Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29467 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. I, 15/11/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 15/11/2018), n.29467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Kerfindora S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n.14, presso

lo studio dell’avvocato Pafundi Gabriele, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Galletto Tomaso, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.P., C.A.,

Ca.Au., Ca.Gi., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Lungotevere Marzio n.1, presso lo studio dell’avvocato Macario

Francesco, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Morini Alessandro, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 335/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Kerfindora SPA (di seguito, la società) propone ricorso per cassazione con cinque mezzi nei confronti di G.P., Au., A. e Ca.Gi., che replicano con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, in epigrafe indicata, che ha respinto l’impugnazione del lodo arbitrale parziale pronunciato a seguito di proposta della società dall’arbitro unico in data 4/12/2008.

La vicenda è la seguente:

– In data 30/6/2005, la società aveva acquistato dai controricorrenti un’area con fabbricati nel Comune della Spezia per l’ammontare di Euro 2.080.000 ed i venditori avevano dichiarato nel rogito che nel sottosuolo dell’area non erano presenti materiali che richiedessero bonifiche. La società, poco dopo, aveva alienato una parte dell’area a LIDL ITALIA SPA;

– Nel settembre 2005 la società aveva comunicato ai venditori la scoperta di idrocarburi e la necessità della bonifica; analoga comunicazione era stata formulata da LIDL. I venditori avevano eccepito la limitazione della garanzia contenuta nel rogito;

– La società aveva provveduto alla bonifica con un esborso di Euro.388.000;

– La società aveva, quindi, attivato in data 30/6/2005 il procedimento arbitrale previsto dal contratto di compravendita chiedendo: la riduzione del prezzo pagato, la manleva da ogni ulteriore bonifica che si fosse resa necessaria ed il risarcimento del danno. I venditori, per quanto interessa, avevano eccepito nel merito la conoscenza dello stato dei luoghi in capo alla società e la clausola limitativa della responsabilità;

– L’arbitro unico aveva pronunciato lodo parziale con il quale, riconoscendo l’esistenza di inquinamento nell’area e la validità della clausola limitativa della responsabilità, aveva condannato i venditori a corrispondere alla società la somma di Euro 100.000,00, entro il limite economico fissato dalla clausola;

– La società aveva impugnato il lodo, lamentando 1) la violazione di regole di diritto, segnatamente dell’art. 1490 c.c., comma 2, sulla considerazione che i venditori avevano dolosamente taciuto l’esistenza di vizi della cosa: 2) la violazione del principio comunitario per cui “chi inquina paga” di cui all’art. 174 del Trattato CE, con conseguente contrarietà del lodo all’ordine pubblico della clausola limitativa della responsabilità nulla ex art. 1229 c.c., comma 2. I venditori avevano contestato l’avversa richiesta.

La Corte di appello, sulla premessa che l’arbitrato aveva natura rituale ed era stato proposto in data 30/6/2005, ha ritenuto ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto, ex art. 829 c.p.c., comma 2, (nel testo vigente ratione temporis, prima dell’entrata in vigore della riforma introdotta con il D.Lgs. 24 febbraio 2006, n. 40), ed ha rigettato l’impugnazione.

Passando all’esame dei motivi di impugnazione, la Corte territoriale ha escluso che la clausola limitativa della responsabilità prevista contrattualmente fosse inefficace ai sensi dell’art. 1490 c.c., comma 2, che prevede “Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”, ritenendo corrette ed esaustive le argomentazioni dell’arbitro, in merito alla conoscenza e/o conoscibilità dello stato dei luoghi al momento della stipula del contratto preliminare e, quindi, del contratto di vendita, da parte della società, rimarcando che queste “non possono essere criticate mediante la diversa ricostruzione in fatto, operata dall’impugnante Kerfindora” che aveva “sottolineato non tanto l’inesatta interpretazione della clausola limitativa della responsabilità della quale si discute, quanto, piuttosto, l’errata valutazione dei fatti compiuta dall’arbitro (dalla quale sarebbe conseguita l’erronea interpretazione della clausola)”. Con riferimento a tale motivo, la Corte di appello ha ritenuto la censura inammissibile perchè volta a pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto, che avrebbe potuto essere prospettata solo come nullità consistente nell’omessa motivazione, ma ciò non era avvenuto.

