Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29455 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.V. (OMISSIS), B.L.

(OMISSIS), entrambi in proprio e n.q. di esercenti la

potestà genitoriale sul figlio minore B.E., B.

F. (OMISSIS), BA.FA. (OMISSIS),

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BENACO 7, presso lo studio dell’avvocato ENRICO TEDESCHI,

rappresentati e difesi dall’avvocato APOLLONI GIOVANNI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AMIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 287/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

20/02/09, depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva :

1. B.L., L.V., in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale su B.E., B. G., F. e Fa. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo depositata il 26.3.2009, con ricorso notificato all’AMIA s.p.a., per i danni non patrimoniali conseguenti al decesso da sinistro stradale del loro congiunto B.S..

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

2. Il ricorso è inammissibile perchè manca una sufficiente esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 1.

Ai fini della sussistenza del requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalla parti, senza dover ricorrere ad altre fonti od atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. 27/03/2009, n. 7460).

Ai fini dell’inammissibilità alla mancata esposizione dei fatti di causa va equiparata l’insufficienza della stessa (Cass. 20/06/2008, n. 16809; Cass. 03/02/2004, n. 1959; Cass. 23/05/2003, n. 8154; Cass. 23.7.1994, n. 2796).

Nella fattispecie tutti i suddetti elementi non emergono nel ricorso”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso va dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione va emessa sulle spese processuali.

P.Q.M.

visto l’art. 375 c.p.c. Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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