Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29466 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. III, 23/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al Rg. n. 2317-2018 proposto da:

HERMES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t.,

C.P., rappresentata e difesa dall’avv. VALERIO ZIMATORE,

elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio di quest’ultimo,

via A. Secchi n. 9;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale e

L.R. p.t., O.G.M., rappresentata e difesa dall’avv.

GIUSEPPE NAIMO, elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio

dell’Avv. GRAZIANO PUNGI’, (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

HERMES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t.,

C.P., rappresentata e difesa dall’avv. VALERIO ZIMATORE,

elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio di quest’ultimo,

via A. Secchi n. 9;

– controricorrente rispetto al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1929/17 della Corte d’Appello di Catanzaro,

pubblicata l’8 novembre 2017 e notificata mediante pec il 16

novembre 2017;

udita la relazione del Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

udita la relazione del Procuratore Generale, in persona del sostituto

procuratore, Dott. SOLDI ANNA MARIA, che si è espresso per il

rigetto del ricorso principale e l’assorbimento e/o il rigetto di

quello incidentale;

uditi l’Avv. ATTILIO ZIMATORE, per la società Hermes, e l’Avv.

GRAZIANO PUNGI’, (delega) per la Regione Calabria.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Hermes S.r.l. in liquidazione ricorre per la cassazione della sentenza n. 1929/2017 della Corte d’Appello di Catanzaro, resa pubblica l’8 novembre 2017 e notificata, tramite pec, il 16 novembre 2017, affidandosi a cinque motivi, illustrati con memoria.

Resiste e propone ricorso incidentale, articolato in undici motivi, corredati di memoria, la Regione Calabria.

La società Hermes replica con controricorso.

La ricorrente Hermes dichiara espressamente di avere scelto di rappresentare i fatti di causa tramite la trascrizione di taluni brani – individuati in ragione della loro rilevanza ai fini del ricorso proposto – delle sentenze di merito.

E, quindi, espone:

a) di avere citato in riassunzione, con atto di citazione notificato il 15 maggio 2009, la Regione Calabria, al fine di sentirla condannare al pagamento di Euro 21.179.800,00, al netto degli accessori, a titolo di risarcimento danni derivanti da responsabilità precontrattuale, in relazione alla compravendita di un terreno e di un immobile in località (OMISSIS), di cui era proprietaria, e sul quale vantava, sulla base di una convenzione con il Comune di Catanzaro risalente al 1994, il diritto di realizzare un complesso edilizio composto da 418 alloggi, da destinare in parte a concessione in godimento ad uso abitativo con priorità al personale dipendente dello Stato, in parte ad abitazioni private, in parte ad usi non abitativi.

b) di avere presentato – in risposta ad un avviso della Regione Calabria pubblicato in Gazzetta Ufficiale relativo ad una ricerca di mercato di un complesso immobiliare, esistente, in corso di realizzazione o da realizzare, ubicato nella città di Catanzaro, da prendere in locazione o da acquistare al fine di farne la sede della Presidenza della Giunta regionale e dei relativi uffici – un’offerta per la vendita e la costruzione di detto complesso immobiliare sul terreno sopra-detto; offerta successivamente giudicata la più idonea da apposita commissione;

c) di avere aderito allo schema contrattuale allegato alla deliberazione del 4 novembre 2002 con cui la Regione Calabria aveva approvato la stipulazione di un contratto di compravendita del complesso da costruire;

d) di avere constatato il ritiro di detta deliberazione con successivo omologo provvedimento del 17 dicembre 2003, n. 1238;

e) di avere rilevato che con successiva Delib. 27 dicembre 2002, n. 1239 la Regione manifestava la propria intenzione di procedere all’acquisto dell’area;

f) di avere trasferito con atto notarile detta area alla Regione in vista della possibilità di esperire una procedura di project financing nel termine del 28 febbraio 2003;

g) di avere, a fronte della infruttuosa utile scadenza di detto termine e dunque della impossibilità di procedere alla costruzione e alla alienazione del complesso immobiliare, invocato il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, per l’ingiustificato rifiuto, da parte della Regione, di stipulare il contratto di compravendita di cosa futura, dopo avere ingenerato nei suoi confronti un affidamento che l’aveva indotta a sopportare ingenti spese di progettazione e a rinunziare a realizzare il complesso edilizio residenziale oggetto della convenzione con il Comune di Catanzaro;

h) di avere visto rigettata la propria domanda sia da parte del Tribunale di Catanzaro (sent. n. 2749/2011) sia da parte della Corte d’Appello di Catanzaro (sent. n. 1929/2017). Entrambi i giudici, pur riconoscendo la ricorrenza dei presupposti, sia teorici che concreti, per configurare la responsabilità precontrattuale della Regione Calabria, avevano ritenuto che non si potesse far luogo ad alcuna liquidazione del danno, a causa della mancata specifica ed esatta dimostrazione del suo ammontare.

In particolare, la Corte d’Appello:

1) ipotizzava la ricorrenza di una responsabilità precontrattuale a carico dell’Ente Regionale solo con riferimento all’arco temporale compreso tra il 4 novembre 2002, quando la Regione approvava il contratto di compravendita di cosa futura, e il 17 dicembre 2002, data in cui deliberava il ritiro della suddetta approvazione. Secondo il Collegio era da ritenersi quello il momento in cui la condotta della P.A. era diventa oggettivamente generativa della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede, individuandosi nella predetta determinazione il mancato rispetto dell’affidamento suscitato in capo alla Hermes. Tuttavia, l’esiguità del periodo, appena 42 giorni, induceva il giudice a ritenere che la quantificazione del danno sarebbe stata irrisoria o addirittura pari a zero, in quanto nessun effettivo pregiudizio avrebbe potuto derivarne per la società Hermes;

2) rigettava la richiesta di CTU e quella di determinazione del danno in via equitativa, data l’assenza di sufficienti elementi di quantificazione del danno.