La Corte di appello ha escluso la fondatezza anche del secondo motivo di impugnazione, attinente alla violazione dell’ordine pubblico, osservando che la clausola limitativa della responsabilità inter partes, non interferiva con il principio stabilito dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17 volto a stabilire un obbligo di legge invocabile comunque dalla PA nei confronti dell’inquinatore.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia: la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1337,1175 e 1375 c.c., l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio (il comportamento tenuto dai venditori durante le trattative) e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c..

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. Giova ricordare che “In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di Cassazione non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri.” (Cass. n. 2985 del 07/02/2018).

La Corte di appello si è attenuta a questo principio ed il motivo risulta inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi, che va individuata nella pronuncia di inammissibilità del primo motivo di impugnazione perchè apparentemente volto a denunciare la violazione di regole di diritto, ma in realtà inteso a pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti che sarebbero stati erroneamente valutati dall’arbitro: la ricorrente sostanzialmente ripropone questioni di merito attinenti alla ricostruzione dei fatti.

In proposito è utile rammentare che “Il giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali si compone di due fasi. Nella prima, rescindente, non è consentito alla Corte d’appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo il giudice dell’impugnazione limitarsi ad accertare eventuali cause di nullità del lodo, che possono essere dichiarate soltanto in conseguenza di determinati errori “in procedendo”, nonchè per inosservanza delle regole di diritto, nei limiti previsti dall’art. 829 c.p.c.” (Cass. n. 9387 del 16/04/2018). Orbene, la ricorrente ha proposto con questo motivo (sia come violazione di legge, che come vizio motivazionale) questioni attinenti alla correttezza e buona fede in ambito contrattuale che, da un lato, sono riferibili direttamente al contenuto del lodo e che, dall’altro, sarebbero state propriamente pertinenti all’eventuale fase rescissoria (ove fosse stata intrapresa), ma ha trascurato di considerare che l’analisi della motivazione del lodo, compiuta dalla Corte di appello con notevole puntualità, è stata effettuata per vagliare la ammissibilità del motivo e si è collocata esclusivamente nell’ambito della fase rescindente in quanto, essendo stato ritenuto inammissibile il motivo, la fase rescissoria non si è proprio aperta.

Inoltre, quanto alla doglianza per vizio motivazionale va ribadito che “In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 823, n. 3 cit. codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.” (Cass. 12321 del 18/05/2018).

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1440 c.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (il comportamento tenuto dai venditori durante le trattative) e la violazione del principio iura novit curia.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.3. La censura invero si appunta sulla motivazione del lodo arbitrale, come ripercorsa dalla Corte di appello, e non sulla statuizione di inammissibilità del motivo, di guisa che valgono le considerazioni per le ragioni già esposte sub 1.2./1.3.

2.4. Va altresì rimarcata che la questione proposta circa l’applicabilità alla fattispecie della responsabilità del venditore per dolo incidente ex art. 1440 c.c. appare sostanzialmente nuova, come sembra riconoscere la stessa ricorrente laddove invoca impropriamente il principio iura novit curia e sostiene che la Corte di appello, una volta escluso che i venditori avessero serbato il silenzio sui vizi della cosa e riconosciuta la efficacia della clausola limitativa della responsabilità per vizi della cosa, avrebbe dovuto considerare il quadro probatorio e valutare la eventuale sussistenza di raggiri da parte dei venditori volti ad ottenere migliori condizioni di prezzo.

In disparte dalla assoluta genericità ed assertività della prospettazione, va osservato che il giudice, in attuazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., non può andare ultra petita et alligata partium e che il petitum, “va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto” (Cass., n. 6757 del 24/03/2011): entro questi limiti il giudice ha il dovere di decidere la domanda, in applicazione del principio jura novit curia ex art. 113 c.p.c., comma 1, (Cass. n. 25410 del 13/12/2010), di talchè, fermo il vincolo della domanda come delle eccezioni, che gli preclude di mutare i fatti costitutivi della pretesa così come i fatti estintivi di essa, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato “non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti” (Cass. n.2209 del 4/2/2016), nè alla facoltà che il giudice pur sempre compete “di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti” (Cass. n. 12943 del 24/07/2012; Cass. n. 8645 del 9/4/2018).

