Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29466 del 21/10/2021
Cassazione civile sez. I, 21/10/2021, (ud. 09/07/2021, dep. 21/10/2021), n.29466
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28143/2020 proposto da:
A.O.L., elettivamente domiciliato in Roma Via
Cunfida 16 presso lo studio dell’avvocato Visentin Maria, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione
Internazionale Milano, Ministero Dell’interno (OMISSIS);
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 08/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da A.O.L. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di avere lasciato la (OMISSIS) per timore della sua vita, in quanto la setta degli (OMISSIS), alla quale apparteneva il padre come sacerdote, aveva tentato di indurlo, alla morte del padre, a prendere il posto del genitore, deceduto a (OMISSIS); in particolare, come sacerdote avrebbe dovuto occuparsi (come già faceva il padre) di praticare sacrifici. Lui aveva opposto il suo rifiuto essendo (OMISSIS), ma le pressioni su cli lui erano continuate, in più occasioni, nel corso dei mesi seguenti alla sepoltura del padre. I membri della setta gli avevano detto che solo se fosse morto avrebbero potuto scegliere altra persona, fissata la data per la sua investitura, prima aveva denunciato il tutto alla Polizia, poi, non avendo ottenuto nulla, aveva deciso di lasciare il proprio paese.
A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il richiedente non credibile, per l’estrema vaghezza e genericità della narrazione su punti non marginali della vicenda. Il tribunale non riconosceva, quindi, nessuna delle protezioni richieste, rilevando l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata (alla luce delle fonti) e l’assenza di profili di violazione di diritti fondamentali.
Contro il decreto del predetto Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) convertito nella L. n. 46 del 2017, del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3,19, 19 bis del D.Lgs. n. 116 del 2017, dell’art. 158 c.p.c. e dell’art. 25 Cost., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché il collegio giudicante prima di assumere la decisione aveva subdelegato al Got l’audizione del richiedente e l’espletamento di tutta l’attività istruttoria prima della decisione, in violazione del principio di pre-costituzione del giudice e del principio di immediatezza; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) convertito nella L. n. 46 del 2017, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché il collegio giudicante non aveva proceduto all’audizione dell’interessato prevista per legge; (iii) sotto un terzo profilo, per omesso/erroneo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la fede (OMISSIS) professata dal ricorrente e la pericolosità per lo stesso di fare ritorno in (OMISSIS) per questo specifico motivo; (iv) sotto un quarto profilo, per errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del richiedente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; (v) sotto un quinto profilo, per errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in (OMISSIS). Omessa motivazione, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; (vi) sotto un sesto profilo, per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 oltre che per omessa applicazione dell’art. 10 Cost., omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria oltre che per omessa comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza. Omesso esame delle fonti.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono infondati, in quanto secondo l’insegnamento di questa Corte, “Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegatili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta” (Cass. n. 5425/21).
Nella specie, all’audizione ha provveduto il Got con delega pienamente legittima.
Il terzo motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi del giudizio di non credibilità, sulla cui base il tribunale non era tenuto ad alcun approfondimento istruttorio (Cass. n. 16925/18).
Il quarto motivo è inammissibile, perché propone censure di merito sulla situazione personale del richiedente che mirano a una “rivisitazione” della valutazione della sua condizione in caso di rimpatrio.
Il quinto motivo è infondato, in quanto non sussiste nessun omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla situazione di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS), avendo il tribunale trattato ex professo la problematica, anche se l’ha risolta in senso difforme a quanto richiesto dal ricorrente, sulla base delle fonti informative consultate (rapporto Easo ff. 9-10 del decreto).
Il sesto motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione (inoltre, il tribunale ha espresso fondati dubbi sull’effettiva paternità del ricorrente sulla figlia minore e sul suo riconoscimento, mentre la prova della costituzione del nucleo familiare risulta basata sul solo contratto di locazione registrato due mesi prima dell’udienza in tribunale).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021