Dall’esposizione dei fatti contenuta nell’articolato controricorso con ricorso incidentale della Regione Calabria si evince che la riassunzione del giudizio era stata preceduta dalla decisione a Sezioni Unite di questa Corte, n. 11656 del 12 maggio 2008, che aveva annullato, con rinvio al giudice di prime cure, la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro, la quale aveva confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Catanzaro aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, sul presupposto che oggetto di trattativa tra la società Hermes e la Regione Calabria fosse stato un appalto di lavori pubblici.

La decisione n. 11656/2008, ravvisando, invece, i caratteri del contratto di compravendita di cosa futura dichiarava la giurisdizione dell’A.G.O. sulla domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni per ingiustificata rottura delle trattative.

La società Hermes riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro; la Regione Calabria, costituendosi, eccepiva l’estinzione del giudizio L. n. 69 del 2009, ex art. 59 il difetto di giurisdizione, previa riqualificazione del rapporto da vendita di cosa futura ad appalto di lavori pubblici, nel merito deduceva che non vi erano i presupposti per invocare una sua responsabilità per avere le parti, in sede di vendita del terreno, mutato di comune accordo il percorso per la realizzazione del complesso immobiliare; rilevava l’assenza dei presupposti per ricorrere alla vendita di cosa futura da parte della P.A., contestava la pretesa attorea, chiedeva di acquisire nuova documentazione.

Il Tribunale di Catanzaro respingeva la domanda della società Hermes e le eccezioni della Regione Calabria; la decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso.

Diritto

RAGIONI DI DIRITTO

Ricorso principale della società Hermes.

1. Con il primo motivo (Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione art. 115 c.p.c.) la ricorrente lamenta il fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto non dimostrato l’esatto ammontare del danno emergente, nonostante la deduzione ed allegazione, da parte sua, di avere speso Euro 6.507.300,00 durante la fase delle trattative e nonostante la mancata contestazione di detto importo da parte della Regione Calabria. La tesi della Corte d’Appello, che confermava la decisione di prime cure, era stata che la mancata contestazione non imponeva che i dati non contestati venissero considerati provati anche a dispetto di altri elementi di segno opposto, pena l’illogicità del percorso decisionale del giudice e il tradimento della funzione del processo, che è comunque epistemica, cioè volta a stabilire la verità dei fatti.

E con specifico riferimento ai costi sostenuti durante la fase delle trattative il Tribunale, con una motivazione, che la Corte d’Appello aveva successivamente dichiarato di condividere, aveva affermato: “parte attrice ha allegato di aver sopportato spese per un ammontare di Euro 6.507.300,00. Tale dato non è contestato, e pertanto non necessita di una specifica dimostrazione. Tuttavia, non viene specificato in quale momento della complessa vicenda tali esborsi siano stati effettuati. E la specificazione di tale dato… è fondamentale atteso che… solo le spese affrontate successivamente alla delibera che ha ingenerato l’affidamento sono suscettibili di ristoro”.

In contraddizione con la premessa da cui erano partiti – cioè che il fatto non contestato non si identifica con il fatto provato e che la ricorrenza di elementi di evidente segno opposto avrebbe potuto portare ad un diverso accertamento – entrambi i giudici di merito avevano ritenuto non determinante la mancata formale contestazione del dato da parte della Regione Calabria, perchè non era stato dimostrato quando tali spese erano state fatte.

Ulteriore elemento di contraddizione, secondo la ricorrente, risiede nell’aver ritenuto che non vi fosse prova che le spese sostenute per progettazioni, consulenze, indagini, spese generali e di gestione fossero in correlazione con le trattative avviate con la Regione Calabria, pur essendo dette spese quelle necessarie per presentare la proposta poi ritenuta la migliore dalla Commissione appositamente costituita.

In sintesi, la Corte territoriale avrebbe assunto una decisione non in linea con la giurisprudenza di legittimità che preclude al giudice qualsiasi controllo probatorio sui fatti non contestati acquisiti al materiale processuale, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto dall’ambito degli accertamenti richiesti; in contraddizione con la premessa enunciata, aveva ritenuto, in assenza di elementi di segno opposto prodotti dalla difesa della Regione che lo contraddicessero – anzi, la Regione avrebbe consapevolmente scelto di non contestare che quelle spese fossero state effettivamente sostenute – non provato il fatto che le spese integranti il danno emergente fossero state effettivamente sostenute durante la fase delle trattative al fine di addivenire alla stipulazione del contratto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1337 c.c. sotto diverso profilo. Art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa valutazione di un fatto rilevante (valutazione del progetto Hermes come migliore da parte della Commissione 2.3.2002)”.

L’argomentazione proposta è la seguente: una volta riconosciuta la responsabilità precontrattuale della P.A., il giudice a quo avrebbe dovuto, senza alcuna limitazione, riconoscerle il diritto al risarcimento del c.d. interesse negativo, commisurato alle spese sostenute dopo il 12 marzo 2002, giorno in cui la Commissione regionale, giudicandola la migliore, proponeva la sua offerta per l’aggiudicazione.

3. Con il terzo motivo la società Hermes rimprovera alla Corte d’Appello – “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione artt. 61 e 183 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 5 per motivazione meramente apparente” – di non avere ammesso la CTU richiesta per provare fatti che essa stessa aveva ritenuto non provati, ritenendola meramente esplorativa e non idonea a colmare il deficit probatorio da cui risultava affetta la domanda risarcitoria”.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1226 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice a quo ritenuto che, nel caso di specie, non fosse possibile ricorrere alla liquidazione del danno in via equitativa, pur avendo affermato che il danno lamentato non poteva essere riconosciuto e liquidato per l’incertezza circa il momento in cui le spese, del cui importo veniva chiesta la liquidazione, erano state affrontate.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “Art. 360 c.p.c., n. 5. Omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia ed errata qualificazione della responsabilità”.

