Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2946 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28409/2015 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANICIA 6,

presso lo studio dell’Avvocato SIMONA BASTONI, rappresentato e

difeso dall’Avvocato GIUSEPPE BASSU;

– ricorrente –

contro

S.G.L., S.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE PARIOLI 79/H, presso lo studio dell’Avvocato PIO CORTI,

che li rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ALESSANDRA

POMPILI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 191/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

sezione distaccata di SASSARI, depositata il 27/04/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che il Tribunale di Sassari accolse l’opposizione proposta da S.G.L. e S.G. avverso il Decreto Ingiuntivo emesso in favore dell’Avvocato M.P. per l’importo di Euro 75.452,53 oltre accessori a titolo di compenso per l’assistenza dei predetti in una causa civile; in particolare, quantificato il credito complessivo del difensore in Euro 43.986,68, il Tribunale diede atto dell’intervenuto pagamento di Euro 37.361,03 da parte di S.G.L. in epoca antecedente all’instaurazione della lite e rideterminò il residuo credito esigibile in Euro 6.625,65, compensando le spese;

che la sentenza fu appellata dai S., i quali si dolsero, per quanto qui ancora di interesse, della mancata condanna del difensore alla restituzione delle somme percette in forza della provvisoria esecuzione del decreto; propose appello incidentale il M. chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui non gli aveva riconosciuto il maggior credito vantato;

che con sentenza depositata il 27 aprile 2015 la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale accoglimento dell’appello principale, ha condannato il M. a restituire le somme percepite in eccesso, confermando per il resto la sentenza;

che la Corte territoriale ha rilevato, in particolare: che in primo grado gli appellanti avevano chiesto la restituzione di quanto versato in eccesso, con il che doveva intendersi anche la somma pagata per effetto della provvisoria esecuzione del decreto; che l’attività svolta dal M. non era connotata da particolare difficoltà; che l’assunto del medesimo secondo cui i pagamenti ricevuti erano imputabili a rimborso spese per attività precedenti era generico e sprovvisto di prova;

che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.P. sulla base di quattro motivi e gli intimati hanno depositato controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello, benchè sollecitata, avrebbe omesso di riesaminare la questione del quantum debeatur, limitandosi a concordare con i rilievi del Tribunale, e ciò quantunque il carattere del giudizio – a devoluzione piena – imponesse ad essa un completo riesame della vicenda;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e D.M. n. 585 del 1994, art. 5, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte escluso la duplicazione degli onorari senza considerare quanto emerso sul punto in sede istruttoria;

che con il terzo motivo il M. deduce violazione dell’art. 1193 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la Corte imputato in conto compenso i pagamenti anteriori al giudizio, invece ricevuti a titolo di rimborso spese per precedenti incarichi, come evincibile dall’istruttoria;

che, con il quarto motivo, infine, si denunzia violazione dell’art. 346 c.p.c., in relazione all’accoglimento della domanda di restituzione somme proposta dai S., in quanto formulata per la prima volta in grado d’appello;

che il primo motivo è infondato, giacchè, nel rigettare la pretesa di maggiori crediti, la Corte d’appello ha richiamato, condividendole, le motivazioni del Tribunale, ed ha osservato che gli argomenti e le produzioni del M. non valevano a mutarne il valore persuasivo, senza incorrere in alcuna violazione delle norme indicate;

che anche la seconda censura si appalesa destituita di fondamento, poichè il ricorrente non indica quali specifici elementi avrebbero dovuto condurre la Corte a ritenere la fattispecie oggetto di incarico “connotata da particolare difficoltà sotto il profilo delle questioni giuridiche implicate” così da consentire il riconoscimento di onorari in misura doppia rispetto al massimo tariffario ai sensi del D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 2 e si limita a sottolineare l’impegno da lui profuso nella vicenda;

che è infondato anche il terzo motivo, poichè il ricorrente assume di aver svolto precedenti incarichi per conto dei S. ma non indica in modo specifico i crediti a tale riguardo maturati e le spese sostenute, onde consentire la relativa imputazione dei pagamenti;

che infondato, infine, è il quarto motivo di ricorso, avendo la Corte d’appello deciso sul punto in conformità dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 814/2015), secondo cui la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un Decreto Ingiuntivo opposto, essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e, perciò, non costituendo domanda nuova, è ammissibile fino all’udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell’opposizione;

che nella specie, del resto, secondo quanto accertato dalla Corte d’appello, già con l’atto introduttivo, gli opponenti avevano chiesto, per effetto della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, la ripetizione di quanto versato in eccedenza;

che, sotto questo profilo, correttamente la Corte territoriale ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell’opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell’istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell’atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell’eliminazione dalla realtà giuridica dell’atto solutorio posto in essere (Cass. n. 23260/2009);

che il ricorso va, pertanto, rigettato in quanto manifestamente infondato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio

2017

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