Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29460 del 07/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29460 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2114/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Bonifazi Marcella;
– intimata e nei confronti di
Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., già Equitalia Sud s.p.a.;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 3798/21/16 depositata il 15 giugno 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 29 novembre 2017.
ATTESO CHE
– L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto
dell’appello dalla stessa proposto in uno a Equitalia Sud s.p.a.
contro l’annullamento di un’intimazione di pagamento verso
Marcella Bonifazi.
Data pubblicazione: 07/12/2017
Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per
carenza assoluta di motivazione, essendosi il giudice d’appello
limitato ad aderire alla motivazione di primo grado circa
l’invalidità della notifica della cartella prodromica all’intimazione:
il motivo è fondato, essendo nulla per violazione degli artt. 36,
61 d.lgs. 546/1992, art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza del
giudice tributario d’appello che si limiti a motivare per relationem
impossibile individuare le ragioni di infondatezza dei motivi di
gravame (Cass. 28113/2013 Rv. 629873; Cass. 13148/2014 Rv.
631539; Cass. 15884/2017 Rv. 644726); nella specie, il giudice
d’appello si è limitato ad aderire alla motivazione di prime cure,
senza menzionare e tantomeno vagliare i motivi di gravame, pur
largamente articolati nell’atto
erariale d’appello (trascritto in
ricorso per autosufficienza).
L’accoglimento del primo
motivo di ricorso determina
l’assorbimento del secondo (concernente la validità della notifica
della cartella prodromica all’intimazione); la sentenza deve
essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per
nuovo esame e regolamento delle spese.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la
sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione
tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017.
tramite mera adesione alla sentenza impugnata, rendendo così