Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29460 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. I, 15/11/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 15/11/2018), n.29460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6754/13, proposto da:

Banca Popolare di Sondrio S.c.p.az., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Gorizia n. 22, presso lo studio dell’avvocato Motti Barsini Giuseppe

Ludovico, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Bondioni Massimo, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott.

B.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Val Gardena

n. 3, presso lo studio dell’avvocato De Angelis Lucio, rappresentato

e difeso dall’avvocato Stefanini Nicola, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Bergamo n. 777/13, depositato il

05/02/2013;

udita la relazione del Consigliere, Dott. Rosario Caiazzo, nella

Camera di consiglio del 13 giugno 2018.

Fatto

RILEVATO

che:

La Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. chiese l’ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. di varie somme, con collocazione ipotecaria, sulla base di due decreti ingiuntivi, nonchè in via chirografaria per saldo debitore di conto corrente. Il giudice delegato del Tribunale di Bergamo ammise al passivo una parte delle somme richieste, ritenendo: inopponibile il contratto di finanziamento in data 13.8.09 e l’ipoteca contestuale, revocandoli a norma della L. Fall., art. 66 e art. 2901, c.c., anche quali atti a titolo gratuito, considerati altresì inefficaci in quanto negozi simulati; inopponibile la garanzia fideiussoria in data 13.8.09 emessa a favore della Effegi Costruzioni s.r.l. e l’ipoteca giudiziale costituita, garanzie considerate parimenti revocate L. Fall., ex art. 66 e art. 2901 c.c..

La banca propose opposizione allo stato passivo per aver il Tribunale disatteso istanze fondate su due decreti ingiuntivi non opposti, divenuti definitivi prima della dichiarazione di fallimento; si costituì la curatela, resistendo all’opposizione e sollevando l’eccezione revocatoria avente ad oggetto l’accertamento dell’inopponibilità e l’inefficacia della fideiussione emessa dalla fallita in favore della banca opponente a garanzia di credito non contestuale vantato dalla stessa banca verso la Effegi s.r.l., e del contratto di finanziamento del 13.8.09 diretto ad estinguere il pregresso debito della Effegi srl nei confronti della banca mutuante.

Il Tribunale di Bergamo ha, anzitutto, respinto l’opposizione, in quanto la definitività dei due decreti ingiuntivi non escludeva la revocabilità dei relativi crediti derivanti da atti inefficaci rispetto alla massa dei creditori, accogliendo invece l’eccezione della curatela, in quanto: la fideiussione era da qualificarsi atto a titolo gratuito poichè garanzia non contestuale al credito garantito senza alcuna controprestazione a favore del debitore principale o del garante; del pari atto gratuito andava qualificato il contratto di finanziamento garantito da ipoteca per ripianare il debito della Effegi s.r.l. cui fu corrisposta, contestualmente all’erogazione, la quasi totalità della somma mutuata; lo scopo pratico di tali atti fu quello di consentire alla banca opponente la sostituzione dei crediti chirografari pregressi con crediti prelazionari ipotecari verso la società poi fallita.

La banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Si è costituita la curatela con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Il collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente, va osservato che l’eccezione d’inammissibilità, per mancanza di autosufficienza – anche per mancata indicazione dei documenti su cui è fondato il ricorso – non ha pregio in quanto il ricorso indica con sufficiente chiarezza gli elementi di fatto e di diritto.

Con il primo motivo è stata denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2908,2909, c.c. e art. 647 c.p.c., avendo il Tribunale disatteso i crediti fondati sui due decreti ingiuntivi non opposti e dichiarati esecutivi prima del fallimento.

Il motivo è infondato in applicazione dell’orientamento della Corte richiamato dalla curatela, secondo cui la definitività dei decreti ingiuntivi non esclude che i rapporti negoziali da cui derivino i crediti che ne siano oggetto possano essere dichiarati inefficaci ed inopponibili alla massa dei creditori (Cass., n. 7774/12).

Con il secondo motivo è stata denunziata la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 66, art. 2901 c.c. e art. 116 c.p.c., lamentando che il Tribunale avesse dichiarato i due contratti di garanzia inefficaci e revocabili, non trattandosi di atti a titolo gratuito e non sussistendo i presupposti della revocatoria.

Il motivo è infondato. Al riguardo, per quanto la presunzione di onerosità delle garanzie per debiti anche altrui contestuali, sancita dall’art. 2901 c.c., non significhi presunzione di gratuità delle garanzie non contestuali (e dunque in tal caso la gratuità o meno va accertata caso per caso), resta il fatto che gratuità significa assenza di corrispettivo, e nella specie non è allegata l’esistenza di un corrispettivo in favore della (OMISSIS) s.r.l., bensì solo l’esistenza di un interesse all’operazione, che è cosa diversa dal corrispettivo.

Nella memoria la ricorrente ha richiamato il precedente di questa Corte a Sezioni Unite, n. 6538/2010, secondo cui “In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi della L. Fall., art. 64, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull’esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa. Pertanto, nell’ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un’obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l’atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti solo quando dall’operazione – sia essa a struttura semplice perchè esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi – il terzo non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia ex lege”.

Tale precedente non è però inerente al caso concreto, perchè si fa riferimento comunque alla necessità che il solvens “riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri”, e nella specie non vi è alcun vantaggio attribuito da uno di tali soggetti, considerando che dalla sentenza impugnata si evince chiaramente – con argomentazioni sostanzialmente non contestate – l’irrilevanza degli interessi economici complessivi del gruppo di società facenti capo a P.F. quale amministratore della Effegi s.r.l. che gli atti inefficaci avrebbero perseguito.

Il difetto della scientia damni, poi, è stato censurato con argomenti di merito, mentre non rileva – trattandosi di atto gratuito – l’eventuale assenza di consilium fraudis del terzo beneficiato.

Con il terzo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, avendo il Tribunale adottato una motivazione insufficiente in ordine all’effettiva sussistenza di un interesse infragruppo che abbia legittimato la concessione delle due garanzie, escludendone il carattere gratuito e revocabile.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui si deduce il vizio di insufficiente motivazione, non formulabile alla luce della versione ultima dell’art. 360, n. 5, applicabile nella fattispecie. Per il resto, la ricorrente ha riproposto le stesse questioni – già sollevate sotto il profilo della violazione di legge – relative alla gratuità e al requisito psicologico sotto il profilo del vizio di motivazione, ma lo ha fatto in maniera inammissibile dato il carattere di merito delle censure.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 18.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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