Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29465 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. III, 23/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15158/2016 R.G. proposto da:

B.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Taglioni,

con domicilio eletto in Roma, via Monte Zebio, 40, presso lo studio

di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e

difeso dall’Avv. Massimo Trusiani, con domicilio eletto in Roma, via

Cratilo di Atene, 31, presso lo studio dell’Avv. Valeria Vizzone;

– controricorrente –

e contro

D.A.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1450/2016 della Corte d’Appello di Milano,

depositata il 13/04/2016;

Udita la relazione del Consigliere MARILENA GORGONI;

Udita la requisitoria del Procuratore generale, nella persona del

Sostituto Procuratore, Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha chiesto

l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento dei

restanti;

Uditi gli Avvocati GIANLUCA TAGLIONI, per B.C., e CINZIA

SARNACCHIONI, (per delega) per il Comune di Milano.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’attuale ricorrente espone di essere rovinosamente caduto il (OMISSIS), in (OMISSIS), a causa della presenza di ghiaccio formatosi sotto mucchi di neve.

Denunciato il sinistro sia al Comune di Milano che al Condominio di (OMISSIS) e ricevuto da entrambi un diniego al richiesto risarcimento – l’ente locale negava la presenza di insidie ed in ogni caso imputava la responsabilità dell’evento ai proprietari dell’immobile di (OMISSIS), in forza dell’art. 26 del Regolamento di Polizia Urbana per non avere sgomberato dalla neve l’area sprospiciente lo stabile, spargendo altresì segatura o altro materiale anti sdrucciolamento; D.A.A., condomina/proprietaria, escludeva la ravvisabilità di insidie imprevedibili – conveniva in giudizio il Comune di Milano e D.A.M., condomina del condominio di (OMISSIS), quale responsabile solidale con gli altri componenti comproprietari, per sentirli condannare, ex art. 2043 e/o 2051 c.c. e art. 2059 c.c. in combinato disposto con l’art. 185 c.p., in solido o singolarmente, a risarcirgli il danno biologico temporaneo (pari a 7 giorni d invalidità totale, 180 giorni di invalidità al 75% e di ulteriori 60 giorni al 50%) e permanente (10%) subito, oltre alle spese di lite.

Il Tribunale adito, quello di Milano, con la sentenza n. 5555/2015, dichiaratane la contumacia, accoglieva la domanda nei confronti del Comune di Milano che veniva condannato al pagamento di Euro 54.394,34, al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’attore e di D.A.M. e delle spese di CTU e di CTP. Il Giudice riteneva ricorrente una responsabilità oggettiva del Comune di Milano, in quanto custode del marciapiede cittadino, che non aveva dedotto alcun fatto del terzo o del danneggiato in grado di porsi come condizione da sola sufficiente a produrre l’evento; escludeva, invece, la responsabilità di D.A.M., in quanto l’infortunio era avvenuto non su area privata, ma sulla pubblica via, ove l’obbligo di custodia era del Comune, negando che la norma regolamentare avesse trasferito l’obbligo di custodia. Sulla scorta degli accertamenti peritali, riteneva accertato il danno biologico permanente nella misura del 9% e il periodo di invalidità temporanea al 100% di giorni 7, al 75% di giorni 150, al 50% di giorni 30 e al 25% di giorni 25.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1450/2016, oggetto dell’odierna impugnazione, in accoglimento del gravame proposto dal Comune di Milano, riformava la decisione di prime cure; condannava B.C., il cui appello incidentale condizionato, volto ad ottenere l’accertamento della responsabilità del condominio di (OMISSIS), veniva respinto, a restituire al Comune di Milano la somma di Euro 72.007,56, oltre agli interessi legali, ottenuta in ragione della provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Milano, nonchè a rifondere ad D.A.A.M. le spese di lite del primo grado di giudizio ed a rifondere il Comune di Milano e D.A.A.M. delle spese processuali del giudizio di secondo grado.

