’abitazione ed il fatto che all’interno di esso si trovavano la dispensa, la lavatrice e i guardaroba per il cambio di stagione. La seconda circostanza è stata contestata dal marito, ma la mera contiguità avrebbe potuto costituire sufficiente dimostrazione del vincolo pertinenziale, se l’intimato non avesse infirmato il significato e la valenza probatoria della circostanza, deducendo e dimostrando documentalmente di essere proprietario di altro appartamento al n. (OMISSIS) del medesimo stabile, adibito a studio professionale, che anch’esso può rivendicare il box come pertinenza, sulla base della mera contiguità fisica; appartamento che per di più è stato acquistato unitamente al box ed è ad esso strutturalmente collegato.

A fronte di tali circostanze sarebbe stato onere della moglie dimostrare che, durante la vita coniugale, il box era stato concretamente adibito al servigio dell’abitazione (sita al n. 22), nonostante l’iniziale diversa destinazione.

La contraria decisione del Tribunale, che ha omesso di prendere in esame i documenti prodotti dal ricorrente e le circostanze di fatto che ne risultano, ha fatto malgoverno dei principi in tema di onere della prova ed è incorsa in insufficiente e apodittica motivazione.

5.- Propongo che i primi tre motivi di ricorso siano accolti, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– La resistente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria della resistente non valgono a disattendere.

A fronte del titolo esecutivo, che assegnava alla moglie la casa coniugale senza menzionare il box, ed all’opposizione al precetto, che contestava il rapporto pertinenziale, il Tribunale doveva accertare se effettivamente il box costituisse pertinenza dell’appartamento assegnato alla moglie o di quello rimasto in uso al marito, poichè tale accertamento era imprescindibile al fine di stabilire se il titolo esecutivo – cioè l’ordinanza di assegnazione dell’ex-abitazione coniugale alla moglie – si potesse ritenere esteso a comprendere il box, quale sua pertinenza. L’onere di fornire la relativa prova era a carico della moglie, che rivendicava il diritto, e la motivazione in base alla quale il Tribunale ha ritenuto dimostrata la circostanza risulta insufficiente, a fronte della situazione dei luoghi, dell’ambiguità che ne deriva circa la contiguità del box all’uno od all’altro appartamento ed alla mancata prova circa la sua concreta destinazione d’uso, durante la vita coniugale.

I primi tre motivi di ricorso debbono essere accolti, mentre vanno rigettati gli altri motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Sulmona, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai principi indicati nella relazione (in particolare le parli in corsivo) e con adeguata motivazione.

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie i primi tre motivi di ricorso e rigetta gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Sulmona, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA