Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29456 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’Avvocato MARIANI LUCIANO,

rappresentata e difesa dall’Avvocato ALBERTI FEDELE, giusta procura

speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONE S.P.A. IN L.C.A. (OMISSIS), in

persona del commissario liquidatore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’Avvocato FEDELI

VALENTINO, rappresentato e difeso dall’Avvocato CORBISIERO MARIA

ANTONIETTA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, D.P.F., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 324/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

11/03/2009, depositata il 20/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. S.N. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 324, depositata il 20.3.2009, con ricorso notificato a FIRS Italiana Assicurazioni s.p.a. Generali Assicurazioni s.p.a. G.L., + ALTRI OMESSI in tema di risarcimento di danni conseguenti a sinistro stradale.

La Fisrs Italiana Assicurazioni, resiste con controricorso.

2. Con un primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 156, 159, 160, 162, 291, 331, 359 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Con un secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 156, 159, 160, 162, 291, 331, 359 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

3. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non presenta alcuna indicazione dei quesiti di diritto”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano modificati dalle osservazioni mosse dalla ricorrente nella memoria;

che non ricorrono gli estremi per l’invocata remissione in termini a norma dell’invocato art. 184 bis c.p.c. (abrogato dal 4.7.2009) nè dell’omologo successivo art. 153 c.p.c., comma 2, in quanto nella fattispecie non si tratta di decadenza non imputabile, ma di inammissibilità conseguente ad erronea mancata applicazione della norma di cui all’art. 366 bis, che era applicabile alla fattispecie stante la data di deposito del provvedimento impugnato;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla parte resistente;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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