Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29459 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29459 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21655/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Del Riccio Luigi e Calzature Del Riccio Vincenzo & C. s.a.s.;
– intimati avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Basilicata n. 82/2/16 depositata il 2 marzo 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 29 novembre 2017.
ATTESO CHE
– L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza che,
in accoglimento dell’appello di Luigi Del Riccio (in proprio e quale
erede del padre Vincenzo) e di Calzature Del Riccio Vincenzo & C.
s.a.s., ha annullato un diniego di definizione di lite pendente.

Data pubblicazione: 07/12/2017

- Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
– Il ricorso denuncia violazione dell’art. 39 d.l. 98/2011, conv. I.
111/2011, per aver il giudice d’appello ritenuto definibile la lite in
virtù della sospensione legale dei termini di impugnazione,
nonostante la formazione del giudicato anteriore alla vigenza
della norma di condono.

98/2011, conv. I. 111/2011, postula la pendenza della lite ed è
pertanto esclusa dall’anteriore formazione del giudicato (Cass.
272/2014 Rv. 629351); d’altronde, la sospensione dei termini
impugnatori prevista dalla stessa norma postula la definibilità
della lite (Cass. 11531/2016 Rv. 640047); nel caso odierno,
risulta dalla medesima sentenza d’appello che la lite era coperta
dal giudicato sin dal 20 giugno 2011 e quindi anteriormente
all’entrata in vigore della norma di condono (6 luglio 2011),
sicché questa non era applicabile alla fattispecie, già esaurita
ratione temporis.
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata; non occorrendo
accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, col rigetto
dell’impugnazione del diniego di condono.
La strettissima vicinanza temporale degli eventi rilevanti nella
fattispecie impone di dichiarare compensate le spese processuali
dei gradi di merito e irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione del diniego di condono; dichiara compensate
le spese processuali dei gradi di merito e irripetibili quelle del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017.

– Il ricorso è fondato: la definibilità ex art. 39, comma 12, d.l.

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