Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29464 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. un., 13/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 13/11/2019), n.29464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente di Sez. –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33338-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Donato Grande;

– ricorrente –

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI

CONTI PER LA REGIONE SICILIANA, CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) A

R.L.;

– intimati –

per il regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente

n. 65231/2017 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA

REGIONE SICILIANA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 dal Consigliere Luigi Giovanni Lombardo;

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

Tommaso Basile il quale, in accoglimento del ricorso, ha chiesto

dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana convenne in giudizio, dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, la “(OMISSIS) a r.l.”, in persona del curatore del suo fallimento, nonchè M.A., già legale rappresentante della stessa.

Espose che, con Det. Dirig. 24 luglio 2013, n. 62 il Comune di Monreale aveva affidato alla (OMISSIS) il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento per pullman ed autovetture, nonchè il servizio di gestione e pulizia dei gabinetti pubblici situati nel parcheggio “(OMISSIS)”, per la durata di tre anni (dal 1 ottobre 2013 al 1 ottobre 2016); che l’affidamento di detti servizi era stato formalizzato tra le parti con la stipula del contratto in data 12/12/2013, col quale la (OMISSIS) si era impegnata a versare mensilmente al Comune un importo fisso pari ad Euro 28 mila ed un importo variabile pari al 6,1% del volume degli affari conseguito per il servizio (al netto di I.V.A.); che la Cooperativa si era anche obbligata a presentare al Comune, mese per mese, il rendiconto del fatturato; che la Cooperativa, a far data dal settembre 2014, non aveva più effettuato i versamenti mensili, nè aveva presentato i rendiconti; che, con Delib. Giunta municipale 17 novembre 2015, era stata disposta la risoluzione del contratto. Tutto ciò premesso, la Procura Regionale chiese la condanna della (OMISSIS) a r.l.”, in persona del curatore fallimentare, e di M.A., al pagamento della somma di Euro 364.725,00 (oltre rivalutazione ed interessi) in favore del comune di Monreale, per il danno erariale ad esso arrecato.

La convenuta M.A., nel resistere alla domanda, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice ordinario.

2. – Pendente il giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, M.A. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

La Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Viene richiesto a questa Suprema Corte di stabilire se configuri responsabilità contabile – come tale appartenente alla giurisdizione della Corte di conti – il mancato pagamento, da parte di una società privata cui il Comune aveva affidato il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento per pullman ed autovetture, dei compensi mensili pattuiti, costituiti da un importo fisso e da un importo variabile corrispondente ad una percentuale dei proventi incassati per lo svolgimento del servizio.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di osservare, a fronte del sempre più frequente operare dell’amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto – che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico – alla natura del danno e degli scopi perseguiti, essendo comunque necessario che al soggetto privato sia stata affidata, mediante un “rapporto di servizio” (anche di fatto) con la P.A., “la gestione del pubblico denaro” (Cass. Sez. Un., n. 4511 del 01/03/2006; Sez. Un., n. 20434 del 23/09/2009).

Perciò, elementi essenziali e sufficienti perchè un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 74 ed R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 178 e 610), sono il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass. Sez. Un., n. 13330 del 01/06/2010; Sez. Un., n. 20132 del 12/10/2004; Sez. Un., n. 23599 del 22/11/2010)

Facendo applicazione di tali principi, questa Suprema Corte ha affermato che spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione sull’azione di responsabilità per danno erariale proposta da un comune nei confronti degli amministratori della società concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, per omesso versamento dei relativi introiti, atteso che l’attività di accertamento e riscossione dell’imposta comunale svolta dalla detta società ha natura di servizio pubblico e l’obbligazione di versare all’ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, sicchè il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell’iter procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, non rilevando, in contrario, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio, nè il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto (Cass., Sez. Un., n. 7663 del 24/03/2017; nello stesso senso, con riferimento ad altri settori della P.A., Cass., Sez. Un., n. 14697 del 29/05/2019; Sez. Un., n. 16014 del 18/06/2018; Sez. Un., n. 25495 del 04/12/2009; Sez. Un., n. 20132 del 12/10/2004; Sez. Un., n. 24002 del 20/11/2007).

Con particolare riferimento al caso di una società privata incaricata della gestione dei proventi della sosta a pagamento ad essa affidata da un Comune, queste Sezioni Unite hanno statuito che il regime privatistico del soggetto non impedisce che lo stesso rivesta la qualifica di agente contabile, essendo a tal fine elemento necessario, ma nel contempo sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a seguito del quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (Cass., Sez. Un., n. 12367 del 09/10/2001; Sez. Un., n. 12192 del 02/07/2004).

Nella specie, il Comune di Monreale ebbe ad affidare alla (OMISSIS) a r.l. il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento per pullman ed autovetture. Con il contratto in data 12/12/2013, la (OMISSIS) assunse l’obbligo di versare mensilmente al Comune un importo fisso pari ad Euro 28 mila ed un importo variabile in relazione al volume dei proventi (al netto di I.V.A.), obbligandosi altresì nel contempo a presentare al Comune, mese per mese, il rendiconto del fatturato.

Va ricordato che l’art. 7 C.d.S., comma 7, (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 451, stabilisce che “I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonchè a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana”.

Dunque, i proventi della gestione dei parcheggi comunali non solo sono di pertinenza degli enti comunali, ma sono sottoposti ad uno speciale “vincolo pubblicistico” di destinazione alla realizzazione di opere pubbliche.

E allora l’obbligo assunto dalla Cooperativa nei confronti del Comune di Monreale non può essere inteso come relativo al mero pagamento di un canone; la Cooperativa ha assunto piuttosto l’obbligo di versare al Comune una parte dei proventi, determinata per una quota in un importo fisso forfettizzato in relazione ai prevedibili incassi e per un’altra quota in un importo variabile in relazione al volume degli incassi effettivi.

In tale quadro si iscrive l’obbligo del rendiconto mensile dei proventi incassati; essendo tale rendiconto finalizzato alla quantificazione dell’importo variabile mensilmente spettante al Comune.

In definitiva, il carattere pubblico dell’ente per il quale la Cooperativa ha agito, il carattere pubblico del denaro gestito (per di più sottoposto ad un vincolo pubblicistico di destinazione) e l’obbligo di rendiconto sono tutti elementi che univocamente depongono per la qualificazione della (OMISSIS) a r.l. come “agente contabile”, con conseguente riconoscimento della giurisdizione alla Corte dei conti.

2. – Va pertanto dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla controversia per cui è causa.

3. – Nulla va statuito sulle spese, in ragione della qualità di parte solo “in senso formale” del Procuratore generale presso la Corte dei conti (ex plurimis, Cass., Sez. Un., 08/05/2017, n. 11139; Cass., Sez. Un., 27/02/2017, n. 4879; Cass., Sez. Un., 27/12/2016, n. 26995) e non avendo la Curatela intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice contabile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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