Nonostante nell’atto di citazione avesse invocato la responsabilità precon-trattuale, nell’atto d’appello, come dava atto la sentenza qui impugnata, aveva censurato la valutazione del Tribunale in ordine alla condotta rilevante, assumendo di essere al cospetto non già di ipotesi di responsabilità precontrattuale per indebita interruzione delle trattative alla data del 27 dicembre 2002, ma di intera commendevole condotta dell’amministrazione regionale meritevole di valutazione negativa sin dalla fase di esternazione dell’invito ad offrire contenuto nella Delib. GR 16 gennaio 2001, n. 873; perciò, il giudice a quo, sulla scorta dei fatti ritualmente acquisiti al giudizio (la Delib. n. 1019 del 2002, allegata al fascicolo di primo grado, al n. 9, contenente, a sua volta in allegato, lo schema contrattuale che il Presidente della Giunta regionale aveva ricevuto mandato di inviare alla società Hermes per procedere alla sua stipulazione in caso di disponibilità di quest’ultima; la nota della Hermes del 4 dicembre 2002, all. n. 10, che dichiarava di accettare il contratto di compravendita di cosa futura), avrebbe dovuto qualificare il titolo di responsabilità alla base della domanda risarcitoria come contrattuale, essendo evidente che la Regione aveva stipulato un contratto di compravendita di cosa futura e poi aveva unilateralmente deciso di recedere dallo stesso.

Ricorso incidentale della Regione Calabria.

6. Con il primo motivo la Regione deduce la violazione degli artt. 382,386,392,394 c.p.c. per come interpretati dalla Corte di Lussemburgo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1.

La Regione censura la decisione della Corte territoriale di respingere l’appello incidentale sulla giurisdizione in conseguenza del giudicato sulla qualificazione del rapporto, senza valutare la giurisprudenza della Corte di Giustizia che preclude al giudice nazionale di ritenersi vincolato da una decisione assunta da un giudice nazionale di grado superiore che risulti non conforme al diritto dell’Unione come da essa interpretato; pertanto la decisione della Corte d’Appello circa l’impossibilità di rivalutare la decisione delle sezioni unite n. 11656/08 in punto di giurisdizione, assunta in assenza di una sua valutazione di conformità alla normativa comunitaria in materia di appalti, dovrebbe considerarsi erroneamente assunta.

7. Con il secondo motivo la Regione denuncia “Violazione art. 1 e allegato a Direttiva 93/37, 1 direttiva 92/50 per come interpretati dalla Corte di Lussemburgo, art. 1472 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1”. La Corte d’Appello, pur menzionando la decisione numero 11656/2008 di questa Corte, non ne avrebbe valutato la conformità al diritto comunitario nella parte in cui riconduceva il rapporto in itinere a vendita di cosa futura in luogo di appalto di lavori pubblici. La decisione delle Sezioni Unite, secondo la tesi qui supportata, contrasterebbe insanabilmente con la normativa comunitaria di settore per come interpretata dalla Corte di Giustizia. La ricorrente si sofferma su due pronunce: quella resa nella causa C 536/07 Commissione/Repubblica Federale di Germania che, relativamente ad un contratto tra un ente pubblico ed un’impresa privata volto a concedere in locazione al primo sale di esposizione fieristica da realizzare a tale scopo da parte dell’impresa, aveva precisato che, dovendo essere l’opera da realizzare conforme alle esigenze dell’ente pubblico, indipendentemente dai mezzi adoperati per la sua realizzazione, l’operazione avesse ad oggetto un’opera ai sensi dell’art. 1, lett. c. della dir. 93/37, vieppiù considerando che al momento dell’accordo la realizzazione delle sale non era nemmeno iniziata e che quindi l’obiettivo dell’accordo non poteva che essere quello di costruirle al fine di concederle successivamente in godimento all’ente pubblico, con la conseguenza che il contratto doveva essere qualificato come appalto pubblico; la seconda è la sentenza 10.7.14 resa nella causa C 213/13, Pizzarotti, che confermava che un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile non ancora costruito aveva come oggetto principale la realizzazione della costruzione, necessario presupposto per la locazione, e quindi dovesse considerarsi appalto di lavori pubblici.

Tale ultima pronuncia, in particolare, aveva altresì precisato che qualora il diritto processuale di uno Stato membro preveda la possibilità per il giudice nazionale di rivedere una decisione coperta da giudicato per rendere la situazione compatibile con il diritto nazionale, tale possibilità deve essere esercitata, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, e sempre che dette condizioni siano soddisfatte, per ripristinare la conformità della situazione oggetto del procedimento principale alla normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici di lavori.

La conclusione che ne trae la Regione è che nell’ipotesi di specie ricorressero gli estremi per qualificare il contratto come un appalto pubblico di lavori e che vi fossero le condizioni per rivedere la pronuncia delle Sezioni Unite, al fine di conformarla alla normativa comunitaria per come interpretata dagli arresti citati.

8. Con il terzo motivo la Regione Calabria deduce la violazione dell’art. 267 TFUE, L. 13 marzo 1958, n. 204, art. 3.

La Regione contesta la decisione del giudice a quo di respingere la richiesta di sottoporre alla Corte di Giustizia questioni pregiudiziali, perchè la decisione di adire la Corte di Giustizia in via pregiudiziale spetta unicamente al giudice nazionale, a prescindere al fatto che le parti ne abbiano formulato l’intenzione e suggerisce a questa Corte di rimettere alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

a) se l’oggetto del rapporto, in relazione al quale la ricorrente principale avanza domanda per responsabilità extracontrattuale, rientri nel concetto di appalto di lavori di cui all’art. 1, lett. a della direttiva 93/37;

b) in caso di risposta positiva alla questione sub a, se la normativa comunitaria – e in particolare la direttiva 93/37- osti ad una norma nazionale, quale l’art. 1472 c.c., ove riferita, come nel caso di specie, ad edificio da costruire da parte di pubblica amministrazione soggetta all’obbligo di applicazione della normativa comunitaria in materia di appalto di lavori sopra soglia, a di individuata dal giudice nazionale come legittima deroga ai principi comunitari in materia di appalto di lavori;

c)nel caso di soluzione in senso affermativo, se la direttiva 93/37 o altre disposizioni del diritto comunitario, come ad esempio il principio di trasparenza, debbano interpretarsi nel senso di consentire ad un’amministrazione aggiudicatrice di affidare le prestazioni di cui al giudizio di merito, con una procedura non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara di livello Europeo.

9. Con il quarto motivo la Regione Calabria lamenta “Violazione artt. 112,324,336,382,386,392,394 c.p.c., art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, per avere la Corte d’Appello escluso la rilevabilità della nullità di tutti gli atti compiuti dalla Regione Calabria nella fase delle trattative per violazione delle norme comunitarie, ritenute inconferenti rispetto alla fattispecie, sull’assunto che lo precludesse il giudicato sulla giurisdizione, là dove questa Corte, nella sentenza n. 11656/2008, aveva precisato che il punto relativo al se ed in quali termini le delibere regionali avessero ingenerato nella società Hermes un legittimo affidamento e giustificato il comportamento della Regione di interrompere le trattative era questione attinente al merito e non alla giurisdizione, lasciando ai giudici di merito l’indagine su tali profili.

10. Con il sesto motivo la Regione Calabria rimprovera alla Corte territoriale di essere incorsa nella violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112,324,336 e 382 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello, ritenendo che le fosse preclusa la possibilità di valutare la nullità degli atti assunti dalla Regione, violato il giudicato.

11. Con il settimo motivo la Regione denuncia la violazione degli artt. 1337,2043,2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice a quo escluso, ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale della P.A., la verifica dell’elemento soggettivo, in contrasto con l’art. 2043 c.c., al cui paradigma va ricondotta la responsabilità precontrattuale, con la giurisprudenza nazionale e con quella della Corte di Giustizia e con la natura soggettiva della responsabilità della P.A., come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 500/1999 che ha escluso la possibilità di chiamare in giudizio la P.A. a titolo di responsabilità oggettiva.

12. Con l’ottavo motivo la Regione Calabria deduce la violazione artt. 1337,2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte d’Appello verificato se ricorresse un giustificato motivo per recedere dalle trattative.

13. Con il nono motivo la Regione Calabria lamenta la violazione degli artt. 1372,1472,2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la sentenza gravata valutato se il ricorso alla vendita di cosa futura fosse legittimo e, quindi, idoneo ad ingenerare nella società Hermes un legittimo affidamento.

14. Con il decimo motivo la Regione denuncia la violazione degli artt. 99,112,324,329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non essersi la Corte territoriale pronunciata sul motivo di appello con cui era stato lamentato che il Tribunale non avesse adottato alcuna decisione reiettiva della richiesta di valutazione dei documenti avanzata dalla Regione in comparsa conclusionale.

15. Con l’undicesimo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata di aver violato l’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere omesso di pronunciarsi sulla censura svolta in ordine alla ritenuta mancata contestazione delle cifre.

16. Va in primo luogo esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale formulata dalla Regione Calabria.

Nel controricorso l’Ente regionale rappresenta che:

a)viene indicata tra gli allegati al ricorso solo la copia autentica della sentenza impugnata, quindi, il messaggio Pec, la relata di notifica e il duplicato informatico della sentenza n. 1929/17 sarebbero stati depositati in copia priva di attestazione di conformità;

b) la sentenza impugnata è stata pubblicata l’8 novembre 2017, il ricorso è stato notificato il 12 gennaio 2018, quindi, oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

L’eccezione non può essere accolta.

La giurisprudenza di questa Corte, modificando il più restrittivo orientamento espresso dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 9005 del 16/04/2009, secondo cui la norma processuale dell’art. 369 c.p.c. doveva interpretarsi nel senso che nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente e della presenza dei documenti in questione nel fascicolo del controricorrente e finanche nel fascicolo di ufficio, ha statuito con il successivo intervento delle Sezioni Unite (sent. n. 10648 del 02/05/2017) che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. Ma ha ribadito, altresì, che “la mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili.

I principi indicati sono stati ancora ribaditi, anche con specifico riferimento alla notifica telematica della sentenza, da Cass. 22/12/2017 n. 30918 che ha statuito che il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter (norme estese all’Avvocatura dello Stato dalla L. n. 69 del 2009, art. 55), ne comporta l’improcedibilità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 369 c.p.c., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso; tantomeno l’istanza presentata alla Cancelleria del giudice a quo dal difensore del ricorrente, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, di trasmissione del fascicolo di ufficio, facendo difetto una delle ipotesi di “notifica ex officio” – a cura della Cancelleria – della sentenza di appello.

A tale orientamento fa riferimento la Regione Calabria (p. 1. del controricorso).

Deve, però, tenersi conto anche di altre due decisioni assunte a Sezioni Unite da questa Corte che hanno interpretato l’art. 369 c.p.c., in tema di improcedibilità: a) del deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa: Cass., Sez. Un., 24/09/2018 n. 22438; b) del deposito di copia analogica della sentenza notificata telematicamente, senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa: Cass., Sez. Un., 25/03/2019 n. 8312.

Ai fini qui rilevanti, la sentenza n. 8312/2019, applicando estensivamente i principi della pronuncia n. 22438/2018, consente di realizzare la condizione di procedibilità secondo uno schema a formazione progressiva, ove la verifica di conformità all’originale (attraverso il deposito della copia analogica della decisione e della copia analogica della relata di notifica, debitamente autenticate dal controricorrente ovvero attraverso il mancato disconoscimento di quest’ultimo, o ancora – in caso la controparte rimanga intimata, ovvero il controricorrente disconosca la conformità – attraverso il deposito della asseverazione di conformità “ora per allora” da parte del ricorrente) venga ad essere compiuta sulla copia analogica “semplice od informale” e della sentenza impugnata, e della sua relata di notificazione.