La Corte d’Appello, premessa la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., riteneva che, essendosi l’evento verificato non a causa del dinamismo intrinseco della cosa in custodia, ma per l’agire umano, la prova del nesso causale richiesta al danneggiato avrebbe dovuto avere ad oggetto l’obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso. Le prove raccolte avevano dimostrato che non sussisteva una situazione di obiettiva pericolosità e che il sinistro si era verificato per la colpevole distrazione della vittima, la quale, usando la minima esigibile attenzione, avrebbe potuto avvedersi delle condizioni del percorso, in considerazione del fatto che nei giorni e nella notte precedenti quello dell’evento c’era stata un’abbondante nevicata, che sul marciapiede c’erano neve e ghiaccio sparsi ovunque.

B.C., con tre motivi, illustrati con memoria, propone ricorso per la cassazione della decisione della Corte d’Appello di Milano.

Resiste con controricorso il Comune di Milano.

Con ordinanza interlocutoria n. 6049/2019 la controversia era stata rinviata alla Pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. avendo la Corte territoriale escluso l’applicabilità della predetta norma di legge (responsabilità del custode) all’Ente proprietario della strada, sulla base dell’errato presupposto che nella fattispecie l’appellato dovesse dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè omesso esame su un punto decisivo per il giudizio, anche in relazione alla prova del nesso di causalità che deve forbire il danneggiato (art. 360 c.p.c., n. 5).

B.C. censura la violazione dell’art. 2051 c.c. sotto due profili: a) per non avere la Corte territoriale ritenuto il Comune responsabile, pur essendo la responsabilità oggettiva, facendo ricorso ad un concetto, quello di dinamismo interno della cosa – non previsto dalla norma che non attribuisce rilievo alcuno alla natura delle cose in se stesse, allo scopo di circoscrivere il raggio di operatività della disposizione in esame ad una particolare categoria di cose, siano essere pericolose o in movimento, ed oggetto di attenzione solo occasionale da parte della giurisprudenza che ha aderito alla tesi animistica – e avvalendosi di una inammissibile nozione soggettiva di custodia della strada; b) per aver violato la regola della distribuzione dell’onere della prova.

Con lo stesso motivo il ricorrente lamenta altresì l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dal fatto che “inoppugnabili circostanze (espressioni di fatto notorio e comunque documentate in corso di causa) dimostravano che le nevicate erano state preannunciate dai meteorologi (infatti il Comune aveva invitato la cittadinanza non fare uso degli autoveicoli e dei mezzi privati per recarsi al lavoro) e che ciononostante le strade erano, a distanza di giorni dalle precipitazioni nevose, completamente innevate ed impraticabili.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. avendo la Corte territoriale escluso l’applicabilità della suddetta norma di legge (responsabilità del custode) all’Ente proprietario della strada, sulla base dell’errato presupposto che nella fattispecie l’appellato non avesse fornito la prova del nesso causale e non avesse dimostrato che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè omesso esame su un punto decisivo per il giudizio, anche in relazione alla prova acquisita nel giudizio sul nesso causale e sull’obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi (art. 360 c.p.c., n. 5).

B.C. rimprovera al giudice a quo la violazione dell’art. 2051 c.c. per averne escluso l’applicabilità all’ente proprietario della strada, supponendo che la vittima dovesse dimostrare un’obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno e per non avere motivato sulla base di quali risultanze probatorie avesse ritenuto che l’evento si fosse verificato per sua colpevole distrazione, nonostante egli avesse dimostrato di avere diligentemente adottato tutte le cautele necessarie per affrontare una situazione diversa dall’ordinario (indossava calzature adeguate, procedeva cautamente) e nulla avessero provato nè D.A.A.M. nè il Comune di Milano; in aggiunta, la Corte d’Appello avrebbe completamente stravolto il quadro probatorio, in particolare la testimonianza di R.A., che, secondo la sua prospettazione, dimostrava invece proprio quella situazione di pericolo, la cui ricorrenza era stata inspiegabilmente negata, avrebbe menzionato delle risultanze istruttorie inesistenti esprimenti solo un intimo e soggettivo convincimento del giudicante, sfornito di supporto probatorio (il riferimento è alla presenza della neve pressata dal passaggio di precedenti pedoni che avrebbe dovuto evidenziarla quale fosse la situazione in essere e richiamare l’attenzione del passante, richiedendogli una specifica cautela) e non avrebbe tratto dall’art. 26 del Regolamento di Polizia urbana la dimostrazione della situazione di effettiva pericolosità e la concreta percezione della situazione di pericolo da parte del Comune di Milano.

