Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29464 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. III, 23/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 23/12/2020), n.29464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35424-2018 proposto da:

AUTOCARROZZERIA MOSTI SRL, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MAGGIARI, ed

elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN MARIA FURLAN, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Massa via

L. Staffetti n. 6, pec: avvgianmariafurlan.puntopec.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 671/2018 del TRIBUNALE di MASSA, n. 671

depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’autocarrozzeria Mosti srl, cessionaria del credito risarcitorio di B.P.A. in ordine ad un sinistro stradale in cui il cedente era rimasto coinvolto, propone tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 671 del 26/9/2018 che, pronunciando su suo appello avverso la sentenza di primo grado, in contraddittorio con la compagnia Vittoria Assicurazioni SpA, richiesta di liquidare il risarcimento del danno in via diretta, ha dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria formulata ai sensi dell’art. 145 Codice delle Assicurazioni per non aver la titolare del credito fornito la prova che il fax, contenente la richiesta di risarcimento, fosse stato effettivamente ricevuto dalla compagnia, in difetto di ammissione della stessa circa la sua ricezione. Sul punto il giudice ha precisato non potersi evincere nulla in proposito “dalla documentazione allegata al fascicolo dell’attrice, con specifico riferimento alla circostanza che la comunicazione via fax agli atti fosse effettivamente pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario (ai sensi di Cass. n. 15749/2015), con conseguente inidoneità della stessa ai fini della procedibilità dell’azione promossa nei confronti dell’assicuratore “.

2. Avverso questo capo di sentenza l’autocarrozzeria Mosti s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste la Vittoria Assicurazioni S.p.A. con controricorso.

3. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. ed in vista dell’adunanza la ricorrente ha depositato memoria, mentre il Procuratore Generale presso questa Corte non ha depositato conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. con riguardo alla declaratoria di improcedibilità della domanda – la ricorrente si duole della dichiarata improcedibilità dell’azione per mancata prova della ricezione a mezzo fax della richiesta risarcitoria da parte della compagnia, in quanto la circostanza della ricezione, pur dedotta dalla ricorrente nell’atto di citazione in primo grado, non era stata oggetto di specifica contestazione da parte della Vittoria Assicurazioni SpA ed anzi era stata implicitamente confermata da quest’ultima con le sue difese, basate su elementi ed argomenti incompatibili con il relativo disconoscimento.

1.1 II motivo, che appare autosufficiente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6 c.p.c., è fondato.

La ricorrente dimostra infatti di aver fatto riferimento, nell’ambito del giudizio di merito e fin dall’atto introduttivo del giudizio, al fax contenente la richiesta risarcitoria e la controparte non solo non ha tempestivamente e specificamente contestato la ricezione del fax, ma ha anche posto in essere difese che ne presuppongono l’avvenuta ricezione. Come è noto, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., ai fini della ricostruzione dei fatti è necessario che tutto il compendio probatorio – e non solo gli elementi proposti dall’attore – sia tenuto in considerazione ai fini del decidere, sicchè la censura deve ritenersi fondata, rientrando nel perimetro di valutazione di questa corte il rispetto, da parte del giudice del merito, del compendio probatorio versato in atti. E’ noto infatti che “la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale” (Cass., 1, n. 4699 del 28/2/2018; Cass., 6-1, n. 1229 del 17/1/2019). E’ di palese evidenza che, nel caso in esame il giudice ha omesso di considerare, con ciò violando l’art. 115 c.p.c., elementi di prova acquisiti agli atti, senza motivare affatto sulla loro rilevanza.

Nè può accordarsi alcun rilievo, a sostegno della opposta tesi, ad una pronuncia di questa Corte (Cass., sez. 3, n. 15749 del 27/7/2015), pure menzionata dall’impugnata sentenza ai fini della declaratoria di improcedibilità, secondo la quale la domanda risarcitoria sarebbe improcedibile qualora inoltrata con strumenti diversi dalla raccomandata, escludendosi l’equipollenza tra raccomandata ed altri strumenti di comunicazione – tra cui il fax-. Questa stessa sentenza, infatti, ritiene di dover fare eccezione per il caso in cui tale diversa modalità consenta, invece, di provare l’avvenuta ricezione da parte del destinatario, ritenendosi in tal caso possibile l’equipollenza tra diversi strumenti di comunicazione della domanda risarcitoria.

Nel caso in esame, come illustrato, la ricezione in astratto potrebbe ritenersi provata perchè non contestata e perchè, comunque, ammessa da difese della compagnia logicamente incompatibili con la ritenuta ricezione della richiesta risarcitoria.

2. Conclusivamente il ricorso va accolto affinchè il giudice del rinvio effettui l’accertamento in concreto, la sentenza essendo cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Massa, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Massa, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA