Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29457 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29457 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 20308-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, CI’. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
BRICK INDUSTRY S.R.L.;
– intimata avverso la sentenza n. 2843/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 01/07/2015;

Data pubblicazione: 07/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
della Sicilia indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato
inammissibile l’appello proposto per l’omesso deposito, nel
termine di legge, della ricevuta di spedizione dell’appello
inviato per posta raccomandata.
La parte intimata non ha depositato controricorso.
La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e
falsa applicazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.53, comma
2, e 22, comma 1, del d.lgs. 546/1992, avendo i giudici della
C.T.R. errato nel ritenere necessario, a pena di inammissibilità
dell’appello, il deposito della ricevuta della spedizione postale
dell’atto considerando che il termine di 30 giorni per detto
deposito decorresse dalla data di spedizione del ricorso in una
fattispecie nella quale la notifica era avvenuta a mezzo ufficiale
giudiziario, sicchè non occorreva depositare la copia dell’atto di
appello.
Il motivo è fondato e assorbe l’esame del secondo.
Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452
e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione
dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio
postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione
in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la
notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla
data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della
Ric. 2016 n. 20308 sez. MT – ud. 16-11-2017
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a due motivi, nei confronti della società Brick Industry srl,

ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che
la legge considera equipollente alla ricezione)”;

2)

“non

costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello,
che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio
postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al

dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario,
depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di
spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data
di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con
stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro
datarlo, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo
ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge
assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la
non idoneità della mera scritturazione manuale o
comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso
di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la
ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come
avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione
dell’atto o della sentenza”.
La decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai
suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini
dell’ammissibilità dell’appello notificato a mezzo posta rilevava
il deposito della ricevuta di spedizione entro il termine di 30
giorni decorrente dalla spedizione, senza nemmeno ponderare
gli effetti dell’avviso di ricevimento se dotato dei requisiti
indicati dalle S.U.
Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in
accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,

Ric. 2016 n. 20308 sez. MT – ud. 16-11-2017
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momento della costituzione entro il termine di trenta giorni

va cassata con

rinvio alla C.T.R.

Sicilia,

in diversa

composizione.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa
la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Sicilia, in diversa

legittimità.

composizione che pure provvederà sulle spese del giudizio di

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