Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29463 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se

medesima;

– ricorrente –

contro

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BROFFERIO 3, presso lo studio dell’avvocato RIBALDONE MARIA, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 223/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

13.1.09, depositata il 12/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 11 ottobre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che ha accolto la domanda proposta da C.F. contro M.L. B.: domanda avente ad oggetto il trasferimento in favore del C. della proprietà di un immobile, che le parti avevano acquistato insieme, ma che era stato fiduciariamente intestato per intero alla B..

Quest’ultima propone un motivo di ricorso per cassazione, a cui resiste l’intimato con controricorso.

2.- L’unico motivo – che denuncia violazione degli art. 1183, 2935 e 2946 cod. civ., per avere la Corte di appello respinto l’eccezione di prescrizione della domanda di restituzione – è inammissibile ai sensi degli art. 360 e 366 bis cod. proc. civ..

In primo luogo non sono chiaramente e specificamente esplicitati i presupposti di fatto della controversia, sottostanti alle questioni di diritto sottoposte ad esame, nè i principi giuridici che la sentenza impugnata avrebbe disatteso, nè le ragioni della diversa tesi prospettata dalla ricorrente; sicchè il motivo di ricorso risulta incompleto e generico.

In secondo luogo e soprattutto, il quesito formulato ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (“Dica la Corte se, estintosi un diritto per intervenuta prescrizione decennale….sia possibile…., successivamente alla compiuta prescrizione, farlo valere…”) è incongruente ed in conferente rispetto alle ragioni su cui si fonda la sentenza impugnata, poichè non enuncia il problema a cui la ricorrente chiede sia data soluzione, ma prospetta come certa la soluzione da essa stessa sostenuta e che la Corte di appello ha motivatamente disatteso.

La Corte non ha disposto che anche il diritto prescritto è azionabile, ma ha escluso che, nel caso di specie, la prescrizione si sia compiuta.

Il quesito avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui la ricorrente deduce l’erroneità della decisione. (Ragioni che peraltro non sussistono, avendo la Corte di appello correttamente rilevato che – in caso di intestazione fiduciaria non soggetta a termine di durata – la prescrizione del diritto del fiduciante alla restituzione ed all’intestazione a sè della proprietà comincia a decorrere dalla data della prima domanda di restituzione; non dalla data della conclusione dell’accordo fiduciario, come sosteneva l’odierna ricorrente).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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