Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29462 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. III, 23/12/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 23/12/2020), n.29462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33787-2019 proposto da:

O.M., rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI

MIGLIACCIO;

– ricorrenti –

e contro

UTG PREFETTURA DI NAPOLI;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il

02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La ricorrente, O.M., è cittadina (OMISSIS).

Ha chiesto protezione internazionale e sussidiaria in Italia, allegando di essere stata costretta a fuggire dal paese di origine per evitare un matrimonio forzato. La sua richiesta di protezione è stata dichiarata inammissibile, ed a causa di tale rigetto è stata disposta l’espulsione. E’ proprio avverso tale provvedimento che la ricorrente ha proposto opposizione dinanzi il Giudice di pace, che però l’ha rigettata. Ora la O. ricorre con un motivo. Non v’è costituzione del Ministero dell’Interno. Il PG ha chiesto l’accoglimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ricorrente lamenta con l’unico motivo di ricorso omesso esame di un fatto decisivo e controverso.

Adduce di avere eccepito, davanti al Giudice di Pace, la mancanza dei presupposti per l’espulsione, ai sensi della L. n. 286 del 1998, art. 19 in relazione al pericolo di violazione dei dritti umani in caso di rimpatrio, tenuto conto della costrizione cui andrebbe incontro.

Ritiene la ricorrente che questa questione non è stata affatto esaminata dal Giudice di Pace, che apoditticamente ha ritenuto non sussistere i presupposti di cui al citato art. 19.

Il motivo è fondato.

La ricorrente ha dimostrato di avere posto la questione con apposito motivo, davanti al Giudice di pace, argomentando le ragioni dell’applicabilità, a suo dire, della L. n. 286 del 1998, art. 19 nel ricorso riporta integralmente le ragioni poste a fondamento della suddetta questione.

Il motivo è fondato.

Emerge che la decisione impugnata, quanto all’applicazione del citato art. 19, così si esprime: “non rinvenendosi altresì alcuna ipotesi di divieto di espulsione ex art. 19 Testo Unico immigrazioneD.Lgs. n. 286 del 1998 e relative condizioni soggettive”. Potrebbe sembrare dunque che il giudice ha preso in considerazione il fatto, ma ha rigettato, sia pure senza motivare, le ragioni che la parte ad illustrazione di quel fatto aveva sottoposto.

Potrebbe dunque sembrare che si tratti di un difetto assoluto di motivazione. In realtà, non basta che vi sia una apodittica decisione su un fatto perchè possa dirsi che esso è esaminato e la relativa questione implicitamente rigettata. La decisione implicita, sia pure nella forma del rigetto, presuppone argomenti incompatibili, pur se non esplicitamente rivolti alla domanda della parte.

Nella fattispecie, oltre a non esservi ragioni esplicite del rifiuto di applicare l’art. 19 citato, non si evincono neanche ragioni di implicito rigetto.

Con la conseguenza che l’apodittica affermazione secondo cui “non rinvenendosi alcuna ipotesi di divieto di espulsione” non è sufficiente ad integrare un esame del fatto, o meglio, a ritenere che il fatto è stato esaminato e ritenuto irrilevante.

La circostanza della violazione di diritti umani (libertà matrimoniale e personale) era stata dedotta in modo circostanziato, e non ha fatto dunque oggetto di accertamento ed esame da parte del giudice di merito.

Il ricorso va accolto.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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