Tale decisione, in sostanza, riferita alla specifica ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata notificata a mezzo PEC, ha avuto modo di precisare al p. 37, punto 2) che, ai fini della procedibilità del ricorso, il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della sentenza impugnata e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, ancorchè prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, consente al ricorrente il deposito sino all’udienza pubblica o alla camera di consiglio dell’attestazione di conformità dei messaggi cartacei.

Orbene, la società ricorrente ha allegato alla memoria depositata in vista dell’odierna udienza: a) l’attestazione di conformità con sottoscrizione autografa del prof. Avv. A.G. delle copie analogiche del messaggio pec recante “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994″ ricevuto in data 16 novembre 2017” e proveniente dall’indirizzo pec (OMISSIS); della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro nel procedimento con n. di r.g. 508/2012; della relata di notifica; b) relata di notifica, con asseverazione di conformità recante la sottoscrizione autografa dell’Avv. Valerio Zimatore, della copia informatica di documento analogico ottenuto dalla scansione dell’originale cartaceo della nota di deposito presso la Corte di Cassazione, datata 13 giugno 2019 nonchè copia informatica del documento analogico ottenuto dalla scansione della copia cartacea del messaggio pec di notificazione della sentenza n. 1929/17 della Corte d’Appello di Catanzaro, ricevuto in data 16 novembre 2017 alla Pec del prof. Avv. A.P.G., corredata da attestazione di conformità a sua firma, con attestazione della conformità di dette copie informatiche a quanto depositato in data 13 giugno 2019 presso la Corte di Cassazione; c) attestazione di conformità delle stampe del messaggio pec inviato in data 18 giugno 2019, proveniente dall’indirizzo pec (OMISSIS) all’indirizzo pec (OMISSIS), del messaggio pec di ricevuta di accettazione, del messaggio pec di ricevuta consegna.

Ne consegue che il ricorso deve considerarsi procedibile.

La notifica del ricorso, con allegata copia autentica della sentenza impugnata e della procura alle liti, era peraltro avvenuta anche tramite posta il 12 gennaio 2018.

Deve precisarsi che nessun rilievo avrebbe potuto assumere, al fine di superare la dedotta improcedibilità del ricorso l’argomentazione della società Hermes, la quale ha contestato l’idoneità della notificazione della sentenza impugnata, a mezzo Pec, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

Specificamente, la società ricorrente, che già aveva dichiarato che la sentenza le era stata notificata tramite pec, non nega di avere ricevuto la notificazione, nè denunzia concrete difformità tra il testo della sentenza notificato e quello originale, ma, con il controricorso al ricorso incidentale, segnala vizi che in sostanza attengono alla regolarità formale della notificazione della sentenza della Corte d’Appello proveniente dalla Regione Calabria, mettendo in dubbio l’idoneità della notifica del duplicato informatico della sentenza priva dell’attestazione di conformità, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 5, e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 undecies, comma 2 a dar luogo ad una notificazione valida.

La sentenza, come ha cura di sottolineare la società Hermes, era stata estratta come duplicato informatico dai registri informatici della Corte d’Appello di Catanzaro e perciò secondo la sua prospettazione non era idonea a far decorrere il termine breve, difettando dell’attestazione di conformità.

Si tratta, come si è anticipato, di una conclusione erroneamente basata sul presupposto che fosse necessario attestare la conformità all’originale del duplicato della sentenza. Al contrario, detta attestazione non era affatto necessaria, in considerazione del fatto che la dichiarazione che la sentenza era stata estratta come duplicato informatico dai registri informatici della Corte d’Appello di Catanzaro già integrava gli estremi di una vera e propria attestazione di conformità: “tenuto conto del fatto che, da una parte, il “duplicato” è per sua stessa natura una “copia conforme all’originale”, e d’altra parte, nella specie, è pacifico che si tratti di un “duplicato informatico” e non di una “copia”, laddove la normativa distingue tra le due nozioni in senso tecnico, onde l’attestazione stessa risulterebbe anche sotto questo profilo del tutto corretta”: in termini, in motivazione, Cass. 27/03/2019, n. 8464.

17. Va disattesa anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dalla Regione Calabria per inidoneità della procura per carenza dell’attestazione di conformità all’originale della copia scansionata, in considerazione del fatto che il ricorso e la procura risultano notificati alla Regione Calabria anche tramite posta autorizzata e che l’atto contenente la procura risultava ritualmente depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 07/04/2020, n. 7737).

18. Non ha pregio e non merita accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per non essere stato redatto in conformità con il Protocollo siglato in data 17 dicembre 2015 tra Magistratura ed Avvocatura (omessa indicazione della conformità e mancata allegazione di apposito fascicoletto, omessa localizzazione di molti dei documenti su cui il ricorso si fonda). Il Protocollo contiene raccomandazioni per la redazione dei ricorsi, senza che l’eventuale mancato loro rispetto comporti sanzioni automatiche di inammissibilità. Nè il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come autonomo motivo, costituisce di per sè causa di inammissibilità del ricorso, essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta, come risulta nel caso di specie, l’esame separato delle censure.

19. Quanto all’eccepita inammissibilità derivante dalla tecnica redazionale utilizzata per l’esposizione sommaria dei fatti, e, quindi, per dare attuazione alla prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, mette conto rilevare che la funzione dell’esposizione sommaria dei fatti è quella di consentire a questa Corte di avere conoscenza delle argomentazioni in fatto e in diritto su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea compiuta dal giudice di merito. In altri termini il principio di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 impone che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari relativi ai fatti di causa che consentano di avere una completa cognizione della controversia e del suo oggetto sì da cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo. Sicchè spetta al ricorrente l’onere di facilitare il compito della Corte, rendendo meno indaginosa l’individuazione della materia del contendere, sottoponendo quanto rilevante ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.

Se ne desume che la ricorrente principale, pur avendo scelto di assolvere all’onere di esporre i fatti di causa tramite la riproduzione di parti delle sentenze di merito, ha messo questa Corte nella condizione di apprendere la vicenda sostanziale e processuale sottesa ai motivi di ricorso, omettendo di dilungarsi su questioni non rilevanti ai fini delle censure proposte.

