Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2946 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2946 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA

sul ricorso 6113-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

TOSTI GIUSEPPE, elettivamente domiciiiato in ROMA VIA
2018
122

LUCIO PAPIRIO 147, presso lo studio dell’avvocato
ENRICO LULLI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2012 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 16/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 07/02/2018

consiglio del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. LIANA

MARIA TERESA ZOSO.

R.G. 6113/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. Con contratto di compravendita del 29 settembre 2005 Tosti Giuseppe e Pandolfi Silvia
acquistavano un fabbricato in corso di costruzione con annessa area scoperta sito in Palestrina
indicando nell’atto il valore di euro 90.000. L’agenzia delle entrate, in data 25 settembre 2007,
notificava avviso di liquidazione con cui rettificava il valore in euro 306.400,00. Proponeva ricorso
Tosti Giuseppe e la commissione tributaria provinciale di Roma lo rigettava. Il contribuente
proponeva appello e la commissione tributaria regionale lo accoglieva sul rilievo che il Comune

condono edilizio proposta dal contribuente ed aveva disposto la demolizione del fabbricato
abusivo in conformità alla sentenza emessa in data 16 gennaio 2007 dal tribunale di Tivoli,
sezione staccata di Palestrina.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate
affidato a due motivi. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso illustrato con
memoria.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli articoli 46 del d.p.r. 380/2001, 51 e 52 del d.p.r. 131/86.
Sostiene che non possono assumere alcun rilievo la nullità civilistica dell’atto di compravendita
né le vicende successive ad essa, quali la mancata approvazione della domanda di permesso di
costruire, in quanto la valutazione del bene doveva essere compiuta in riferimento al momento
del suo trasferimento nello stato di fatto e di diritto esistente alla data dell’atto.
4. Con il secondo motivo deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti
controversie decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.. Sostiene
che la CTR ha recepito acriticamente le deduzioni del contribuente, il quale non aveva contestato
in alcun modo la quantificazione del valore attribuito dall’ufficio e non aveva prodotto perizie di
parte o fornito prove documentali del minor valore del fondo.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso debbono essere esaminati
congiuntamente in quanto strettamente connessi. Essi sono infondati. Il D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131, art. 43, comma 1, lett. a, dispone che per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi
di diritti reali la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro è costituita dal valore
del bene o del diritto alla data dell’atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva,
ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o
costitutivi. Nel caso che occupa la CTR ha accertato che il Comune di Palestrina, con
provvedimento notificato il 28 agosto 2007, aveva respinto la richiesta di condono edilizio
proposta dal contribuente ed aveva disposto la demolizione del fabbricato abusivo in conformità
alla sentenza emessa in data 16 gennaio 2007 dal tribunale di Tivoli, sezione staccata di
1

di Palestrina, con provvedimento notificato il 28 agosto 2007, aveva respinto la richiesta di

Palestrina, e che tali circostanze erano state rese note all’agenzia delle entrate da parte del
contribuente, il quale aveva chiesto l’annullamento dell’atto impositivo. Ora, mette conto
considerare che il fabbricato è stato ritenuto abusivo dall’amministrazione in data successiva alla
stipula dell’atto di vendita ma il fabbricato stesso era privo di valore anche al momento dell’atto,
dato che non ha mutato le sue caratteristiche dopo l’acquisto da parte dell’odierno
controricorrente. Il Tosti ha acquistato, dunque, un fabbricato privo di valore perché abusivo, a
nulla rilevando il fatto che il diniego della sanatoria e l’ordine di demolizione siano intervenuti

che non mutano la qualità intrinseca del bene.
Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le
spese processuali che liquida in euro 4.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella
misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 gennaio 2018.
Il Pr idente

in epoca successiva, posto che si tratta di provvedimenti amministrativi accertativi e sanzionatori

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