Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29454 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DITTA IPA – IMPRESA PUBBLICI APPALTI SRL (OMISSIS) in persona del

suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEVERE 46, presso lo studio

dell’avvocato FIORAVANTI FAUSTO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MANDARINO GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (di seguito Le Generali o la Compagnia) in

persona dei dirigenti e legali rappresentanti, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 40, presso lo studio

dell’avv. MORGANTI David, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 418/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

16.1.09, depositata il 06/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’I.P.A., Impresa Appalti Pubblici s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Napoli n. 418, depositata il 6.2.2009, con cui veniva rigettata la domanda da essa IPA proposta nei confronti della s.p.a. Generali Assicurazioni s.p.a. per il risarcimento del danno in relazione all’aumento del premio di un contratto di assicurazione, pretesamente conseguente ad intesa anticoncorrenziale tra varie compagnie assicuratrici, tra cui la convenuta, in violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2 accertata dall’AGCM e poi dal giudice amministrativo. Resiste con controricorso l’intimata, che ha proposto anche ricorso incidentale.

2. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1370, 1469 quater c.c. e della L. n. 287 del 1990, art. 2 nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo, a norma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, non avendo la corte territoriale ritenuto che l’aumento delle tariffe assicurative fosse diretta conseguenza di questa intesa anticoncorrenziale.

3. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

Quanto alla censura di violazione di norme di diritto, va osservato che la sentenza impugnata è stata depositata dopo il 2.3.2006, con la conseguenza che a norma dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella fattispecie ratione temporis essendo stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009) il ricorso doveva, a pena di inammissibilità, presentare i quesiti di diritto.

Il quesito di diritto imposto dalla D.Lgs. n. 40 del 2006, costituendo una forma di collaborazione alla funzione nomofilattica del giudice di legittimità, deve essere formulato in maniera tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un “si” o un “no. Quindi sono inammissibili i quesiti multipli che richiederebbero un intervento interpretativo della Corte che sconfinerebbe facilmente nella manipolazione o nella correzione, e che sarebbe volto, in primo luogo, a sciogliere il quesito multiplo in più questi semplici, per procedere, poi, alle singole risposte, che potrebbero essere tra loro diversificate (Cass. 15/02/2008, n. 3896).

Inoltre il quesito di diritto non deve prescindere dalla fattispecie concreta sì da porre il giudice di legittimità in condizione di comprendere, in base alla sola sua lettura, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris” (Cass. Sez. Unite, 27/03/2009, n. 7433).

Nella fattispecie i quesiti di diritto proposti sono multipli.

Inoltre non presentano attinenza al caso concreto, in quanto fanno riferimento ad una controversia contro Assitalia s.p.a. e non contro l’intimata Generali Assicurazioni s.p.a..

Quindi i quesiti di diritto non corrispondono al paradigma di cui all’art. 366 bis c.p.c..

3. Quanto alla censura di vizio motivazionale, va osservato che questa Corte, con sentenza 2.2.2007, n. 2305, (richiamata anche dalla ricorrente) ha statuito che “in siffatta azione l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicurativa e l’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale ed il giudice potrà desumere l’esistenza del nesso causale tra quest’ultima ed il danno lamentato anche attraverso criteri di alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni, senza però omettere di valutare gli elementi di prova offerti dall’assicuratore che tenda a provare contro le presunzioni o a dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano comunque concorso a causarlo”.

Nella fattispecie la corte di merito, con motivazione non apparente nè insufficiente nè contraddittoria, ha ritenuto di escludere la presunzione che l’accertata intesa tra le compagnie fosse stata causa del danno lamentato dall’attrice sul rilievo che non tutte le compagnie parteciparono a tale intesa, ma solo 39, con la conseguenza che l’attrice ben avrebbe potuto contrarre il rapporto assicurativo con quelle estranee al cartello e che, in ogni caso, l’ISVAP aveva espresso il parere, recepito nel provvedimento sanzionatorio dell’Autorità garante, che l’aumento dei premi trovava adeguata giustificazione nel progressivo lievitare dei costi sostenuti dalle Compagnie.

Trattasi di valutazioni di merito su circostanze fattuali che, a parte il rilievo che non sono argomentatamente impugnate, non risultano illogiche e pertanto sfuggono al sindacato di legittimità, contrariamente ad altri precedenti indicati dalla ricorrente.

4. Manifestamente infondato è anche il ricorso incidentale nella parte in cui lamenta il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza per aver compensato le spese processuali sul rilievo di un preteso contrasto giurisprudenziale di merito, del quale tuttavia non da conto.

Infatti la ricorrente incidentale non assume nè indica sulla base di quali elementi sarebbe non corrispondente alla realtà l’assunto della sentenza impugnata, posto a base della compensazione e consistente nel contrasto tra i giudici di merito”.

5. Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente i ricorsi principale ed incidentale vanno rigettati;

che, stante la reciproca soccombenza, vanno compensate le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c. Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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