Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2946 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13057-2002 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

SIPA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso lo studio

dell’avvocato LIBONATI BERARDINO, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2001 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 21/03/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato COVA, per delega dell’Avvocato

LIBONATI depositata in udienza, che si riporta alla memoria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale di Roma , con sentenza 21 marzo 2001,ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto il 27 luglio 2000 oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., l’appello dell’Ufficio Entrate di Roma (OMISSIS) avverso la sentenza della Commissione Provinciale depositata in data 21 dicembre 1998,con cui era stato accolto il ricorso della Società S.I.P.A. s.r.l. avverso l’avviso di rettifica per IRPEG-ILOR per l’anno 1992.

La Commissione regionale ha ritenuto inidoneo il Decreto del Direttore Regionale delle Entrate del Lazio (in G.U. 1/3/2000) a prorogare fino al 27 luglio 2000 il termine di decadenza, sia perchè un atto amministrativo interno non potrebbe prorogare un termine stabilito per legge, sia perchè la proroga sarebbe comunque giustificata sino al decimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e cioè fino all’1/3/2000,in forza della legge n. 595 del 1985,nè l’Ufficio,assente all’udienza di discussione, aveva provato l’esistenza di un successivo provvedimento di proroga, ignoto alla Commissione. L’Amministrazione Finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico articolato motivo.

La S.I.P.A. s.r.l. resiste con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Adducendo la violazione della L. n. 498 del 1961, artt. 1 e 3 conv.

nella L. n. 770 del 1961, del Decreto del Direttore generale delle Entrate del Lazio 23.2.2000 (in G.U. 1.3.2000), e della L. n. 546 del 1992, art. 7 nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata, l’Amministrazione rileva che la Commissione regionale, nel dichiarare che la proroga stabilita col Decreto del Direttore delle Entrate 23.2.2000 sarebbe scaduta dieci giorni dopo la pubblicazione nella G.U., avrebbe tenuto presente soltanto il D.L. n. 498 del 1961, art. 1 (come convertito) e non l’art. 3 dello stesso D.L. che prevede l’emanazione di ulteriore decreto (nella specie emanato il 1 settembre 2000=in G.U. 19/9/2000) ove il periodo di mancato funzionamento degli Uffici si protragga oltre quindici giorni,nel qual caso ” la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio è fatta risultare con decreto … da pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro quarantacinque dalla data medesima”.

Secondo l’Ufficio il cit. art. 1 prevede la emanazione di un unico decreto per il mancato funzionamento degli Uffici fino a quindici giorni, mentre il successivo art. 3 fa riferimento a periodi superiori e prevede l’adozione di due decreti, il primo meramente ricognitivo della data di inizio dell’anomalia, il secondo che ne accerta la cessazione, da pubblicarsi sulla G.U. entro 45 giorni dalla ripresa della funzionalità degli Uffici, avvenuta, nella specie, il 31 luglio 2000, il che comporterebbe la piena tempestività dell’appello proposto. Quanto all’onere di provare la emanazione del decreto successivo, lo stesso non spettava all’Ufficio appellante, in forza del principio “iura novit curia”; peraltro la Commissione regionale, con i poteri di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 avrebbe, nel dubbio circa la tesi dell’Ufficio, potuto agevolmente acquisire il decreto relativo alla proroga successiva. La controricorrente, nel contestare l’avverso assunto, rileva che nè nell’atto d’appello, nè nella memoria integrativa l’Ufficio ha fatto cenno al decreto 1 settembre 2000,menzionandolo soltanto nel ricorso per cassazione (senza peraltro depositarlo).

Va innanzi tutto premesso che la Corte Costituzionale con sentenza n. 56 del 2009 ha rigettato le eccezioni di costituzionalità sollevate,in altro analogo giudizio, da questa Corte con ordinanza 1603/08 negando che sia violato il principio di parità delle parti nel processo e il diritto di difesa della parte privata in relazione al potere attribuito al Direttore Generale delle Entrate di prorogare i termini dell’appello, eccezioni che apparivano pregiudiziali rispetto alla decisione della presente controversia, sospesa, con ordinanza 29 maggio 2008 e rimessa sul ruolo per l’udienza odierna.

Ciò posto,il ricorso non è fondato.

La prima censura rivolta dalla Amministrazione avverso la sentenza impugnata riguarda infatti la interpretazione del primo decreto, che avrebbe dovuto essere considerato meramente ricognitivo della situazione di irregolare funzionamento degli Uffici, senza che dallo stesso potesse inferirsi la reale proroga necessaria per la ripresa della normale attività.

Il decreto,il cui testo è riportato soltanto dalla controricorrente, determina la data di irregolare funzionamento (27 gennaio 2000,anteriore alla scadenza,nella fattispecie,del termine d’impugnazione,calcolata nella sentenza impugnata al 5 febbraio 2000), ma rinvia ad un successivo decreto la “formalizzazione” del rimanente periodo. Di tale successivo decreto l’Ufficio, in sede d’appello non ha tuttavia fatto menzione, restando addirittura assente al momento della discussione, per cui correttamente la Commissione Regionale ha ritenuto che la vigenza del decreto stesso non superasse i termini stabiliti dal D.L. n. 498 del 1961, art. 1 (dieci giorni dopo la pubblicazione del decreto nella G.U.). Soltanto in sede di legittimità, l’Amministrazione ha comunicato che l’annunciato decreto di “formalizzazione” era stato emesso ben sei mesi dopo il precedente (settembre 2000) e che soltanto a tale decreto doveva farsi riferimento in relazione alla proroga del termine di impugnazione. Ora,anche a voler ritenere che il primo decreto presupponesse comunque l’emissione del secondo, quest’ultimo(non prodotto peraltro neppure in questa sede) sembra essere stato emanato in violazione del D.L. n. 498 del 1961, art. 3 posto che ivi è stabilito che quando il periodo di anomalo funzionamento si protragga oltre quindici giorni, la data dalla quale esso ha avuto inizio è fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data medesima”. Ciò significa che se il primo decreto va qualificato come ricognitivo, il secondo doveva comunque essere emesso entro quarantacinque giorni dalla data oggetto della “ricognizione (27 gennaio 2000), essendo i due decreti necessariamente consecutivi,senza il lungo intervallo interposto dall’Ufficio,inidoneo a prorogare l’efficacia del cd. primo decreto.

Ed anche a voler ritenere la validità di una tale proroga, la costante giurisprudenza di questa Corte afferma che i relativi decreti hanno natura amministrativa, priva di valore normativo (Cass. 7077/91; Cass. 3140/92, 10826/95, 1073/2000, 9601/2003, 11456/2 005, 1609/2008), in quanto meramente ricognitivi (conf. C.Cost. 56/2009 in parte motiva) delle circostanze cui la legge ricollega la proroga, e perciò sottratti all’operatività del principio “iura novit curia”, con conseguente onere della produzione in giudizio a carico di chi ne invochi l’operatività,senza che possa richiamarsi in tal senso la facoltà riservata ai giudici tributari di merito, di integrare l’onere disatteso nella specie dall’Ufficio, attraverso l’acquisizione di un atto amministrativo di cui non erano noti nè l’esistenza nè gli estremi,atto la cui produzione è comunque esclusa per la prima volta in sede di legittimità(v. in ultimo Cass. 1287/2004; 16436/2009).

Il ricorso deve essere pertanto integralmente rigettato.

I profili processuali della controversia comportano la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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