Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29462 del 07/12/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/12/2017, (ud. 24/03/2017, dep.07/12/2017),  n. 29462

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.D. ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a. di: a) crediti scaturenti da prestazioni professionali compiute in esecuzione di un contratto professionale per 1.517.527,16 Euro, con collocazione privilegiata, ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, oltre agli interessi e alla rivalutazione; b) crediti per finanziamenti in favore della società per 590.429,89 Euro con collocazione chirografaria. Il Giudice Delegato, il 16 dicembre 2010, ha ammesso C.D. al passivo per 1.517.527,16 Euro, quale credito postergato derivante dal finanziamento della società e ha respinto il credito relativo alle prestazioni professionali perchè non provato.

2. C.D. ha proposto opposizione L. Fall., ex art. 98.

3. Si è costituita la curatela che ha chiesto la modifica dello stato passi o con ammissione del credito postergato per finanziamenti alla società di 590.249,89 Euro e non di 1.517.527,16 Euro come, per errore materiale, era stato disposto in sede di verifica dei crediti.

4. il Tribunale di Roma, con decreto emesso il 13 marzo 2013, ha accolto l’istanza della curatela qualificandola come richiesta di correzione di errore materiale, proponibile in sede di opposizione allo Stato passivo per ragioni di economia processuale e ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da C.D..

5. C.D. ricorre per cassazione deducendo: a) la violazione e falsa applicazione, nonchè l’errata interpretazione delle norme di diritto dettate in materia di costituzione in giudizio del fallimento convenuto; b) violazione e falsa applicazione, nonchè errata interpretazione, di norme di diritto in relazione alla reformatio in pejus del credito al passivo del fallimento; c) la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per giudizio; d) la nullità della ordinanza per violazione delle norme processuali sulle prove – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

6. Non svolge difese la curatela fallimentare.

Diritto

RITENUTO

che:

7. Il primo motivo deduce in primo luogo la nullità degli atti compiuti in giudizio dal difensore di controparte, l’Avv. Valentini, che all’epoca ricopriva il ruolo incompatibile, ex lege, con l’esercizio della professione forense. In secondo luogo il ricorrente censura la decisione della corte di appello per non aver ril vato la inammissibilità della proposizione di una nuova domanda da parte della curatela che si è avvalsa irritualmente dell’impugnazione dello stato passivo da parte dell’odierno ricorrente. Infine secondo il ricorrente anche a voler qualificare la istanza come richiesta di correzione di errore materiale essa doveva essere dichiarata inammissibile per essere competente a pronunciarsi su di essa il giudice delegato L. Fall., ex art. 98.

8. Va ribadita quanto al primo profilo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. Sezioni unite n. 5035 dell’11 marzo 2004) secondo cui sulla validità dell’atto posto in essere difensore, iscritto all’albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, che, sanzionabili sul piano disciplinare, non privano della legittimazione alla professione medesima, fino a che persista detta iscrizione.

9. Quanto agli altri due profili non può non rilevarsi che la curatela fallimentare è legittimata a proporre opposizione allo stato passivo qualora rilevi l’ingiustizia del provvedimento di ammissione al passivo e quindi a proporre anche una istanza di correzione di errore materiale se l’ammissione al passivo sia il risultato di un evidente errore materiale. Il Tribunale di Roma ha correttamente qualificato l’istanza avanzata dalla curatela come richiesta di correzione di errore materiale anzichè come impugnazione incidentale del provvedimento del giudice delegato e l’ha ritenuta proponibile in sede di opposizione allo Stato passivo per evidenti ragioni di economia processuale. Nè può ritenersi una competenza funzionale del giudice delegato a emanare il provvedimento di correzione (cfr. Cass. civ. sezione 3, n. 10289 del 27 luglio 2001 e Cass. civ. sezione 1, n. 16353 del 20 agosto 2004).

10. Il secondo motivo di ricorso è infondato per le ragioni già esposte in relazione al primo motivo che comportano l’insussistenza di una reformatio in pejus avendo la Corte di appello modificato l’ammissione al passivo sulla base del mero rilievo di un errore materiale emergente dalla comparazione fra motivazione e dispositivo della statuizione del giudice delegato e non in base a un diverso giudizio in fatto o in diritto rispetto a quello espresso dal giudice delegato nella sua motivazione.

11. Il terzo motivo è inammissibile perchè in seguito all’intervenuta riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è legittima l’impugnazione per cassazione solo nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e non più per le ipotesi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Da parte del ricorrente si sostiene che la parte illustrativa del motivo consente di enucleare tale fatto e la censura di omesso esame ma si tratta di una deduzione difensiva che non può essere accolta alla luce della giurisprudenza di questa Corte sulle modalità di proposizione del ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Case. civ. Sezioni unite n. 3053 del 7 aprile 2014). Peraltro la lettura della motivazione del decreto impugnato smentisce che la Corte di appello non abbia valutato l’intera documentazione prodotta e fa ritenere il ricorso generico e privo di autosufficienza per ciò che concerne la deduzione di un riconoscimento dello specifico credito ritenuto non provato per le ragioni espresse chiaramente nella motivazione.

12. con il quarto motivo di ricorso si censura la decisione della Corte di appello per non aver ammesso la prova testimoniale nonostante la sua rilevanza e idoneità sotto il profilo processuale. Si tratta di una impugnazione del tutto apodittica e generica che come tale non può che considerarsi inammissibile. La Corte di appello ha ritenuto non ammissibile la prova per testi in quanto ha valutato i capitoli di prova formulati dall’odierno ricorrente come generici e inidonei a descrivere in maniera concreta e specifica le concrete prestazioni per le quali l’opponente chiede che gli venga riconosciuto il compenso. Valutazione non censurabile in questo giudizio alla stregua della giurisprudenza di legittimità (cfr. Case. civ. S. U. N. 8053/2011. cfr. anche Caos. civ. sez. 3 n. 9952 del 20 aprile 2017) che richiede una chiara violazione del minimo costituzionale in tema di motivazione per ritenere ammissibile il ricorso per cassazione laddove nel esame il ricorrente si limita ad affermare una valutazione contraria a quella della Corte di appello.

13. il ricorso va pertanto respinto senza ulteriori statuizioni sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2017

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