Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2946 del 07/02/2020
Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2946
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21782/2018 proposto da:
H.N., domiciliato presso Coop Cosep e ivi residente in
(OMISSIS), difeso da avv. Michele Carotta, del foro di Vicenza;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il
25/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
08/10/2019 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino senegalese H.I..
Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione ma non è reperibile nè in calce nè in atti la procura speciale alle liti.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Non vi è statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione al versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020