Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29454 del 23/12/2020
Cassazione civile sez. lav., 23/12/2020, (ud. 26/11/2020, dep. 23/12/2020), n.29454
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TORRICE Amelia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento di correzione di errore materiale, promosso
dall’Ufficio dell’ordinanza della Corte di cassazione 23 settembre
2020, n. 19978, resa nel procedimento R.G. n. 20603/2015 che ha
deciso il ricorso proposto da:
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 72, presso lo Studio
Legale CASO – CIAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato RENZO
GRASSI;
– ricorrente –
contro
B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL’AMBA
ARADAM 24, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO MARIOTTI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONE TINAGLI;
– controricorrente –
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/11/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
Fatto
RILEVATO
che:
– su iniziativa dell’Ufficio (art. 391-bis c.p.c., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui al D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, così come inserito dall’allegato alla Legge di Conversione 25 ottobre 2016, n. 197) e sulla base del provvedimento del Presidente titolare del 21 ottobre 2020 è stato promosso il procedimento di correzione di errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione 23 settembre 2020, n. 19978, resa all’Adunanza camerale del 30 giugno 2020, con cui, pronunciando sul ricorso n. 20603/2015 proposto dal Comune di Rosignano nei confronti di B.R., è stato accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e decisa la causa nel merito;
– il decreto di fissazione dell’adunanza camerale, contenente l’indicazione dell’errore materiale da correggere, è stato notificato ai difensori che avevano assistito le parti;
– non sono state depositate memorie.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– l’ordinanza è affetta da errore materiale laddove nella parte motiva (pag. 7 punto 9 e pag. 8 punto 11) e nel dispositivo viene indicato il nominativo di Bi.Gi. (in luogo di B.G.) e l’importo dell’indennità della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, in Euro 13.238,64 (in luogo di Euro 11.820,58);
– l’errore materiale è evidente come si evince dai dati riportati a pag. 3 della medesima ordinanza da correggere nonchè dallo statino ex art. 380 c.p.c. e art. 276 c.p.c., comma 5, redatto all’esito dell’adunanza camerale del 30 giugno 2009, sottoscritto dal Presidente e conservato agli atti dell’ufficio;
– non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
dispone la correzione dell’ordinanza in epigrafe nel senso che laddove nella parte motiva (pag. 7 punto 9) leggesi: “con la condanna del Comune di Rosignano Marittimo al pagamento in favore di Bi.Gi. di un’indennità della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, pari ad Euro 13.238,64” debba leggersi ed intendersi: “con la condanna del Comune di Rosignano Marittimo al pagamento in favore di B.R. di un’indennità della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, pari ad Euro 11.820,58”; laddove sempre nella parte motiva pag. 8 punto 11 leggesi: “condannare il Comune di Rosignano Marittimo al pagamento in favore di Bi.Gi. della residua quota” debba leggersi ed intendersi “condannare il Comune di Rosignano Marittimo al pagamento in favore di B.R., della residua quota” e laddove nel dispositivo leggesi: “condanna il Comune di Rosignano Marittimo al pagamento in favore di Bi.Gi. di un’indennità della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, pari ad Euro 13.238,64” debba leggersi ed intendersi “condanna il Comune di Rosignano Marittimo al pagamento in favore di B.R. di un’indennità della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, pari ad Euro 11.820,58” ed altresì leggesi: “condanna il Comune di Rosignano Marittimo al pagamento in favore di Bi.Gi. della residua quota” debba leggersi ed intendersi “condanna il Comune di Rosignano Marittimo al pagamento in favore di B.R. della residua quota”.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020