Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29465 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. I, 15/11/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 15/11/2018), n.29465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23758/2013 proposto da:

M.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via dei

Castani n. 195, presso lo studio dell’Avvocato Bruno Galati, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Massimo Gizzi giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Immobilprogress s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n.

38, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Aprile, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/7/2018 dal Cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 28 maggio 2013 il Giudice delegato al fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. ordinava al curatore di non procedere al trasferimento della proprietà di un’unità immobiliare rientrante nell’attivo fallimentare già aggiudicata, dopo tre aste deserte, a Immobilprogress s.r.l. al prezzo di Euro 1.315.000 in ragione dell’istanza di assegnazione nel frattempo depositata dal creditore ipotecario M.J., con cui era stato offerto in pagamento a mezzo compensazione l’intero credito vantato con prelazione ipotecaria, pari a Euro 1.762.220,11, oltre alla rinuncia al credito chirografario di Euro 231.148,69, e invitava il curatore a porre in essere al più presto le attività necessarie per la vendita del bene a un prezzo non inferiore a quello indicato nell’offerta da ultimo presentata.

2. Il Tribunale di Roma, con decreto in data 22 ottobre 2013, accoglieva il reclamo presentato dall’aggiudicatario dell’immobile, revocava il decreto emesso dal Giudice delegato e per l’effetto ordinava al curatore di procedere al trasferimento della proprietà dell’immobile in questione in favore di Immobilprogress s.r.l. al prezzo di aggiudicazione; il Tribunale giustificava una simile decisione ritenendo che nel caso di specie non si fosse in presenza di una notevole inferiorità del prezzo offerto rispetto a quello giusto, tenuto conto del riscontro negativo in un primo tempo offerto dal mercato al ripetuto incanto del bene e del fatto che l’offerta della M., legata a motivazioni di carattere affettivo, non poteva considerarsi indice di una grave sproporzione, che doveva essere desumibile anche da altri elementi.

Nel contempo il Tribunale osservava che l’offerta presentata non risultava essere stata cauzionata rispetto ai crediti in prededuzione, costituiti dalle spese di vendita, da quelle condominiali e dagli altri oneri della procedura.

3. Ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso questa pronuncia M.J. al fine di far valere due motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso Immobilprogress s.r.l., la quale ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.. L’intimato fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 108: in tesi di parte ricorrente la ratio della L. Fall., art. 108, laddove assegna al curatore il potere di sospendere la vendita anche ad aggiudicazione avvenuta quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato, risponde alla finalità di realizzare il massimo risultato utile per la massa dei creditori; a tale scopo il Giudice delegato, nell’esercizio della sua discrezionalità, non è vincolato a parametri quantitativi e fissi ma deve compiere una previsione dell’ottimizzazione del risultato economico ragionevolmente ottenibile dalla vendita.

Il collegio del reclamo, in tesi di parte ricorrente, avrebbe erroneamente applicato simili principi e nel disattendere un’offerta di entità superiore al quaranta per cento del prezzo di aggiudicazione non avrebbe consentito la realizzazione del massimo valore pecuniario ottenibile, sacrificando così di fatto l’interesse della massa dei creditori.

4.2 Il secondo mezzo assume l’esistenza di un vizio di motivazione in merito a un fatto controverso decisivo per il giudizio: il Tribunale avrebbe valutato l’offerta della ricorrente come eventuale e non concreta, malgrado l’ammontare del credito di cui la M. era titolare dovesse intendersi come prezzo versato e non solo offerto, e non avrebbe adeguatamente considerato la sproporzione del prezzo promesso dall’aggiudicatario rispetto a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

5. Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono inammissibili.

Una volta ricordato che il provvedimento emesso in sede di reclamo dal Tribunale fallimentare avverso il decreto del Giudice delegato in materia di vendita di beni acquisiti all’attivo fallimentare ha natura decisoria e carattere definitivo e risulta quindi impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (Cass. n. 21645/2011, Cass. n. 3522/2000), occorre rilevare che il Tribunale in sede di reclamo ha ritenuto di revocare il decreto del G.D. con cui era stato ordinato di non procedere al trasferimento della proprietà dell’immobile all’aggiudicatario in quanto da un lato l’offerta presentata da M.J. rispetto al prezzo di aggiudicazione non poteva ritenersi indice di una grave sproporzione, dall’altra tale offerta non era stata cauzionata rispetto ai crediti in prededuzione, costituiti dalle spese di vendita, da quelle condominiali e dalle altre spese della procedura.

Quest’ultima valutazione era idonea, di per sè, a fondare la decisione assunta, essendo volta a evidenziare la mancanza di serietà dell’offerta presentata.

A fronte delle plurime ragioni indicate, distinte e autonome fra loro, il ricorrente non ha sollevato alcuna censura rispetto all’ultimo dei motivi illustrati; non rimane perciò che constatare l’inammissibilità dell’ intera impugnazione proposta (si vedano in questo senso, fra le altre, Cass. n. 11222/2017, Cass. n. 18641/2017).

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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