3. Con il terzo motivo lamenta “Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 2051 c.c. (inversione dell’onere della prova e violazione dei criteri dettati in tema di formazione della prova) (Art. 360 c.p.c., n. 3) e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. per avere il giudice ritenuto non responsabile il Comune in assenza di prova, da parte di quest’ultimo, della ricorrenza del caso fortuito. Ribadisce che il giudice avrebbe giudicato sulla scorta di prove inesistenti (circa lo stato dei luoghi) e non avrebbe tenuto conto di quelle esistenti: il comportamento accorto della vittima che aveva indossato scarponi pesanti ed alti adatti alla neve, la situazione delle strade innevate ed abbandonate, il mancato sgombero della neve dai marciapiedi, imposto dall’art. 26 Regolamento di polizia urbana del Comune di Milano ai proprietari degli immobili prospicienti i transiti pedonali.

4. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, non meritano accoglimento.

Il ricorrente insiste sulla natura oggettiva della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., più precisamente sulla presunzione di responsabilità – piuttosto che sulla presunzione di colpa – ivi prevista, al fine di escludere ogni rilevanza della colpa del custode (cfr. soprattutto pp. 22-23 del ricorso) e sulla distribuzione dell’onere della prova che ne costituisce la conseguenza: la vittima si fa carico di provare solamente il nesso di derivazione causale, il presunto danneggiante può liberarsi fornendo la dimostrazione della ricorrenza del caso fortuito, cioè di un fattore esterno ed autonomo avente carattere di imprevedibilità ed eccezionalità.

La Corte d’Appello, in verità, non ha negato la natura oggettiva della responsabilità per danni da cose in custodia, nè che all’attore fosse sufficiente dimostrare il nesso di derivazione causale e che la prova liberatoria consistesse nella prova del caso fortuito (cfr. p. 4 della sentenza). Tantomeno può ritenersi che abbia dato risalto alla colpa del custode, giacchè è pacifico che non occorra accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio del suo potere sul bene (semmai è il ricorrente che, pur insistendo, sulla natura oggettiva dell’art. 2051 c.c., spende parte delle proprie argomentazioni per dimostrare la condotta colposa dell’ente comunale: ad es. p. 24 del ricorso e il motivo numero 3, ove pretende di dedurre la responsabilità del custode dall’inadempimento degli obblighi previsti dal Regolamento comunale).

L’unico rilievo della colpa, deducibile, ad esempio, dal danneggiato che lamenti omissioni o violazioni di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, o, al contrario, dal convenuto che basi sulla conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza l’esclusione dell’attitudine della cosa a produrre il danno, è quello volto “a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode”: Cass. 1/02/2018, n. 2477.

La sentenza impugnata merita di essere confermata, pur essendo errata nella parte in cui ha ritenuto che il contenuto dell’onere della prova debba atteggiarsi diversamente a seconda della natura della res custodita, provvista di dinamismo interno ovvero statica ed inerte – il che sollecita una corrispondente correzione della motivazione sul punto (correzione possibile, data la mancata incidenza sul dispositivo) nel senso previsto dalla giurisprudenza di legittimità più recente che precisa risolutivamente: “il danno rilevante – di cui cioè il custode è responsabile – prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no (…). In questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell’accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno” (Cass. 01/02/2018, n. 2482) – perchè ciò che costituisce il nucleo della pronuncia è l’esclusione del nesso causale tra la neve ed il ghiaccio e l’evento dannoso, in ragione della inequivoca percepibilità della presenza di neve e di ghiaccio sul marciapiede e della conseguente esigibilità di un comportamento particolarmente accorto da parte della vittima.

