Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29458 del 21/10/2021

Cassazione civile sez. I, 21/10/2021, (ud. 09/07/2021, dep. 21/10/2021), n.29458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24501/2020 proposto da:

M.B., nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS) rappresentato

e difeso dall’avv. Lia Minacapilli, del Foro di Enna indirizzo PEC:

lia.minacapilli.pec.it;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1001/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2021 da Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), ha presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, riferendo di essere ricercato dalla polizia in quanto denunciato dalla moglie come oppositore politico.

La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente asilo ha proposto ricorso al Tribunale di Catania, che ha rigettato la domanda.

La Corte d’appello di Catania, adita dal richiedente, ha respinto l’appello rilevando che l’impugnazione è stata proposta unicamente per chiedere la nullità del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale. La Corte ha rilevato che pur se il Tribunale ha omesso di motivare sul dedotto vizio di nullità, la mancata motivazione non vizia la sentenza impugnata nelle sue statuizioni di merito, poiché il giudizio introdotto con ricorso al Tribunale non ha ad oggetto il provvedimento della Commissione bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla invocata protezione. Di conseguenza l’eventuale nullità del provvedimento non esime il giudice dal dovere di esaminare il merito della domanda, dovere che il primo giudice ha pienamente assolto esaminando la richiesta di protezione e rigettandola dopo avere evidenziato la non credibilità del racconto esposto dal richiedente e la situazione del paese di origine.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il richiedente asilo affidandosi a quattro motivi. L’Avvocatura di Stato, non costituita nei termini, ha presentato istanza per la partecipazione alla discussione orale. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 9 luglio 2021.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. rilevando che per quanto nelle conclusioni dell’atto di appello non vi fosse una esplicita richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, negli atti di causa non è dato riscontrare una dichiarazione di rinuncia alla predetta domanda per la quale il giudizio è stato introdotto. Deduce che la Suprema Corte ha più volte evidenziato che il giudice deve interpretare la domanda proposta, individuandone gli effetti e gli elementi costitutivi e non è vincolato dalle espressioni letterali utilizzate, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda. Il fatto che il giudice non si sia pronunciato sulla domanda implicita di protezione internazionale comporta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e di conseguenza la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il secondo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5 deducendo che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del ricorrente non è stato adeguatamente svolto, non tenendosi conto del contesto socio politico in cui i fatti sono avvenuti e che nonostante la fine della dittatura in (OMISSIS), la situazione politica e istituzionale rimane comunque pericolosa.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c). La parte deduce che la instabilità della situazione politica, istituzionale e giuridica in (OMISSIS) lo espone al rischio di un danno grave ed in particolare di essere sottoposto a tortura o ad altra forma di trattamento inumano o degradante nonché a minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 32. La parte deduce che la Corte d’appello di Catania, in violazione di legge, non ha considerato la situazione di instabilità del (OMISSIS) di per sé idonea a giustificare quantomeno il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile.

La parte non può dolersi della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione ad una pretesa “domanda implicita” contenuta nell’atto di appello, di cui sarebbe indice l’assenza di una esplicita rinuncia alla domanda proposta in primo grado.

L’appello è infatti un mezzo di impugnazione ad effetto devolutivo in cui il giudizio è limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame. Tale effetto devolutivo preclude al giudice di estendere la cognizione a punti non ricompresi nell’ambito di quei motivi (Cass. 9202/2008Cass. n. 8773/2020).

Come rilevato dalla Corte di merito, l’appello aveva ad oggetto esclusivamente il dedotto vizio di nullità del provvedimento della Commissione, sul quale il giudice di primo grado non si era soffermato.

La Corte d’appello di Catania ha tuttavia adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali ciò è ininfluente, posto che il giudice di primo grado ha esaminato il merito della domanda e verificato – con esito negativo – la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Con ciò la Corte territoriale ha pienamente assolto al dovere di pronunciarsi sull’appello nei limiti del devolutum.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, restando assorbiti gli ulteriori motivi, posto che con essi si ripropone, senza peraltro esprimere censure specifiche alle ragioni di diniego, la questione di merito.

Nulla sulle spese in difetto di tempestiva costituzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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