Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29462 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

REGIONE CAMPANIA (OMISSIS) in persona del Presidente della Giunta

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POLI 29, presso l’UFFICIO DI RAPPRESENTANZ DELLA REGIONE

CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GRANDE CORRADO

(dell’Avvocatura Regionale), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.C., PROVINCIA DI AVELLINO;

– intimate –

avverso la sentenza n. 417/2008 del TRIBUNALE di SANT’ANGELO DEI

LOMBARDI, depositata il 17/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 11 ottobre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Macedonia (AV), ha dichiarato il difetto di legittimazione della Provincia di Avellino a rispondere dei danni arrecati a F.C. da un cinghiale, che ha improvvisamente attraversato la strada da lei percorsa alla guida della sua autovettura, in Comune di (OMISSIS). Il Tribunale ha ritenuto che dei danni debba rispondere la Regione Campania e che essa ne sia concretamente responsabile, a causa della mancanza di ogni segnalazione del pericolo. L’ha perciò condannata al risarcimento, nell’importo di Euro 2.465,58. La Regione propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Il primo motivo denuncia violazione della L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 1, comma 9 e D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 19, comma 19; L.R. n. 8 del 1996, art. 17 nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che dei danni arrecati dalla fauna selvatica debba rispondere la Regione, anzichè la Provincia.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2043 cod. civ., dell’art. 112 e 163 cod. proc. civ., ed ancora vizi di motivazione, per avere il giudice di appello imputato alla Regione, anzichè alla Provincia l’omessa segnalazione del pericolo e la mancanza di cartelli indicatori.

Il terzo motivo lamenta che il giudice di appello abbia attribuito la responsabilità alla Regione in base al solo fatto storico del verificarsi dell’incidente, in mancanza di prova di un qualunque comportamento colposo ad essa imputabile, in violazione dell’art. 2697 cod. civ., ed ancora incorrendo in vizi di motivazione.

3. – I tre motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., a causa dell’inidonea formulazione dei quesiti, che risultano generici, astratti e privi dei requisiti prescritti dalla legge per consentire alla Corte di formulare il principio di diritto in base al quale deve essere risolta la controversia e di rilevare la sussistenza o meno dei vizi di motivazione.

Si chiede alla Corte di cassazione di affermare se: 1) “…..spetta solo alla Regione e non alla Provincia la legittimazione passiva nel caso di domanda risarcitoria di danni causati da fauna selvatica su strada provinciale”.

2) “La Regione nei cui confronti sia stata proposta la domanda …..è tenuta a risarcire il danno per il solo fatto storico dell’incidente o per un fatto colposo proprio, allegato e provato”:

3) “l’attore che propone una domanda risarcitoria nei confronti della Regione per danni provocati da fauna selvatica su strada provinciale assolve compiutamente il proprio onere probatorio, provando il solo fatto storico dell’incidente, senza nemmeno allegare e provare il comportamento omissivo dell’ente”.

Tutti i quesiti formulano principi astratti, anzichè enunciare i criteri in base ai quali dovrebbe essere addebitata la responsabilità, come più volte enunciati dalla Corte di cassazione, secondo cui occorre di volta in volta accertare quale sia l’ente al quale spettano concretamente la gestione ed il controllo della fauna selvatica sul territorio, e sul quale debbono farsi gravare le conseguenti responsabilità (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 8 gennaio 2010 n. 80).

I quesiti avrebbero dovuto sintetizzare le ragioni per cui l’interpretazione del giudice di appello e le conclusioni da esso raggiunte sarebbero errate, ed in particolare richiamare i principi da cui si desume che, nella specie, la concreta attività di gestione e di controllo della fauna selvatica è stata attribuita alla Provincia di Avellino e non alla Regione Campania (cfr. sul tema in generale, Cass. civ. Sez. 3, n. 80/2010 cit; Cass. civ. Sez. 3, 21 febbraio 2011 n. 4202).

I quesiti, al contrario, si esprimono in termini apodittici e generici, comunque non suscettibili di dare luogo alla formulazione di principi di diritto, idonei ad indirizzare l’attività degli interpreti.

Si ricorda che i quesiti di diritto debbono contenere l’enunciazione della fattispecie da decidere; il principio che si assume erroneamente applicato dalla Corte di appello e quello diverso che si vorrebbe venisse formulato in sua vece, sì da consentire alla Corte di cassazione di formulare con la sua decisione un principio di diritto chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili a quello in esame (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

2.3.- Quanto alle censure di vizio di motivazione, manca un momento di sintesi da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o l’indicazione delle ragioni per cui essa è da ritenere inidonea a giustificare la decisione (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti. – Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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