Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29461 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29461
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LUCREZIO CARO 38/A, presso lo studio dell’avvocato SGROI
LUCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SISTA CLAUDIA, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
REGIONE ABRUZZO in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 322/2008 del TRIBUNALE di L’AQUILA del
15.5.08, depositata il 19/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’1/12/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Pierluigi Daniele (per delega avv.
Claudia Sista) che si riporta agli scritti, depositando atto di
rinuncia;
udito per la controricorrente (Avv. Gen. Stato) l’Avvocato Giancarlo
Caselli che prende atto accettando la rinuncia;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
rinuncia.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
che con atto 22/23 novembre 2011 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con la compensazione delle spese, e che la rinuncia è stata accettata dalla resistente, con dichiarazione in calce all’atto.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011