Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29467 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso l’Avvocato MORRONE CORRADO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato MORRONE LUIGI, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENICHEM SPA, M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 229/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 10/02/2009, depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 11 ottobre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- A seguito di un incidente ferroviario verificatosi in (OMISSIS) il Ministero dell’Interno ha utilizzato per le operazioni di soccorso personale ed operai dipendenti da diverse società, da queste messi a sua disposizione.

Nel corso delle operazioni S.D., dipendente della s.p.a.

Pertusola Sud, nel manovrare a marcia indietro un “muletto” elevatore, ha investito un altro operaio, M.A., provocandogli lesioni personali.

Il M. ha proposto al Tribunale di Crotone domanda di risarcimento dei danni contro lo S. e contro la s.p.a.

Pertusola, quale responsabile ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. Quest’ultima ha resistito, eccependo che committente dei lavori doveva ritenersi solo il Ministero dell’Interno. Ha chiesto ed ottenuto autorizzazione a chiamare in causa il Ministero, senza poi provvedere alla chiamata.

Il Tribunale ha accolto la domanda nei confronti dello S., che ha condannato al pagamento di L. 60.400.000 in risarcimento dei danni, mentre ha assolto la soc. Pertusola Sud.

Proposto appello dallo S., a cui ha resistito la s.p.a. Enichem, subentrata alla Pertusola, con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado, con la motivazione che il rapporto di preposizione è da considerare interrotto, nel momento in cui la società ha messo il suo dipendente a disposizione del Ministero dell’Interno, al quale va assegnata la responsabilità per la direzione e la sorveglianza del personale, durante le operazioni di soccorso.

Lo S. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Il primo motivo – che denuncia violazione dell’art. 2049 cod. civ. – è inammissibile, prima ancora che manifestamente infondato, poichè riafferma apoditticamente il principio per cui la Pertusola Sud dovrebbe essere ritenuta committente dei lavori, senza esporre le ragioni per cui la Corte di appello avrebbe erroneamente deciso e senza in alcun modo confutarne le argomentazioni.

Le censure sono quindi generiche e sostanzialmente immotivate.

In ogni caso la sentenza impugnata si è correttamente uniformata al principio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, ove taluno si avvalga, per compiere un determinato lavoro, di persona normalmente alle dipendenze di altri, assumendone in proprio la direzione e la vigilanza, va ritenuto committente, ai fini della responsabilità ex art. 2049 cod. civ., soltanto colui che ha fatto eseguire il lavoro (Cass. civ. Sez. 3, 9 ottobre 1998 n. 10034; Cass. civ. Sez. 3, 19 dicembre 2003 n. 19553).

3.- Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha omesso di pronunciare sulla sua domanda di condanna solidale della Pertusola ai sensi dell’art. 2054 cod. civ., quale proprietaria del mezzo da lui condotto.

Le norme sulla circolazione dei veicoli non hanno nulla a che fare con il caso in esame, che concerne un danno arrecato non da un veicolo adibito alla circolazione stradale e nel corso della stessa, ma da un macchinario industriale destinato al sollevamento pesi, nel corso di un’attività di impresa in senso lato (nè il danno risulta essere stato provocato dal cattivo funzionamento o da vizi di costruzione della macchina, sì da giustificare anche un lontano richiamo ad alcuna delle fattispecie di cui all’art. 2054 cod. civ.).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori del ricorrente.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA