Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2946 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. I, 08/02/2021, (ud. 26/10/2020, dep. 08/02/2021), n.2946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1938/2016 proposto da:

Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a., in A.S., in persona dei

commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, viale delle Milizie n. 1, presso lo studio dell’avvocato Ghera

Edoardo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ghera

Francesco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio

Chinotto n. 1, presso lo studio dell’avvocato Minucci Stefano, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 836/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

07/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- G.A. ha chiesto di essere ammesso in prededuzione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria della s.p.a. Alitalia Linee Aeree Italiane. A fondamento della propria richiesta ha posto la sussistenza di crediti da lavoro: tra gli altri, uno a titolo di indennità aggiuntiva, come riconosciuta in suo favore da Alitalia con lettera del 19 maggio 2006.

Il giudice delegato ha respinto la richiesta.

2.- G.A. ha proposto opposizione L. Fall., ex art. 101, avanti al Tribunale di Roma. Che la ha accolta con decreto depositato in data 7 dicembre 2015 in relazione all’indicata indennità aggiuntiva, respingendola invece per le altre voci di credito che erano state richieste.

3.- In relazione all’indennità aggiuntiva, il Tribunale ha osservato che la richiesta risulta fondata su una scrittura in cui Alitalia riconosceva al dipendente un “trattamento di miglior favore rispetto alle previsioni contrattuali”. Tale documento – si è constatato – “non è stato contestato, nè disconosciuto neppure genericamente e quindi ha piena efficacia probatoria”.

E’ pacifico inoltre – si è così proseguito – che l’opponente è stato dipendente della s.p.a. Alitalia con la qualifica di dirigente, prestando attività lavorativa dal 3.7.2006 fino alla data del 15.1.2009, in cui “gli è stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato, a seguito della chiusura dell’attività produttiva dell’azienda, collocata in amministrazione straordinaria”.

4.- Con riferimento alla collocazione del credito, poi, il Tribunale ha rilevato che, “nel momento in cui Alitalia si è determinata a proseguire il rapporto, ritenendolo evidentemente necessario ai fini della continuazione dell’attività di impresa, tale decisione ha avuto come necessaria conseguenza l’applicazione del regime economico e normativo che caratterizza quel rapporto di lavoro, ivi compreso l’accordo individuale sopra richiamato”.

Non può persuadere – si è pure puntualizzato – la tesi per cui all’indennità in questione non potrebbe riconoscersi natura prededucibile, ma solo privilegiata, all’indennità in questione, “in quanto avente natura indennitaria”. La tesi pretende infatti di “selezionare, nell’ambito degli emolumenti dovuti al lavoratore per effetto del licenziamento, quelli assistiti da prededuzione in funzione della loro correlazione con l’esecuzione della prestazione di lavoro (e dunque con la continuità aziendale, come la retribuzione e il TFR) piuttosto che con altre finalità (come, per l’appunto, la l’indennità supplementare). In tal modo, tuttavia, verrebbe a operarsi una disapplicazione di parti del contratto collettivo di lavoro non autorizzata da alcuna disposizione”. “In altre parole, la procedura di a.s., nel momento in cui è chiamata a scegliere se proseguire o meno un rapporto di lavoro, è tenuta a svolgere una valutazione tra costi e benefici, tenuto fermo il quadro normativo di riferimento”: “nel momento in cui sceglie di non licenziare il dirigente, tutti i crediti da quest’ultimo maturati devono ritenersi sorti in funzione della continuità aziendale”.

5.- Avverso questo provvedimento la s.p.a. Alitalia presenta ricorso, sviluppando un motivo di cassazione.

Resiste, con controricorso, G.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- Il ricorso assume “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c.) in riferimento alla L. Fall., art. 111 e al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 20.

7.- Nel merito, il ricorrente rileva che la scrittura del 19 maggio 2006 delinea una clausola di stabilità del rapporto di lavoro, ovvero di durata minima della sua durata, che è assimilabile alla clausola penale ex art. 1382 c.c. e che viene a sostituire – perchè “trattamento di miglior favore” – l’indennità prevista dal contratto collettivo.

Una simile qualificazione non può – si aggiunge – giustificare e reggere un’ammissione al passivo in via di prededuzione. Si tratta comunque di una spettanza di fine rapporto con spiccata funzione risarcitoria della perdita del posto di lavoro.

“A differenza dell’art. 2751 bis c.c. – che, ai fini del privilegio sui mobili del debitore, ha cura di equiparare alle retribuzioni i crediti dovuti a causa della cessazione del rapporto di lavoro – la L. Fall., art. 111, richiede un collegamento causale o di connessione necessaria tra la maturazione del credito e le esigenze della procedura concorsuale. Di tal che – ferma la natura privilegiata del credito – le somme che, pur erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, non presentino detto collegamento causale non possono essere ammesse in prededuzione”.

8.- Il ricorso non merita accoglimento.

9.- Il ricorrente non mette in dubbio – occorre prima di tutto notare che l’indennità riconosciuta nella lettera del 19 maggio 2006 partecipi della medesima natura dell’indennità c.d. supplementare che è riconosciuta dall’Accordo interconfederale per i dirigenti d’industria del 27 aprile 1995. Da quest’ultima differenziandosi, in realtà, solo perchè viene a proporre un trattamento di “miglior favore” per il dipendente a cui è stata riconosciuta.

Fissato in tale parametro di riferimento del discorso, si deve poi richiamare che – secondo un consolidatissimo orientamento della giurisprudenza di questa Corte – “l’indennità supplementare, prevista dall’Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale allegati al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce – a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria – un credito da ammettere al passivo in prededuzione L. Fall., ex art. 111, per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura” (cfr., tra le tante, Cass., 19 novembre 2018, n. 29735; Cass., 22 dicembre 2020, n. 29323; Cass., 7 novembre 2019, n. 28740).

10.- Alla base di tale orientamento sta la constatazione di ordine generale che, per il caso di prosecuzione dell’attività lavorativa dopo l’apertura della procedura concorsuale, “il sistema normativo è chiaramente orientato nel senso che i rapporti di lavoro continuano con l’azienda in quanto tale” (cfr., di recente, Cass., 12 luglio 2019, n. 18779).

Posto questo nesso, si rileva inoltre che la continuazione (pur provvisoria) dell’attività di impresa sul piano funzionale esige, se non propriamente implica, anche la prosecuzione dei rapporti di lavoro già in essere in relazione a tale attività. Tali rapporti non possono, allora, essere considerati che nei termini in cui si svolgevano prima dell’apertura della procedura: quale fonte unica, cioè, delle varie voci di credito che ne derivano, “secondo l’unitario regime economico e normativo ad esso applicabile” (cfr., in particolare la già citata pronuncia di Cass., n. 2018/29735).

11.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a spese forfetarie e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato parti a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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