La giurisprudenza di questa Corte, sottoponendo a revisione i principi relativi alla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. con specifico riferimento al custode di beni demaniali, ha stabilito, con le ordinanze del 1 febbraio 2018, nn. 24772483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Fatte tali premesse, ai fini che qui interessano, mette conto precisare che:

– il caso fortuito è costituito da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale e che ha idoneità causale assorbente;

– l’imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi, come, del resto, sottolinea il ricorrente, senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell’assenza o meno di colpa del custode;

– l’imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col tempo, giacchè una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, quale un evento meteorico intenso – nel caso di specie rappresentato dalle abbondanti nevicate protrattesi per diversi giorni – ai fini che qui interessano, fa perdere, col trascorrere del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicchè è a questa, come modificata dall’evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva;

– il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;

– quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

– chi entra in contatto con la cosa ha un dovere di cautela, derivante dal principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.

Deve ritenersi, allora, che la corretta disamina della vicenda oggetto della sentenza impugnata richiedeva di accertare (essendo pacifica la derivazione del danno dalla presenza di neve e ghiaccio sul marciapiede) se: a) lo stato dei luoghi avesse oppure no una potenzialità lesiva autonoma capace di porsi quale causa esclusiva dell’evento; b) se la condotta della vittima avesse assunto i caratteri dell’abnormità necessari per interrompere il nesso di derivazione causale ovvero se avesse oppure no concorso a cagionare l’evento. Tali accertamenti avrebbero dovuto essere condotti dando rilievo all’interno delle serie causali rilevanti a quelle risultanti idonee a determinare l’evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l’id quod plerumque accidie e quindi in base alla regolarità statistica ovvero a una probabilità apprezzabile “ex ante” (ancorchè riscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l’antecedente necessario (Cass. 13/09/2018, n. 22288; Cass. 1/02/2018, n. 2477).

E così è stato:

– proprio il fatto che già da diversi giorni nevicasse e che il marciapiede fosse coperto da lastre di ghiaccio e di neve aveva modificato lo stato del teatro dell’incidente, e reso esigibile dal pedone danneggiato una particolare cautela, sulla scorta del principio già richiamato e pertinente, secondo cui la cautela richiesta è direttamente proporzionale al grado di pericolosità della cosa (pericolosità originaria o, come nel caso, di specie acquisita a causa delle intense precipitazioni nevose);

– non corrisponde al vero che la Corte non abbia dato contezza delle ragioni per cui ha ritenuto che la causa della caduta era da ascriversi al comportamento colpevolmente distratto ed imperito, avendo fato leva sulle persistenti nevicate, sulla copertura del marciapiede con neve e ghiaccio, sul passaggio di altri pedoni che avevano pressato la neve, sul contenuto della deposizione testimoniale resa dalla moglie della vittima. Tali circostanze sono contestate inefficacemente dal ricorrente (il cui sforzo confutativo condotto anche con la memoria non va a segno), al quale non è consentito lamentare l’esito della valutazione di una prova, nel caso di specie quella testimoniale che, confermando la visibilità delle lastre di ghiaccio ed i mucchietti di neve sul marciapiede, aveva corroborato la conclusione del giudice che era partito, appunto, dalla constatazione della circostanza che la potenzialità lesiva del marciapiede fosse ben percepibile ed evitabile. Nè coglie nel segno il rimprovero mosso al giudice di aver giudicato sulla base di prove inesistenti, rientrando in ciò che rappresenta la comune esperienza che la neve su un marciapiede percorso ripetutamente si compatti sotto i passi dei pedoni. Tantomeno è rilevante il fatto che nevicasse da diversi giorni, perchè, posto che la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. non è imputabile a titolo di colpa all’ente comunale, proprio detto fatto aveva, come già chiarito, privato l’evento meteorico del carattere di eccezionalità e reso esigibile quella particolare cautela che, con un accertamento di fatto insindacabile da questa Corte che non è giudice del fatto, era mancata nel caso di specie.

5. In definitiva, il ricorso va rigettato, pur dovendosi correggere nel senso indicato in motivazione, la sentenza impugnata.

6. Le spese, in considerazione degli alterni esiti dei due gradi di merito, vanno compensate.

7. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA