Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29467 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. III, 23/12/2020, (ud. 09/11/2020, dep. 23/12/2020), n.29467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36671-2018 RG. proposto da:

B.F., rappresentato e difeso dall’Avv. GAETANO TESTA,

con domicilio in Roma presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FOGLIANISE, in persona del Sindaco e legale rappresentante

p.t., T.G., rappresentato e difeso dall’Avv. GIORGIO

DE ANGELIS, e dall’Avv. PASQUALE TARRICONE;

– controricorrente –

e nei confronti di:

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1546/2018 del Tribunale di Benevento,

depositata il 19 settembre 2018, notificata il 24 settembre 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 9 novembre

2020 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.F. citava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Vitulano, il Comune di Foglianise, affinchè, accertatane la responsabilità fosse condannato a corrispondergli la somma di Euro 2.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, dovutagli per essere stata costretto, insieme con la sua famiglia, a procurarsi un alloggio in attesa che le abitazioni a (OMISSIS), minacciate da alcuni massi staccatisi, il 3 marzo 2010, dal costone omonimo, fossero messe in sicurezza.

La Regione Campania, con la Delib. 19 marzo 2010, n. 323 aveva disposto il rimborso delle spese alberghiere e/o per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari che erano stato sfollati a seguito delle ordinanze sindacali che avevano disposto lo sgombero. Il Comune di Foglianise veniva individuato come soggetto attuatore dell’intervento che prevedeva la corresponsione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili per nucleo familiare e comunque nel limite di Euro 100,00 per ogni componente abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione inutilizzabile. B.F. riceveva dal Comune solo Euro 800,00, pur essendo stato autorizzato a rientrare nella sua abitazione soltanto in data 7 ottobre 2010, dunque, a distanza di sette mesi dallo sgombero.

Il Comune di Foglianise, costituitosi in giudizio, dichiarava che la Regione aveva stanziato la somma di Euro 15.200,00 per il rimborso delle spese degli sfollati, ma non l’aveva corrisposta al Comune, il quale solo reperendo Euro 12.400,00 dal proprio bilancio era riuscito a rimborsare le famiglie degli sfollati per i primi due mesi; chiedeva di essere autorizzato a chiamare in manleva la Regione e di riunire il procedimento ad altri proposti da altri cittadini vertenti sulla medesima vicenda; escludeva che l’ordinanza di sgombero avesse fatto sorgere a suo carico un obbligo di rimborso delle spese; negava di essere responsabile ex art. 2043 c.c., deduceva che l’attore non aveva provveduto a presentare il rendiconto della spesa.

La Regione Campania, chiamata in causa, si costituiva in giudizio e deduceva che le somme erano state assegnate al Comune, il quale, però, non aveva presentato il rendiconto della spesa, sicchè la Regione non sapeva se occorressero ulteriori somme.

Il Giudice di Pace d; Benevento, che aveva assorbito quello di Vitulano, non riuniva le cause, e con sentenza n. 24/2015 riteneva che il Comune, quale soggetto attuatore della Delib. regionale, dovesse rispondere del pagamento delle spese sopportate dall’attore e regolava le spese di lite.

Il Tribunale di Benevento, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, respingeva la domanda, ritenendo che B.F. non solo non aveva dimostrato di aver sostenuto alcuna spesa, ma rispondendo all’interrogatorio formale aveva dichiarato di aver alloggiato come ospite della figlia per tutto il periodo di tempo in cui non aveva potuto disporre della sua abitazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: erogazione della tranche di contributo relativa ai primi due mesi di sgombero senza giustificativo di spesa.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. n. 59 del 1997 e successivo D.Lgs. n. 112 del 1998 sulla riorganizzazione del servizio nazionale della protezione civile; L.R. n. 11 del 1991 sull’ordinamento amministrativo della Regione Campania: L.R. 11 agosto 2001, art. 63 sull’attività di protezione civile e relativo piano straordinario degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, approvato con Delib. Giunta Regionale n. 323 del 2010, conseguente D. Dirig. n. 106 del 200, conseguente Det. R.u.p. del Comune di Foglianise 23 aprile 2010, n. 21; vizio della motivazione per errate inferenze tratte da una premessa in fatto esclusa dal probatum: art. 116 c.p.c., comma 1; violazione del principio di non contestazione: art. 115 c.p.c. in comb. disposto con l’art. 167 c.p.c.

