Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29460 del 23/12/2020
Cassazione civile sez. III, 23/12/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 23/12/2020), n.29460
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29331/2019 proposto d:
O.R., rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO
PRATICO’;
– ricorrenti –
e contro
PREFETTURA BERGAMO;
– intimati –
1217 avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di BERGAMO,
depositata il 19/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita;
udito l’Avvocato.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, O.R., cittadino (OMISSIS), ha subito decreto di espulsione dal prefetto di Bergamo. Lo ha impugnato con un giorno di ritardo, chiedendo la rimessione in termini, ed adducendone comunque la nullità per difetto di sottoscrizione.
Il Giudice di pace ritenendo che non ricorressero i presupposti per rimettere in termini, ha dichiarato inammissibile il ricorso perchè proposto oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18.
Avverso questa ordinanza O.R. ricorre con un solo motivo. Non si è costituito il Ministero dell’Interno.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
p.- Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c., sostenendo un difetto di motivazione assoluto tale da rendere nulla l’ordinanza, dalla quale non risultano gli elementi di cui il giudice ha tratto il suo convincimento.
p.- Il motivo è inammissibile.
p.- Il Giudice di pace dichiara il ricorso tardivo, presentato oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, ma soprattutto ritiene che non vi fossero motivi per la remissione in termini.
Pur essendo immotivata la decisione del Giudice di Pace, il ricorrente non riferisce le ragioni poste a base della richiesta di rimessione in termini.
Questa omissione impedisce di valutare intanto la decisività del motivo rispetto alla decisione impugnata, sia la stessa incidenza del difetto di motivazione sulla richiesta di rimessione in termini.
In sostanza, il motivo di ricorso è insufficiente ai fini di una sua valutazione nel merito.
PQM
La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020