Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29468 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. I, 15/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 15/11/2018), n.29468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 158/2014 proposto da:

Comune di Roccadaspide, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo Mercuri n. 8, presso lo

studio dell’avvocato Lattanzi Fabio, rappresentato e difeso

dall’avvocato Pepe Carmine, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M.T., G.A., G.C.F.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Portuense n. 104, presso la

sig.ra De Angelis Antonia, rappresentati e difesi dall’avvocato

Sabbatini Luigi, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 294/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2018 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Salerno ha condannato il Comune di Roccadaspide a risarcire a P.M.T., ad G.A. ed a C.F., quali eredi di G.M., nonchè a G.C., il danno da occupazione acquisitiva del loro fondo irreversibilmente destinato ad edificio da adibire ad uffici giudiziari, ed a corrispondere l’indennità per il periodo di occupazione legittima. La decisione, appellata in via principale dagli eredi P. – G. (essendo deceduta l’usufruttuaria G.C.) ed in via incidentale dal Comune, è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Salerno, che, con sentenza in data 12.4.2013, ha determinato il risarcimento e l’indennizzo al netto del criterio riduttivo di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, dichiarato incostituzionale con sentenze n. 348 e 349 del 2007, tenuto conto delle somme depositate. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Roccadaspide, con due motivi resistiti con controricorso dalle parti intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il Comune deduce il difetto di giurisdizione, la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis e del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, evidenziando, da una parte, che, trattandosi di occupazione appropriativa, si è in presenza di un concreto esercizio di potere, devoluto alla giurisdizione del GA, anche ai sensi della norma del CPA ed aggiunge che l’introduzione nell’ordinamento dell’art. 42 bis del TUE ha ricondotto le vicende qualificabili come occupazione appropriativa nell’alveo degli interessi legittimi, tutelabili innanzi al Giudice Amministrativo: tramontato il principio di elaborazione giurisprudenziale che riconosceva in tali casi l’acquisto del bene alla p.A., permane in capo all’Amministrazione l’obbligo di far venire meno l’occupazione sine titulo mediante emanazione di specifico atto, previsto dalla menzionata disposizione del TU, che si applica, anche, ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

1.1. Premesso che questa sezione, può decidere della questione di giurisdizione, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, essendosi su di essa pronunciate ripetutamente le S.U, il motivo è inammissibile. 1.2. Anzitutto, per la sua genericità: la sentenza dà conto che la statuizione risarcitoria emessa dal Tribunale è stata impugnata dai privati e dall’Ente civico in relazione al quantum della condanna, ed il ricorrente non espone quando e con quali argomenti avrebbe censurato tale decisione, contestando la giurisdizione del primo giudice. Va, dunque, applicato il principio fissato già dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 24883 del 2008, e successivamente sempre ribadito, secondo cui il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito, affermando così implicitamente la propria giurisdizione, e tale questione non costituisca motivo di appello. 1.3. Ad ogni modo, il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., perchè tiene in non cale l’orientamento consolidato delle SU di questa Corte (n. 14794 del 2007, e tra le altre, Cass. n. 22803 del 2010), secondo cui: a) le controversie risarcitorie per il danno da occupazione illegittima, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’antico criterio di riparto diritti soggettivi – interessi legittimi, e così anche le stesse controversie, se iniziate nel periodo dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, anteriormente alla riscrittura con la L. n. 2005, art. 7, un eccesso di delega, ha dichiarato incostituzionali le nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva, che restano, invece, attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della citata L n. 205 del 2000. 1.4. Nel caso di specie, la controversia è stata introdotta dinanzi al Tribunale di Taranto il 19.5.1993.

2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta che la condanna al risarcimento del danno per accessione invertita è stata assunta in violazione e falsa applicazione degli artt. 922 e 935 c.c., D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, art. 1 Prot. Add. Alla CEDU, art. 42 Cost., avendo la nuova disposizione del TUE espunto dall’ordinamento l’istituto di fonte giurisprudenziale dell’occupazione acquisitiva. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. La ratio del provvedimento di acquisizione, disciplinato dall’art. 42 bis del TU sulle espropriazioni è quella di consentire alla P.A. di “riprende(re) a muoversi nell’alveo della legalità amministrativa, esercitando una funzione amministrativa ritenuta meritevole di tutela privilegiata, in funzione degli scopi di pubblica utilità perseguiti, sebbene emersi successivamente alla consumazione di un illecito ai danni del privato cittadino” (v., in tal senso, Corte Cost. n. 71 del 2015). Il provvedimento non ha effetto retroattivo e costituisce l’extrema ratio per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, senza essere espressione di un potere meramente rimediale rispetto ad un pregresso illecito (cfr. Cons. di Stato, sez. 4, n. 4777/2015). La norma attribuisce, insomma, alla P.A. “che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità” il potere, valutati gli interessi in conflitto, di optare fra l’acquisizione e la non acquisizione di un immobile appartenente al privato, disciplina l’adozione del relativo provvedimento, e la misura dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale conseguente alla perdita definitiva dell’immobile.

2.3. Nulla di tutto ciò è ravvisabile nel caso di specie, in quanto non è stato emesso alcun provvedimento di acquisizione sanante, nè, del resto, vi è più margine per l’emanazione, da parte della P.A., di siffatto provvedimento, che determina, bensì, l’improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse, quando tuttavia non si sia in precedenza formato il giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche, come invece è accaduto nella specie, sulla illiceità del comportamento della P.A. (essendo state devolute con l’appello incidentale censure riferite al quantum ed all’estensione dei beni occupati) e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno (cfr. Cass. n. 11258 del 2016). 2.4. Non può, ad ogni modo, non rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 735 del 2015, hanno in effetti sconfessato l’istituto, di genesi pretoria (Cass. SU n. 1464 del 1983), dell’occupazione appropriativa, non sul presupposto dell’introduzione nell’ordinamento del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, ma perchè ritenuto non conforme con il principio enunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, e, nell’escludere l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, non hanno mancato di riconoscere in favore del proprietario, rimasto tale nonostante la manipolazione illecita del suo bene, la possibilità di optare per la tutela per equivalente, così rinunciando al suo diritto reale. 2.4. In tali casi, non residuano margini per l’Amministrazione per paralizzare l’azione del privato danneggiato, opponendo la sua condotta illecita ed imponendogli di attendere, sine die, un provvedimento idoneo a ripristinare la legalità.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna alle spese, che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre accessori, come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo o di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA