Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2946 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. III, 07/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 07/02/2011), n.2946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RIMORCHIATORI RIUNITI SPEZZINI S.R.L. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante Dott. V.F., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell’avvocato DI ZENZO

CARMINE CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BARABINO PAOLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA MARITTIMA DI VITA PAOLO PIETRO S.A.S. (OMISSIS), in

persona dell’Amministratore e Legale rappresentante pro tempore Sig.

D.V.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato CANEPA FRANCESCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAVERA LUCIO giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 881/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA 1

SEZIONE CIVILE, emessa il 10/5/2006, depositata il 23/08/2006, R.G.N.

1498/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato CARMINE CLAUDIO DI ZENZO; udito l’Avvocato FRANCESCO

CANEPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Rimorchiatori Riuniti Spezzini otteneva tre decreti ingiuntivi a carico dell’agenzia Di Vita Paolo Pietro s.n.c. per prestazioni di rimorchio rese a favore delle motonavi Alkyoni, Alim e Kriti Champion sostenendo la responsabilità solidale della stessa agenzia con quella dell’armatore, L. n. 135 del 1977, ex art. 5.

L’Agenzia Di Vita proponeva opposizione avverso i tre decreti monitori, negando che le prestazioni fossero state rese per il suo tramite, ai sensi della suddetta legge.

La società Rimorchiatori Riuniti si costituiva in giudizio ribadendo la diretta responsabilità della raccomandataria in forza delle disposizioni della L. n. 135 del 1977.

Il tribunale di La Spezia accoglieva l’opposizione in relazione a due decreti ingiuntivi (il n. 18 ed il n. 19 del 2001) e rigettava l’opposizione al Decreto n. 20 del 2001 ritenendo effettuato dalla Agenzia Di Vita, in relazione all’importo di cui alla fattura, un espresso riconoscimento di debito.

Proponeva appello principale la società Rimorchiatori Riuniti ed appello incidentale la società appellata.

La Corte d’appello di Genova respingeva l’appello principale e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, dichiarava l’inammissibilità della domanda restitutoria dell’Agenzia di Vita, confermando le altre statuizioni della sentenza di primo grado.

Proponeva ricorso per cassazione la Rimorchiatori Riuniti Spezzini con un unico motivo.

Resisteva con controricorso l’Agenzia marittima Di Vita Paolo Pietro s.n.c..

La Rimorchiatori Riuniti Spezzini presentava memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo conforme giurisprudenza di questo giudice di legittimità (per tutte: Cass. S.U. n. 9005/2009) la previsione – di cui al art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilià, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto d’impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del contro ricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.

Nella specie, la società ricorrente, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata le era stata notificata il 22.9.2006, non ha provveduto a depositarne la copia notificata insieme con il ricorso nè lo ha fatto mediante l’elenco di cui all’art. 372 c.p.c., nel termine dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.

Il rilievo officioso dell’improcedibilità e la relativa novità dell’applicato principio di diritto secondo la statuizione delle Sezioni Unite costituiscono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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