Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29462 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. I, 15/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 15/11/2018), n.29462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28852/2012 proposto da:

Movimento per la Giustizia Robin Hood O.n.l.u.s., in persona del

legale rappresentante pro tempore, e F.F.B.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Giuseppe Avezzana n.2/b,

presso lo studio dell’avvocato Latella Stefano, rappresentati e

difesi dall’avvocato Fantini Umberto, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dagli avvocati Piscozzi Monica, Dittrich

Vincenzo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di

Milano;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2282/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2018 dal cons. CAIAZZO ROSARIO;

letta la relazione del Sostituto Procuratore Generale, dott. Alberto

Cardino, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con citazione notificata il 12.1.07 la ALER intimò lo sfratto per morosità nei confronti di F.F.B. per il rilascio di un immobile sito in (OMISSIS); l’intimato s’oppose eccependo l’insussistenza della morosità e la falsità ideologica o materiale della situazione contabile dell’ente intimante al 30.6.07 e di una dichiarazione dell’ufficiale rogante circa la morosità del conduttore, proponendo altresì domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’accertamento del canone e delle spese e la condanna della controparte al risarcimento dei danni.

Disposto il rilascio dell’immobile locato con ordinanza, con riserva delle eccezioni del convenuto, con sentenza del 21.5.09 il Tribunale dichiarò risolto il contratto di locazione ad uso abitativo per inadempimento della parte intimata, rigettando le domande riconvenzionali proposte dal F. e dalla parte interventrice Onlus “Movimento per la Giustizia Robin Hood”.

L’intimato e il terzo interventore proposero appello che la Corte d’appello di Milano ha rigettato argomentando che: la querela di falso proposta in via incidentale, riguardante la situazione contabile della parte locatrice, era stata dichiarata correttamente inammissibile perchè non rilevante, essendo incontestata la morosità, peraltro emergente da plurimi elementi di prova; era applicabile la normativa sopravvenuta in ordine alla determinazione del canone di locazione ex L.R. n. 91 del 1983 (art. 28) di cui l’intimato non aveva dimostrato l’errata applicazione; il F. non aveva diritto al riscatto dell’immobile locato, come dimostravano i documenti prodotti; l’appello incidentale era infondato non essendo stato provato il danno da responsabilità aggravata dell’appellante; era da revocare, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 136,l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato a favore del F. per aver quest’ultimo proposto l’impugnazione con colpa grave, non avendo ponderato con una maggiore consapevolezza l’infondatezza delle sue argomentazioni, alla luce delle ragioni poste a sostegno della sentenza di primo grado.

Il “Movimento per la Giustizia Robin Hood” e F.F.B. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a – due motivi. Si è costituita l’Alert con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112 e 136, art. 11 disp. prel. c.c., artt. 948,1337,2043,2697 e 2932 c.c., artt. 112,15,132,184 e 221 c.p.c., nonchè delle L. n. 60 del 1963, e L. n. 457 del 1978, e del L.R. n. 91 del 1983, art. 28. Al riguardo, i ricorrenti hanno lamentato la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, contestando la motivazione della sentenza impugnata in ordine all’erronea negata ammissione dei mezzi istruttori e della querela di falso.

Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 50 bis e quater, 70,158,161,210,213,221 ss., 355,658 e 666 c.p.c., nonchè della L. n. 392 del 1978, artt. 5,55 e 79, avendo la Corte d’appello esaminato documenti prodotti dalla controparte e disconosciuti, violando le norme sull’intervento del Pubblico Ministero cui non era stato comunicato l’avviso della pendenza della querela di falso (che avrebbe imposto anche la riunione del giudizio in questione con quello incidentale introdotto dalla stessa querela e la devoluzione della competenza al collegio).

Inoltre, è stata dedotta l’omessa motivazione in ordine alla domanda nuova dell’intimante volta a richiedere lo sfratto per morosità anche in ordine alle spese e agli oneri accessori.

Il primo motivo è inammissibile. Occorre premettete che la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio è stata disposta da una sentenza non passata in giudicato.

