Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29464 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’Avvocato GUZZO

ARCANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato MARCO

CAPPELLETTO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’Avvocato VINCENTI MARCO, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 910/2009 del TRIBUNALE di VENEZIA del

30/01/2009, depositata il 30/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato VINCENTI MARCO, difensore della controricorrente,

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

ha aderito alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 11 ottobre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Venezia ha confermato la decisione con cui il Giudice di pace – nella causa di risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale, promossa da R.V. contro M.S. e la s.p.a.

Assicurazioni Generali – ha attribuito la responsabilità del sinistro per due terzi al convenuto e per un terzo all’attore, quantificando i danni in proporzione.

Il R. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la s.p.a. Assicurazioni Generali con controricorso. Il M. non ha depositato difese.

2. I primi tre motivi – che denunciano vizi di motivazione e violazioni di legge nei capi relativi all’accertamento delle responsabilità, alla liquidazione dei danni, alla ripartizione delle spese processuali ed alla condanna del R. a restituire la somma eccedente quella già offerta dalla compagnia assicuratrice in risarcimento dei danni – sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè i quesiti di diritto sono formulati in termini talmente generici, astratti e spesso incongruenti con le ragioni della decisione, da doversi equiparare alla completa mancanza dei quesiti.

Essi sono così formulati: 1) “Dica la Corte…se la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 possa ritenersi superata attraverso la prova della responsabilità esclusiva dell’altro conducente nella causazione del sinistro; ….se l’infrazione alle norme sulla circolazione dei veicoli comporta una responsabilità per l’evento dannoso unicamente nella misura in cui questa abbia trovato utile inserimento nella causa dell’evento”;

2) “Dica la Corte…..se il giudice possa ricorrere alla liquidazione equitativa dei danni ex art. 1226 c.c. anche in presenza di istanze istruttorie e se possa ricorrere a tale criterio per la liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria in ipotesi di debito di valore”;

3) “Dica la Corte di cassazione se in ipotesi di riconoscimento, seppur parziale, delle ragioni della parte, questa possa essere condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell’altra”;

4) “Dica la Corte se le parti, in ipotesi di giudico davanti al Giudice di pace, possano formulare domande riconvenzionali anche oltre i termini di cui all’art. 320 cod. proc. civ.” I quesiti non enunciano la fattispecie da decidere; nè il principio che si assume erroneamente applicato dalla Corte di appello, nè quello diverso che si vorrebbe venisse formulato in sua vece, sì da consentire alla Corte di formulare con la decisione un principio di diritto chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili a quello di specie, come prescritto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

Per quanto concerne i lamentati vizi di motivazione, manca un momento di sintesi delle censure analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria o l’indicazione delle ragioni per cui essa sarebbe inidonea a giustificare la soluzione adottata, come prescritto dall’art. 366 bis, ult. parte (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante). Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

I quesiti risultano anche incongruenti rispetto alle ragioni su cui si fonda la sentenza impugnata, nella parte in cui non enunciano i problemi a cui il ricorrente chiede sia data soluzione, ma prospettano come certa la soluzione dal ricorrente stesso sostenuta e che la Corte di appello ha motivatamente disatteso.

Il Tribunale non ha affermato che si applica l’art. 2054 c.c., comma 2, anche quando vi è la prova della responsabilità esclusiva di uno dei conducenti – come si afferma nel primo quesito – ma ha ritenuto non dimostrata la responsabilità esclusiva dell’automobilista. Per questa parte – che è suscettibile di censura solo sotto il profilo dei vizi di motivazione – il quesito avrebbe dovuto sintetizzare le ragioni di illogicità, insufficienza od incongruenza della motivazione stessa.

Il Tribunale non ha posto le spese di lite a carico della parte vittoriosa. Al contrario, ha compensato le spese di appello ed ha dichiarato di voler confermare la compensazione delle spese, disposta in primo grado. Il ricorrente assume che la sentenza di primo grado non ha compensato le spese, ma le ha poste parzialmente a suo carico, sicchè il giudice di appello sarebbe incorso in errore sotto questo profilo. Ma di ciò nulla traspare nel quesito, che quindi non enuncia le censure rivolte alla sentenza impugnata; oltre che essere formulato in termini tali da non poter ricevere risposta univoca, a prescindere dall’enunciazione della fattispecie, poichè “il riconoscimento seppur paratale” delle ragioni di una parte non è circostanza significativa al fine di escludere la condanna alle spese, se non specificata con riferimento all’oggetto completo della controversia e della decisione.

Va soggiunto che il ricorrente non ha dichiarato di avere prodotto in questa sede, nè dove sia reperibile fra gli atti di causa, la sentenza di primo grado, come disposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6 con riguardo ai documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante).

Il quarto quesito, infine, è anch’esso non congruente con le ragioni della decisione, oltre che del tutto generico, poichè il Tribunale non ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale proposta fuori termine, ma ha ritenuto non necessaria la proposizione di domanda riconvenzionale perchè la compagnia assicuratrice convenuta possa ottenere la restituzione della somma pagata al danneggiato in eccesso rispetto all’ammontare dei danni liquidato dal giudice.

Contro questo principio si sarebbero dovuti indirizzare le censure, ed il quesito, del ricorrente.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le deduzioni difensive contenute nella memoria della ricorrente non valgono a disattendere.

Anche il motivo di ricorso che denunci violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ. Sez. 3^, 23 febbraio 2009 n. 4329; Idem, 21 febbraio 2011 n. 4146).

Quanto all’asserito ritardo della compagnia assicuratrice nell’offrire la somma ritenuta congrua, trattasi indubbiamente di comportamento censurabile, ma se ne può tenere conto solo nel caso in cui il danneggiato proponga la relativa domanda e specifichi a quali effetti la voglia proporre (risarcimento dei danni od altro effetto: circostanze che nella specie non risultano specificate nelle competenti sedi di merito).

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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