20. Si può passare, dunque, allo scrutinio dei motivi.

21. Sul primo motivo.

Innanzitutto, la Corte d’Appello ha enunciato un principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale “la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi. Tale principio è stato arricchito, dalla sentenza, con una spiegazione atta a rendere evidente che i giudici di merito hanno aderito alla tesi secondo cui la non contestazione non comporta la prova positiva del fatto, restando lo status epistemico dell’enunciato fattuale comunque nell’incertezza, bensì la relevatio ab onere probandi; di conseguenza, esso implica che non è indispensabile la dimostrazione della veridicità del fatto, piuttosto potendo questa essere smentita nel corso del processo. Alla base di tale convincimento vi è l’adesione alla tesi prospettata da autorevole dottrina sulla funzione del processo, a mente della quale l’accertamento della verità del fatto è condizione necessaria per l’applicazione della norma e quindi “la veridicità dell’accertamento dei fatti è requisito essenziale della legalità della decisione”, di qui la funzione epistemica del processo espressamente richiamata sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello: da intendersi come “insieme strutturato di attività finalizzate a conseguire conoscenze veritiere dei fatti rilevanti per la decisione della controversia anche in relazione all’art. 111 Cost. e al principio del giusto processo, che precluderebbero la possibilità di considerare giusto un processo in cui, seppure siano state applicate correttamente tutte le norme processuali e sia stato garantito il rispetto di tutti i diritti spettanti alle parti, la decisione sia fondata su fatti sbagliati”.

Il principio che la Corte d’Appello ha ritenuto di dover applicare coniuga, in un’ottica costituzionalmente orientata, due valori di eguale intensità e copertura, la economia processuale ed il giusto processo, accettando che una presunzione di verità (quella che accompagna il fatto non contestato) ceda il passo alla verità effettiva tutte le volte che le prove acquisite nel processo abbiano consentito di accertarla.

E’ vero, tuttavia, che nell’applicazione concreta di tale principio, la Corte d’Appello, pur avendo effettivamente fatto riferimento a “numerosi elementi che valgono ad escludere rilievo alla condotta processuale della Regione Calabria” (p. 23), non ne ha poi indicato nemmeno uno; ma ciò risulta irrilevante e non giova alla società ricorrente, perchè il giudice a quo, dopo aver invocato e giustificato il principio surriferito, ha basato la propria decisione su altro e cioè sulla mancata allegazione “del momento di effettivo esborso delle spese indicate dalla Hermes s.r.l. Circostanza che rende evidente come non possa dirsi accertato, per quanto qui rileva, il dato inerente al sostenimento di costi per oltre Euro 6.000.000 da porre in correlazione con quanto verificatosi dall’ottobre (al più) al dicembre 2002”.

La Corte d’Appello ha ritenuto “preliminare ed assorbente” che non fosse stata allegata alcuna circostanza atta a collocare le spese asseritamente sostenute nell’arco temporale in cui si erano verificati i presupposti dell’affidamento incolpevole in capo alla società Hermes. E da tale mancata allegazione ha fatto derivare l’irrilevanza della mancata contestazione da parte della Regione Calabria, dovendosi il principio di non contestazione coordinare con l’allegazione dei fatti costitutivi del diritto, per cui ad una generica allegazione non può che corrispondere una altrettanto generica allegazione.

Tale ratio decidendi non è stata efficacemente confutata dalla società ricorrente, i cui sforzi argomentativi sono univocamente diretti a far emergere che il fatto non contestato non equivalesse a fatto provato (cfr., soprattutto p. 7 del ricorso, ove la ricorrente lamenta il fatto che il giudice abbia ritenuto non preclusa la possibilità di dubitare dei fatti non contestati e finanche di negarne l’esistenza, nonostante la loro mancata contestazione) ed a rimproverare alla Corte d’Appello di non avere indicato gli elementi di segno opposto rispetto al fatto non contestato, idonei a far emergere la verità dei fatti (pp. 8-9 del ricorso).

Nè ricorre contraddizione nella motivazione della sentenza, la quale, avendo individuato nella mancata allegazione del momento in cui le spese erano state sostenute – sì da metterle in relazione causale con il fatto illecito, consistente nella rottura ingiustificata dalle trattative – un fatto preliminare e dirimente, non ha ritenuto necessario essere più precisa quanto agli elementi di segno opposto rispetto al fatto non contestato. Per il resto, la ricorrente si profonde in congetture circa la ragione per la quale la Regione non aveva contestato le spese allegate (del tipo: “evidentemente perchè era a conoscenza che quel fatto corrispondeva a realtà”).

A ciò va aggiunto che la Regione Calabria ha contestato nel merito che ricorressero i presupposti per invocare a suo carico la responsabilità precontrattuale.

Il che significa che, avendo contestato l’an della pretesa risarcitoria della società Hermes, non poteva non ritenersi confutato anche il quantum. Nonostante l’art. 115 c.p.c. richieda una contestazione specifica che nel caso di specie è mancata non si può dubitare che l’art. 115 c.p.c. richieda la contestazione dei fatti, e non quella delle qualificazioni giuridiche, tale deve considerarsi la determinazione delle conseguenze giuridiche scaturenti dal fatto, sicchè prendendo posizione sul profilo dell’an, si prende inevitabilmente posizione pure sul quantum, in virtù di una sorta di continenza logica secondo cui nella “critica del più, sta anche il meno”; optare per la tesi contraria vorrebbe dire eludere la solidarietà processuale, desumibile dall’art. 88 c.p.c., letto in combinato disposto con l’art. 2 Cost., sconfinando in un abuso processuale.

