Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29457 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. III, 23/12/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 23/12/2020), n.29457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31214/2019 proposto da:

R.H., elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana 3,

presso lo studio dell’avv. Giuseppina Marciano, che lo rappresenta e

difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO PROVINCIA MILANO, e QUESTURA MILANO;

– intimati –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il

18/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

R.H., cittadino (OMISSIS), propone ricorso nei confronti del Prefetto della provincia di Milano e del Questore, avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Milano, depositata il 18.9.2019, non notificata, con la quale il giudice di pace ha rigettato il ricorso in opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto, convalidando il decreto stesso.

L’ordinanza impugnata indica che il provvedimento impugnato è stato emesso in quanto lo straniero era entrato in territorio italiano nel 2015, attraverso la frontiera di (OMISSIS), e si era sottratto ai controlli di frontiera; riferisce che lo stesso presentava domanda per il riconoscimento della protezione internazionale che veniva rigettata, come pure venivano rigettate le relative impugnazioni in sede giurisdizionale; infine, in relazione all’eccezione di mancato rispetto dei dettami della direttiva della Comunità Europea n. 2008/115/Ce rileva che la posizione dello straniero è stata scrupolosamente valutata sia in relazione alla pericolosità sociale che al pericolo di fuga dello straniero stesso. Separatamente, il ricorrente impugnava il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera, che veniva annullato per mancata concessione del termine per la partenza volontaria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente deduce la violazione la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 3 e 5, nonchè dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, per non aver il giudice di pace rilevato il divieto di espulsione previsto in favore dello straniero per motivi umanitari. Denuncia inoltre l’apparenza della motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

Da un lato formula censure non pertinenti al provvedimento impugnato (la mancata concessione di un termine per l’allontanamento volontario da parte del Prefetto, oggetto di un diverso procedimento di opposizione).

Al termine dello sviluppo argomentativo del motivo di ricorso, deduce che il provvedimento impugnato non avrebbe preso in considerazione le eccezioni da lui formulate e non si sarebbe pronunciato su di esse, per appiattirsi sulla valutazione già eseguita in sede amministrativa.

Per come formulata, la censura è inammissibile, in quanto la sua illustrazione si fonda su documenti e/o atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) non indica la sede in cui, in questo giudizio di legittimità, il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), sarebbe esaminabile dalla Corte, anche in copia, se trattisi di documento della controparte; d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale o in copia e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (principio richiamato, da ultimo, da S.U. n. 34469 del 2019).

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 8, che ha sostituito del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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