Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29461 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. III, 23/12/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 23/12/2020), n.29461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30014/2019 proposto da:

R.N., rappresentato e difeso dall’avvocato OTTAVIO

ROMANO;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, DIPARTIMENTO LIBERTA’ CIVILI IMMIGRAZIONE

ASILO UNITA’ DUBLINO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, R.N., è cittadino (OMISSIS).

Inizialmente rifugiato in Germania, dopo che in quel Paese era stata rigettata la richiesta di protezione internazionale, giunto in Italia, dove però, pur se identificato tramite impronte e segnalazione fotografica, non ha ripresentato analoga domanda di protezione.

Di conseguenza, l’autorità amministrativa, in mancanza di una richiesta in Italia di protezione internazionale, ha disposto che lo straniero venisse preso in carico dalla Germania, paese che si era occupato, rigettandola, della protezione.

Avverso tale decisione R. ha proposto ricorso, respinto dal Tribunale, il

quale ha osservato che, per l’appunto, la mancanza di una nuova richiesta di protezione in Italia rendeva la Germania competente a decidere della protezione dello straniero.

Il R. ricorre con due motivi. Non v’è costituzione del Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione è semplice. La corte di merito ritiene che, poichè il ricorrente aveva chiesto protezione internazionale in Germania, e, giunto in Italia, non ha reiterato la richiesta (nè la sua fotosegnalazione può dirsi atto equivalente), ai sensi dell’art. 24 del regolamento 604/ 2013, l’autorità amministrativa ha giustamente richiesto alla Germania di riprendere in carico lo straniero.

Questa ratio è contestata con due motivi.

2.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del Regolamento 604 del 2013.

Secondo il ricorrente non è vero che egli in Italia non ha chiesto la protezione internazionale, omissione che ha indotto l’autorità italiana a inferire la competenza della Germania.

Piuttosto, pur essendosi egli presentato spontaneamente, non gli è stato dato modo di farlo durante la sua identificazione.

Il motivo è inammissibile.

Non risulta accertato che vi sia stato impedimento, cosi che la censura mira ad introduttore un fatto nuovo che non può ovviamente essere preso in considerazione in questa sede.

Va da sè che la corte di merito ha deciso sulla base di un fatto che non può essere messo più in discussione, ossia che il ricorrente ha chiesto in Germania la protezione internazionale e che, una volta giunto in Italia, non ha reiterato la richiesta. Da questo fatto, la corte di merito ha tratto la conclusione che è la Germania il paese competente ad occuparsi della protezione internazionale.

Questa ricostruzione dei fatti indiscutibile.

3.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione sia dell’art. 3 regolamento UE n. 604 del 2013 che 33 della Convenzione di Ginevra ratificata con L. 722 del 1954, ma soprattutto omessa motivazione.

In sostanza, egli sostiene di avere prospettato alla corte di merito tre motivi di illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato, motivi che il giudice ha rifiutato di considerare, ossia di cui non ha dato conto affatto.

Essi sarebbero: a) il ricorrente aveva prospettato una violazione del principio di non refoulement verso Paesi in cui v’è rischio di discriminazione razziale o religiosa o politica, come l’Afghanistan, nazione di sua provenienza. Sosteneva in sostanza che, poichè la Germania lo avrebbe rimpatriato, avendo rigettato la richiesta di protezione, l’esito sarebbe stato indirettamente un rimpatrio verso un paese, l’Afghanistan, pericoloso e oppressivo; b) questo motivo era stato sottoposto alla corte di merito, anche sotto altro aspetto: l’affermazione della competenza tedesca a decidere significava implicitamente rimpatrio in Afghanistan, dove la situazione di violazione dei diritti umani è nota; e) l’autorità amministrativa non ha considerato proprio questo aspetto, ossia che la Germania avevagià rigettato la richiesta di protezione.

Il motivo è però infondato.

La corte ha implicitamente rigettato questi argomenti, non che li abbia trascurati.

La ratio della decisione impugnata è infatti nella regola di competenza: se lo straniero che ha chiesto in uno Stato membro la protezione internazionale, non reitera la richiesta in altro Stato (nella fattispecie, in Italia) quest’ultimo può chiedere che il primo prenda in carico il richiedente, onde completare la procedura di decisione o comunque adottare le misure conseguenti al rigetto della richiesta.

Questa ratio rendeva irrilevanti le valutazioni pretese dal ricorrente, sotto diversi aspetti: intanto la decisione dello Stato membro (nella fattispecie la Germania) circa il riconoscimento o meno della protezione internazionale non è sindacabile, se non ritenendo che vi siano carenze “sistemiche” nel diritto di quel paese, che però non sono affatto emerse, e devono essere tali da ritenere che la domanda di protezione non è equamente valutata.

Inoltre, non v’è prova, in questo giudizio, nè il ricorrente dimostra di averla fornita, di una situazione di persecuzione del ricorrente in caso di rimpatrio.

Infine, si ribadisce, la ratio della decisione è solo di affermare la competenza della Germania, ed è decisione che va presa a prescindere dagli esiti indiretti che potranno aversi.

Il ricorso va rigettato.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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