Detto principio subisce una deroga solo quando – ma non è questo il caso – il thema probandum attenga ai fatti costitutivi del credito risarcitorio quantitativamente espressi, cioè se le operazioni di quantificazione del credito risarcitorio in contestazione siano affidate all’allegazione di fatti non incompatibili con quelli investiti negativamente dalle difese svolte in punto di sussistenza del credito stesso. In sostanza: se le contestazioni sui fatti costitutivi del diritto controverso implichino anche quelle dei fatti allegati ai fini della quantificazione della pretesa è questione non suscettibile di una risposta astratta in un senso o nell’altro, ma da risolvere caso per caso in base al criterio per cui questa seconda categoria di fatti non è investita dalla contestazione sull’an, quante volte si tratti di fatti non incompatibili con la denegata sussistenza del credito. Solo in tale eventualità, la contestazione sull’an non preclude l’applicabilità della regola che impone al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti allegati ex adverso, con la conseguenza che il comportamento omissivo si connota di idoneità ad essere apprezzato dal giudice ai fini dell’identificazione dell’oggetto della lite o del tema probatorio.

22. Sul secondo motivo.

La ricorrente incorre in una duplice ragione di inammissibilità quanto alla dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, formulata violando le prescrizioni di cui all’art. 384 ter c.p.c., comma 5 (doppia conforme) e senza il rispetto degli specifici oneri di allegazione.

La deduzione dell’error in iudicando è invece infondata.

Il nostro sistema risarcitorio impone a colui che invochi il risarcimento del danno derivante da fatto illecito di dimostrare il nesso di causa tra l’illecito e il danno.

Il fatto illecito generatore di danno è stato individuato dalla Corte d’Appello nella lesione dell’affidamento incolpevole ingenerato nella società Hermes dal comportamento della P.A. circa la stipulazione del contratto di compravendita di cosa futura.

L’affidamento incolpevole, come precisato da questa Corte, a Sezioni Unite, in una questione che involgeva la giurisdizione (Cass. 28/04/2020, n. 8236), si sostanzia “nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta; si tratta, in sostanza, di un’aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell’amministrazione fondata sulla buone fede”. La sua tutela rientra tra i principi dell’ordinamento comunitario e la sua inosservanza costituisce “una violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione” (pp. 18 e 19).

La sua lesione deriva dalla assunzione da parte della P.A. di un comportamento non corretto e in contrasto con i dettami della buona fede che dà luogo ad una responsabilità da contatto sociale qualificato. Non si tratta della responsabilità tra soggetti precedentemente irrelati, responsabilità del passante, ma della responsabilità che sorge tra soggetti che si conoscono reciprocamente già prima che si verifichi un danno; danno che consegue non alla violazione di un dovere di prestazione, ma alla violazione di un dovere di protezione, il quale sorge non da un contratto ma dalla relazione che si instaura tra l’amministrazione ed il cittadino.

Ora è evidente che il presupposto affinchè la responsabilità sorgesse nella fattispecie per cui è causa era che nella società Hermes si fosse ingenerato un affidamento incolpevole che l’aveva indotta a riporre fiducia nella stipulazione del contratto di compravendita di cosa futura: detto affidamento, con un accertamento di fatto, che a questa Corte non è consentito rimettere in discussione, il giudice a quo ha ritenuto che si fosse ingenerato solo nel momento in cui la Regione aveva approvato lo schema di contratto sottoposto all’accettazione dell’odierna ricorrente, giacchè precedentemente le trattative non erano giunte ad uno stadio tale da giustificare il fatto che la società Hermes confidasse nella stipulazione del contratto cui era interessata; e ciò, partendo dal presupposto che fosse legittimo il ricorso, da parte della Regione Calabria, alla compravendita di cosa futura per soddisfare l’esigenza di avere un complesso immobiliare da adibire a sede regionale.

La Corte d’Appello ha ritenuto – e tale statuizione non è stata scalfita dalle censure della ricorrente – che facesse difetto la prova che sin dall’avvio dell’iter si fosse al cospetto di una procedura posta in essere in violazione della buona fede, giacchè – escluso (…) di essere dinanzi ad atti nulli per contrasto con l’ordinamento interno e comunitario – “nessun dato in tal senso è stato evidenziato”, ed ha aggiunto che, sotto il profilo della lesione dell’affidamento incolpevole, nessun rilievo potevano assumere le condotte adottate prima della Delib. 4 novembre 2012, perchè meramente preparatorie, tenuto altresì conto che l’indizione della ricerca di mercato non valeva a creare alcun vincolo per la Regione, come peraltro già ritenuto dalla sentenza di questa Corte n. 11656/2008, che, al p. 8.1., infatti, aveva considerato la ricerca di mercato, oggetto della Delib. 16 ottobre 2001, n. 873, “un sondaggio esplorativo”, teso “solo ad acquisire una conoscenza dell’assetto del mercato e dunque dell’esistenza di imprese potenziali contraenti e del tipo di condizioni contrattuali che sono disposte a praticare”, senza “obbligo per l’amministrazione di rispettare le prescrizioni assunte in sede di autovincolo, in ossequio ai canoni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità”.

Spettava al soggetto che invocava il risarcimento del danno derivante da affidamento incolpevole dimostrare specificamente le ragioni per cui l’agire della pubblica amministrazione concedente avesse avuto efficacia causale dell’affidamento, ed anzi di un affidamento incolpevole, che l’aveva indotto a compiere attività ed a sopportare costi incidenti sul suo patrimonio.

Per un verso, solo la fattispecie determinativa del danno evento costituito dalla creazione dell’affidamento incolpevole poteva determinare il presupposto per il sorgere del diritto al risarcimento del danno cagionato, per altro verso, spettava al soggetto asseritamente danneggiato dimostrare il danno e la sua consistenza ed il nesso di derivazione causale tra il danno subito, le spese sopportate, e il comportamento asseritamente illecito della P.A.

Costituisce un principio consolidamento nel nostro sistema risarcitorio che il danno risarcibile è solo quello che sia conseguenza immediata e diretta dell’altrui comportamento illecito, sia che la fonte del danno sia aquiliana sia che la fattispecie determinativa del danno sia, come nel caso in esame, da sottoporre alle regole della responsabilità per inadempimento di un’obbligazione, non bastando la lesione dell’interesse giuridicamente rilevante ad integrare gli estremi della fattispecie risarcitoria.

