Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29468 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 13/11/2019), n.29468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7664/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2237/05/2017 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 19/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio,

nonchè nella successiva camera di consiglio del 03/04/2019,

tenutasi a seguito di riconvocazione del Collegio.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo e delle propedeutiche cartelle di pagamento, impugnate per irregolarità della loro notifica, con conseguente prescrizione del credito tributario, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando l’irregolarità della procedura di notificazione delle cartelle di pagamento, mancando per tre di esse la prova della spedizione della raccomandata informativa al destinatario irreperibile, e per due di esse la prova dell’avvenuta notifica, così come “di qualsiasi collegamento tra la relazione di notifica (…) e glì atti che sarebbero stati (…) notificati al portiere”; rilevava, inoltre, il decorso delò termine prescrizionale in applicazione del disposto di cui all’art. 2948 c.c., n. 4;

– per la cassazione della sentenza d’appello ricorre I’ADER con due motivi, cui non replica l’intimato;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, incentrato sulla necessità dell’invio della raccomandata informativa in caso di notifica a mezzo posta della cartella di pagamento consegnata a portiere dello stabile, la ricorrente la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 221 c.p.c..

2. Con il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla questione della prescrizione dei crediti erariali, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4.

3. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, in quanto la ricorrente ha omesso di depositare l’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica, così omettendo di fornire la prova del regolare completamento della procedura notificatoria, ancorchè tempestivamente attivata (cfr. Cass., Sez. U., n. 627 del 2008 e numerose successive conformi delle Sezioni semplici), nonostante l’espressa riserva di verifica contenuta nella proposta del relatore comunicata alla parte.

4. Non vi è necessità di provvedere sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimato, mentre, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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