Il Tribunale sarebbe stato fuorviato dall’assunzione di una premessa errata, cioè che le somme previste dal piano regionale dovessero servire a compensare le spese alberghiere sostenute dai ricorrenti e che quindi la richiesta avesse ad oggetto un rimborso, piuttosto che un contributo per autonoma sistemazione; invece, la Delib. Di Giunta n. 323 del 2010 si riferiva al rimborso delle spese alberghiere e/o per l’autonoma sistemazione; di autonoma sistemazione e non di sistemazione alberghiera si parlava specificamente ed esclusivamente a proposito della determinazione di spesa relativa al Comune di Foglianise, ove non esistevano strutture alberghiere.

In aggiunta, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, nè il Comune, nè la Regione avevano mai negato il carattere forfetario del contributo economico, che l’attore aveva sempre invocato il contributo economico per autonoma sistemazione, che il Comune aveva confermato la natura forfettaria del contributo quando aveva chiarito di avere provveduto a suddividere la somma messa a disposizione dalla Regione tra le famiglie colpite dal provvedimento di sgombero.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente non ha fornito gli argomenti necessari a far ritenere che il Tribunale abbia erroneamente ricondotto la pretesa da lui esercitata alla fattispecie normativa del rimborso delle spese alberghiere piuttosto che a quella del contributo per autonoma sistemazione.

Il piano previsto dalla Regione Campania, che il Comune di Foglianise aveva il compito di attuare, prevedeva inequivocabilmente che, a seguito dell’ordinanza di sgombero e fino al provvedimento che li autorizzava al rientro, ai nuclei familiari sfollati si garantisse, nella misura massima prevista, il rimborso delle spese alberghiere e/o per l’autonoma sistemazione (p. 6 del ricorso).

E’ vero che il decreto n. 106/2010, anzichè l’espressione rimborso, ha utilizzato quella di contributo con riferimento all’autonoma sistemazione, ma si tratta di una circostanza irrilevante, da cui il ricorrente pretende di trarre conseguenze eccessive e comunque non dimostrate.

Lo scopo che si voleva realizzare era quello di offrire alle famiglie degli sfollati, quelli che avessero trovato alloggio presso strutture alberghiere e quelli che avessero provveduto a trovare un’altra sistemazione, una somma predeterminata nella misura massima per tutta la durata del divieto di utilizzare la propria abitazione. Tant’è vero che quanto al Comune di Foglianise è lo stesso ricorrente a sottolineare che, non essendovi strutture ricettive, a favore delle famiglie degli sfollati era previsto il “rimborso” per l’autonoma sistemazione (p. 19 del ricorso), a dispetto di quanto affermato insistentemente nel ricorso e cioè che non vi fosse alcun “riferimento, per gli sfollati del Comune di Foglianise, al concetto di rimborso, implicante la necessaria inferenza quello di giustificativo di spesa.

Nella sostanza tutti gli sforzi argomentativi del ricorrente vanno a segno quanto alla dimostrazione della differenza tra sistemazione alberghiera e autonoma sistemazione, ma non sono altrettanto efficaci nel provare che solo i nuclei familiari che avessero trovato alloggio presso le strutture alberghiere dovessero produrre i giustificativi di spesa e che, ex adverso, i nuclei familiari che avessero trovato autonomamente un’altra sistemazione, anche non implicante una spesa, avessero diritto ad un contributo forfetario, la cui erogazione non sarebbe stata subordinata alla presentazione di alcun giustificativo.

Nè può trarsi alcuna conseguenza dall’asserita mancata contestazione da parte delle convenute circa il carattere forfetario del contributo economico: non è infatti in discussione che i nuclei familiari avessero diritto a percepire una somma predeterminata forfetariamente, bensì il fatto che avessero diritto a percepire detto contributo forfetario in assenza della dimostrazione di aver reperito sul mercato, cioè a titolo oneroso, una sistemazione alternativa.

Tantomeno può dirsi decisivo il fatto che la somma di Euro 800,00 fosse stata erogata senza pretesa di alcuna giustificazione, perchè fa difetto la prova che essa fosse stata erogata alle stesse condizioni della somma qui richiesta dai richiedenti. Al contrario, dai fatti di causa rappresentati dai ricorrenti emerge che il Comune di Foglianise aveva attinto dal proprio bilancio i fondi necessari per garantire alle famiglie degli sfollati una misura di assistenza per affrontare le difficoltà derivanti dall’ordinanza di sgombero. L’erogazione, per così dire, a regime, era, infatti, subordinata all’erogazione dei fondi necessari da parte della Regione che era inizialmente mancata per responsabilità imputabile al Comune di Foglianise, il quale non aveva documentato le spese affrontate per dare attuazione al piano regionale.

4. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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