Ora, al riguardo, va rilevato che in tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell’ammissione al beneficio per la temerarietà della lite può essere disposta indipendentemente dal passaggio in giudicato della decisione di merito che abbia accertato la condotta processuale abusiva, atteso che l’autorità della sentenza di primo grado, qual è desumibile dall’art. 337 c.p.c., giustifica;:adozione di un provvedimento che si fondi sull’accertamento dei fatti come operato nella stessa, e considerato che, ove si negasse la possibilità di adottare immediatamente un provvedimento di revoca a fronte di domande avanzate con mala fede o colpa grave conclamate, sarebbe consentito alla parte di reiterare la condotta abusiva in sede di impugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, con possibilità pressochè nulle di recupero delle spese anticipate a tale titolo (Cass., ord. n. 29144/17).

Premesso ciò, come rilevato dal Pubblico Ministero, l’impugnazione della pronuncia sulla revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio va proposta in conformità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, in conformità dell’orientamento di questa Corte a tenore del quale la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia per ciò solo impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del d.P.R. (Cass., n. 29228/17; n. 3028/18).

Pertanto, nel caso concreto, l’impugnazione proposta dal ricorrente, senza l’osservanza del citato art. 170, è inammissibile.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto formulato attraverso una serie di censure, processuali e sostanziali, esposte confusamente e in maniera tale da non cogliere la ratio decidendi. Al riguardo, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo di ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito” (Cass., n. 19959/14; ord. n. 11603/18).

Nella fattispecie, come detto, parte ricorrente ha invocato una serie di violazioni di norme, sostanziali e processuali, esprimendo in maniera non chiara varie doglianze inestricabilmente tra loro connesse; peraltro, il riferimento alla novità della domanda dell’intimante afferente alla morosità per spese, e non solo per canoni, come si sarebbe desunto dall’atto introduttivo del giudizio, è del tutto irrilevante atteso che la Corte territoriale ha comunque scrutinato la morosità del conduttore per mancato pagamento dei canoni.

Infine, il collegio ritiene che sussistano i presupposti della responsabilità aggravata in capo ai ricorrenti, a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 3, per aver agito con colpa grave, proponendo un ricorso fondato su argomentazioni palesemente inammissibili, avendo già la Corte d’appello evidenziato che l’appello era stato proposto con colpa grave per non aver gli appellanti ponderato, con maggiore consapevolezza, l’infondatezza delle argomentazioni dedotte a sostegno delle proprie ragioni, come affermata in primo grado.

Invero, il ricorso è stato fondato su due motivi ritenuti inammissibili, relativi a censure in parte già formulate nell’atto d’appello, che il giudice di secondo grado aveva considerato frutto di una certa superficialità. In proposito, secondo un orientamento di questa Corte, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave e può essere pronunciata d’ufficio (Cass., n. 19285/16; ord. n. 21570/12; n. 4925/13).

In base ad altro orientamento, invece, la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., n. 27623/17).

Nel caso concreto, emerge con chiarezza una condotta di abuso del diritto d’impugnazione, caratterizzata da colpa grave dei ricorrenti, consistita nel mancato impiego della doverosa diligenza e accuratezza nel reiterare il gravame, pur in ordine a ragioni già formulate nell’atto d’appello, peraltro espressa attraverso motivi inammissibili.

Invero, ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, è stato affermato che costituisce abuso del diritto all’impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, giacchè ripetitivi di quanto già confutato dal giudice d’appello, ovvero perchè assolutamente irrilevanti o generici, o, comunque, non rapportati all’effettivo contenuto della sentenza impugnata (Cass., n. 19286/16).

E’ evidente, dunque, che pur tenendo conto dell’orientamento più estensivo, che non ritiene la colpa grave elemento costitutivo della responsabilità aggravata in questione, sarebbe comunque da applicare la sanzione pecuniaria contemplata dall’art. 96 c.p.c., comma 3, sussistendo una palese pretestuosità dell’impugnazione.

Per quanto esposto, i ricorrenti vanno condannati al pagamento della somma di Euro 2000,00 determinata equitativamente come per legge, a favore della controparte.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controcorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 4200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Condanna altresì i ricorrenti, in solido, al pagamento della somma di Euro 2000,00 a favore della parte controricorrente, a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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