Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29458 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. II, 15/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 15/11/2018), n.29458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1619/2015 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Baiamonti

4, presso lo studio dell’avvocato Renato Amato, rappresentato e

difeso dall’avvocato Sabino Antonino Sarno;

– ricorrente –

contro

P.M.C., ex lege domiciliata in Roma p.zza Cavour

presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentata ed

assistita dall’avvocato Luigi Rispoli;

– controricorrente –

e contro

Condominio (OMISSIS), Italiana Assicurazioni Spa;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4348/2014 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– P.M.C. convenne innanzi al Tribunale di Napoli C.P. ed il Condominio (OMISSIS) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto di infiltrazioni ed allagamenti verificatisi nell’appartamento di sua proprietà in tre distinte occasioni, corrispondenti ad eventi piovosi, dai quali erano derivati danni ai solai, ai muri ed al mobilio;

– i convenuti si costituirono deducendo l’infondatezza della domanda; il Condominio chiamò a malleva la propria

compagnia assicuratrice Italiana Assicurazioni s.p.a. e questa, costituitasi, chiese il rigetto della domanda principale;

– il tribunale respinse la domanda;

– la sentenza fu appellata dalla P. e le restanti parti, costituendosi, ne chiesero la conferma; la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’impugnazione, condannò C.P. a risarcire i danni patiti dalla P. mediante pagamento dell’importo di Euro 15.542,00;

– a sostegno della decisione, la corte rilevò che in relazione al tipo di responsabilità invocata, riconducibile al precetto di cui all’art. 2051 c.c., la P. aveva assolto al proprio onere probatorio, dimostrando che le infiltrazioni subite derivavano materialmente dall’appartamento sovrastante, in uso al C.; d’altro canto non era emersa prova sufficiente nè del fortuito scriminante, nè di possibili profili di responsabilità del condominio;

– avverso tale sentenza C.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; P.M.C. ha depositato controricorso mentre i restanti intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 159,163 e 164 c.p.c., assumendo che erroneamente la corte d’appello avrebbe omesso di rilevare la nullità dell’atto di citazione in primo grado per insufficiente esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, quantunque da lui eccepita, e perciò di dichiarare la nullità dell’intero giudizio;

– con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 1126,1218 e 2051 c.c., assumendo che la consulenza tecnica esperita aveva accertato la provenienza delle infiltrazioni dal lastrico solare, la cui manutenzione competeva a tutti i condomini;

– con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 2697 c.c., in relazione alla liquidazione del danno, cui la corte aveva proceduto sulla sola base di una consulenza di parte, senza procedere ad opportuna attività istruttoria;

– il primo motivo è inammissibile, poichè l’eventuale nullità dell’atto introduttivo per carenza dei requisiti prescritti dall’art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3) e 4), risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove – come nella specie – non sia fatta valere nel giudizio di appello nè dal soccombente nè dal vincitore assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti, non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, stante la preclusione che deriva dal principio di cui all’art. 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d’impugnazione (cfr. Cass. civ., 3.11.2000, n. 14348);

– il secondo motivo è inammissibile per come formulato; premesso, infatti, che nessuna violazione di legge è riscontrabile nella sentenza impugnata, che – ricondotte le infiltrazioni all’appartamento in uso al C. – ha ritenuto sussistere la responsabilità di quest’ultimo quale custode del bene, la censura è volta in realtà a contrastare la valutazione della consulenza esperita, ovvero a sollecitare un tipo di sindacato non consentito in questa sede;

– è, infine, infondato il terzo motivo di ricorso, poichè nell’ordinamento processuale, retto dal principio del libero convincimento del giudice, deve ritenersi consentito che questi ponga a fondamento della decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purchè – come nel caso di specie – sia fornita adeguata motivazione di tale valutazione (cfr. Cass. civ., 12.12.2011, n. 26550);

ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto, con conseguente statuizione sulle spese, che si liquidano in dispositivo;

ritenuta ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente P., che si liquidano in Euro 2200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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