Anche la responsabilità sottoposta alla disciplina dell’inadempimento di un’obbligazione impone a colui che la invochi l’onere di provare non solo la fonte della sua pretesa risarcitoria, ma anche il nesso di derivazione causale tra il danno invocato e il fatto illecito subito, non potendosi l’inadempimento identificare con il danno.

Insomma, nessuna delle generiche argomentazioni difensive della società Hermes è tale da indurre a configurare a carico della sentenza impugnata la violazione ed erronea applicazione dell’art. 1337 c.c.

23. Sul terzo motivo.

A prescindere dall’assertiva affermazione circa la specificità dei fatti su cui era stata chiesta la CTU (a p. 15 del ricorso) che neppure permette a questa Corte di avere contezza del se la consulenza negata avesse o meno quella finalità meramente esplorativa attribuitale dalla sentenza impugnata e che ictu oculi parrebbe avere (il giudice a quo aveva negato, infatti, che vi fosse prova che le spese fossero da porre in nesso causale con la condotta illecita della P.A.), deve ribadirsi che la scelta di accogliere la richiesta di CTU è rimessa al giudice del merito, il quale ha solo l’onere di motivare le ragioni per cui ha ritenuto di disattenderla. Nel caso di specie, la Corte d’Appello non solo ha ritenuto una eventuale CTU meramente esplorativa, ma ha messo tale conclusione in relazione con le specifiche lacune probatorie già risultanti dalla sentenza di prime cure (p. 22 della sentenza), soddisfacendo, così, pienamente l’obbligo motivazionale su di lei gravante.

24. Sul quarto motivo.

Oltre a quanto rilevato scrutinando il primo motivo, va osservato che la richiesta di qualificare come contrattuale anzichè precontrattuale la responsabilità della P.A., stante l’avvenuta conclusione del contratto di compravendita non trova nessun riscontro nella sentenza impugnata, pertanto, quand’anche questa Corte d’ufficio qualificasse diversamente il vizio denunciato, resterebbe l’ostacolo insormontabile che le argomentazioni prospettate si riferiscono in tutta evidenza ad un fatto nuovo che non risulta dedotto in precedenza. Non basta, a tal fine, ricordare di aver lamentato di essere al cospetto non già di una fattispecie di responsabilità per indebita interruzione delle trattative, ma di intera commendevole condotta dell’Amministrazione regionale meritevole di valutazione sin dalla fase di esternazione dell’invito ad offrire contenuto nella Delib. giunta regionale 16 ottobre 2001, n. 873, giacchè tale argomentazione risulta essere stata spesa dalla società Hermes non per invocare la responsabilità per recesso unilaterale dal contratto di compravendita di cosa futura, ma allo scopo di anticipare rispetto, a quanto accertato giudizialmente, il momento in cui il comportamento della Regione Calabria aveva ingenerato un affidamento incolpevole.

Prevale su tutto, ad ogni modo, la circostanza che sulla qualificazione della fattispecie come di responsabilità precontrattuale della P.A. che iure privatorum aveva avviato le trattative per la conclusione di un contratto di compravendita di cosa futura si era espressa, con autorità di giudicato, la decisione n. 11686/2008.

Al p. 4.3 e al successivo p. 5.1, che si riproducono, questa Corte – dopo aver rilevato che, per effetto delle delibere regionali, la volontà dell’Ente regionale “prima si era formata nel senso di addivenire alla stipulazione di un contratto di acquisto di cosa futura e successivamente nel senso contrario per l’acquisto (o espropriazione) della sola area e per la successiva realizzazione dell’opera con la procedura della finanza di progetto. La ricorrente appunto lamenta che in un primo momento l’ente aveva trattato per un contratto di acquisto di cosa futura ed in questo senso aveva creato un affidamento circa la conclusione di tale contratto e che in un momento successivo aveva interrotto la fase di conclusione, a suo parere ingiustificatamente – osservava “che il punto relativo al ‘se ed in quali termini tali delibere potessero legittimamente realizzare l’affidamento assunto dell’attrice e giustificare il comportamento della regione di interruzione della contrattazionè è questione che può attenere al merito della controversia sulla pretesa responsabilità precontrattuale, ma non alla giurisdizione. La domanda risarcitoria proposta dall’attuale appellante prescinde dalla demolizione giuridica di determinazioni amministrative, in quanto ciò che si controverte attiene al danno (asseritamente) subito dalla Società attrice in base ad un contegno posto dall’Amministrazione in violazione delle regole che tutelano il legittimo affidamento delle parti in una trattativa precontrattuale.

5.1. Si pone quindi la questione della responsabilità precontrattuale della P.A.”.

25. Il ricorso principale va dunque rigettato.

Ricorso incidentale.

26. Il ricorso incidentale è assorbito per sopravvenuta carenza di interesse.

Si applica infatti, il principio consolidato secondo cui, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel merito, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, atteso che investe questioni preliminari di merito o pregiudiziali diritto, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, “indipendentemente da ogni espressa qualificazione di parte”, sicchè, là dove le medesime questioni siano state oggetto di decisione esplicita (come in questo caso) o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi di fondatezza del ricorso principale (Cass. 14/03/2018, n. 6138; Cass. 06/03/2015, n. 4619; Cass. 01/03/2016, n. 4047; Cass., Sez. Un., 25/03/2013, n. 7381; Cass., Sez. Un., 06/03/2009, n. 5456).

23. In definitiva, il ricorso principale va rigettato. Il ricorso incidentale è assorbito.

24. Le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale sono compensate, come già lo erano state in grado di appello; non sono sopravvenute ragioni nuove atte a modificare tale statuizione, atteso che le parti in contesa hanno mantenuto “sostanzialmente” invariate le proprie posizioni.

25. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico della ricorrente principale l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Compensa le spese tra la ricorrente principale e quella incidentale.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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