Nel caso di specie, la domanda per garanzia per vizi della cosa venduta, avanzata dalla ricorrente società e accolta nelle fasi di merito nei limiti concordati negozialmente dalle parti, disattendendo l’eccezione ex art. 1490 c.c., è distinta rispetto alla diversa e nuova domanda risarcitoria ex art. 1440 c.c. che – in quanto attinente alla formazione del consenso circa le condizioni economiche del contratto ed alla responsabilità da dolo incidente, e non già ai vizi del bene acquistato – avrebbe dovuto essere autonomamente e tempestivamente proposta.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., art. 1375 c.c. e art. 1490 c.c., comma 2, e degli artt. 2729 e 2697 c.c. e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

Sostiene la ricorrente di avere denunciato l’errore di diritto in cui sarebbe incorso l’arbitro per avere applicato alla fattispecie in esame non già l’art. 1490 c.c., comma 2, che esclude l’efficacia della clausola limitativa della responsabilità nel caso in cui il venditore in mala fede abbia taciuto, ma l’art. 1495 c.c. che, ai fini della liberatoria in favore dell’acquirente del termine di decadenza del diritto di garanzia, richiede un quid pluris, e cioè che il venditore abbia occultato il vizio, così gravando la società di un maggiore onere probatorio, e lamenta l’omessa pronuncia della Corte di appello in proposito.

Sostiene altresì che la Corte di appello ha violato l’art. 1322 c.c., art. 1375 c.c. e art. 1490 c.c., comma 2, non avendo considerato che la clausola limitativa della responsabilità presupponeva la veridicità delle dichiarazioni rese dai venditori, sia nel corso delle trattative che della stipula del definitivo.

3.2. Il motivo è inammissibile, sotto il primo profilo, per difetto di specificità, atteso che la prospettazione della doglianza in questi termini, riferita all’art. 1495 c.c., non emerge con la dovuta chiarezza dal ricorso, ove non è trascritto nemmeno il lodo nella parte in cui ne avrebbe fatto applicazione. Inoltre nella sentenza impugnata non vi è alcun passo motivazionale che consenta di ricondurre la statuizione arbitrale all’art. 1495 c.c.

3.3. Il motivo è inammissibile anche sotto il secondo profilo per le ragioni già esposto sub 1.2/1.3.

4.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione del principio in claris non fit interpretatio e si sostiene che, essendo stato dimostrata la malafede dei venditori in merito agli effettivi vizi del bene, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola contrattuale e la piena responsabilità dei venditori.

4.2. Il motivo, che presuppone l’avvenuto accertamento di un fatto – la malafede dei venditori- che non trova riscontro nella sentenza impugnata, è inammissibile per le ragioni esposte sub 1.2/1.3.

5.1. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. e art. 1229 c.c., comma 2, – la violazione e falsa applicazione del principio di diritto comunitario “chi inquina paga” e la violazione e falsa applicazione delle norme di ordine pubblico di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 2,6,7,9,14 e 17.

5.2. Il motivo è infondato perchè la motivazione della Corte di appello è immune da vizi.

Esattamente la Corte territoriale ha puntualizzato che la tutela appontata dal D.Lgs. n. 22 del 1997 stabilisce obblighi dell’inquinatore nei confronti della Pubblica amministrazione e non interferisce con gli accordi limitativi della garanzia intercorrenti tra le parti, venditore ed acquirente.

6.1. In conclusione il ricorso va rigettato, inammissibili i motivi dal primo al quarto ed infondato il quinto; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo a favore dei controricorrenti, assistiti unitariamente dai medesimi difensori.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 8.000,00=, oltre esborsi per Euro 200,00=, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori, a favore dei controricorrenti unitariamente costituitisi;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA