Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29454 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. II, 15/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 15/11/2018), n.29454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1654/2016 proposto da:

EOS SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACCHIAVELLI 50, presso lo

studio dell’avvocato VITO MARZULLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VITO PETRAROTA;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA BARI, subentrata alla Provincia di Bari, in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PREFETTI 17, presso lo studio

dell’avvocato CARLO PANDISCIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSA DIPIERRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 844/2015 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il

19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 19.5.2015, il Tribunale di Trani ha respinto il gravame proposto dalla EOS sas contro la sentenza del Giudice di Pace di Ruvo di Puglia, che, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione della società contro un verbale di contestazione di violazione degli artt. 23 C.d.S. e segg. e D.P.R. n. 495 del 1992, art. 51 e segg. (installazione di un cartello pubblicitario a meno di tre metri dalla carreggiata della strada provinciale n. 231). Il giudice di appello ha altresì condannato l’appellante per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Per giungere a tale soluzione, il Tribunale ha osservato:

– che ai fini del giudizio era del tutto irrilevante la pronuncia del giudice amministrativo emessa nei confronti dell’appellata;

– che la società appellante aveva riconosciuto il collocamento del cartello a distanza inferiore a tre metri dalla carreggiata, circostanza risultante anche dalle fotografie prodotte dalle parti, sicchè appariva corretta la scelta del primo giudice di evitare il ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio, da ritenersi del tutto superflua;

– che dalle stesse fotografie risultava l’assenza di altre costruzioni di altezza non inferiore a tre metri in corrispondenza del luogo interessato dal posizionamento del cartello;

– che la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, si giustificava in considerazione del comportamento dell’appellante caratterizzato da colpa grave della stessa nell’esercizio dell’azione e dalla consapevolezza del fine dilatorio della stessa, con ripercussione negativa sul funzionamento del sistema giudiziario.

Contro tale decisione la società EOS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre censure.

Resiste con controricorso la Città Metropolitana di Bari.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 51 reg. att. C.d.S., comma 2, ultimo cpv., che consente l’installazione di cartelli pubblicitari anche a menodi tre metri dalla carreggiata in caso di preesistenza a distanza inferiore di tre metri di costruzioni, muri, filari di alberi di altezza non inferiore a tre metri: le sentenze di primo e secondo grado, a dire della ricorrente società, non avrebbero valutato l’applicazione della predetta disposizione, benchè ripetutamente invocata sia in primo grado che in appello e quindi, si sarebbe in presenza di un vizio di omessa pronuncia. In particolare non avrebbero considerato l’allineamento del cartello con pali della pubblica amministrazione nonchè di un pilastro in ferro, da considerarsi “costruzioni fisse”.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui censura anche la sentenza di primo grado (v. tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 6733 del 21/03/2014 Rv. 630084; Sez. L, Sentenza n. 5637 del 15/03/2006 Rv. 587584; Sez. 1, Sentenza n. 15952 del 17/07/2007 Rv. 598504).

La critica contro la sentenza di appello è invece infondata sia sotto il profilo della violazione di legge che dell’omessa pronuncia.

Sotto il primo profilo, va ricordato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (v. tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016 Rv. 638425; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015 Rv. 638171; Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013 Rv. 626129; Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010 Rv. 612745; più di recente, v. anche Sez. 2 – Ordinanza n. 20964 del 08/09/2017 Rv. 645246 in motivazione).

Nel caso in esame, la critica mossa dalla ricorrente non investe affatto la ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi non pone nessun problema interpretativo, nel senso sopra indicato, della norma regolamentare che disciplina l’installazione della cartellonistica pubblicitaria sulle strade, ma si risolve unicamente nell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (esistenza in loco di pali e pilastri rientranti nel concetto di costruzioni, come risulterebbe dai verbali degli incontri tenutisi presso la Provincia di Bari e allineamento del cartello con gli stessi, come risultante dalle foto), allegazione che però, così come formulata, non appare neppure decisiva perchè si omette di fornire un dato assolutamente rilevante ai fini del posizionamento in allineamento e cioè se le costruzioni rappresentate da pali e pilastri fossero di altezza “non inferiore a 3 m”, secondo l’espressa previsione della norma.

Quanto all’altro profilo di censura, non ricorre neppure il vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello perchè la questione della collocabilità di cartelli stradali alla distanza inferiore a quella di metri tre dalla carreggiata è stata presa in esame dal Tribunale, che però ha escluso l’applicabilità della norma in base alla mancanza di costruzioni di altezza non inferiore a tre metri (v. pagg. 2 e 3 sentenza impugnata).

2 Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè della “legge” (così testualmente, ndr) L. n. 495 del 1992, art. 53 e della L. n. 689 del 1981, art. 13, sulle modalità di accertamento con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rimproverando ai giudici di merito di avere disatteso le prove documentali prodotte (sentenza TAR Puglia, verbali degli incontri presso la Provincia di Bari sull’interpretazione della normativa, documentazione fotografica, risposta fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, verbale di contestazione) che avrebbe consentito di rilevare l’assenza di responsabilità. Inoltre, sempre secondo la ricorrente, gli agenti avrebbero dovuto verbalizzare l’esatta distanza dalla carreggiata stradale, piuttosto che limitarsi a riscontrare la collocazione a meno di tre metri. Il giudice, infine, avrebbe dovuto accertare la distanza a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, non potendovi provvedere direttamente.

Anche tale motivo è privo di fondamento perchè ha ad oggetto apprezzamenti riservati al giudice di merito, come la misurazione delle distanze oppure la facoltà di avvalersi o meno di un consulente, sul cui esercizio negativo il Tribunale ha adeguatamente motivato a pag. 2. La natura del giudizio di legittimità osta all’esame di tali tipi di censure.

Sui documenti che il Tribunale non avrebbe valutato, il motivo è privo di specificità perchè non è dato comprendere in che modo il loro esame avrebbe potuto sovvertire un giudizio di responsabilità fondato su un apprezzamento in fatto circa l’avvenuta collocazione di un cartello a distanza inferiore a tre metri dalla carreggiata, anche perchè, come chiarito dalle sezioni unite con la sentenza n. 8053 del 07/04/2014, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (e, nel caso che ci occupa, il fatto storico rilevante in causa è la distanza del cartello dalla carreggiata).

3 Col terzo ed ultimo motivo la ricorrente deduce infine la violazione dell’art. 96 c.p.c., dolendosi della condanna al pagamento della ulteriore somma fissata in misura pari al doppio delle spese di lite.

Il motivo segue la sorte dei precedenti, essendo anch’esso privo di fondamento.

La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Sez. U -, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018 Rv. 648130).

Nel caso in esame, il motivo (v. pagg. 17 e ss. del ricorso) si risolve in una contestazione in fatto circa la ritenuta sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione che il Tribunale ha adeguatamente esplicitato ravvisando la colpa grave e l’abuso dello strumento processuale (v. pagg. 3 e 4 della sentenza ove si menziona la totale assenza di corredo probatorio, la contraddittorietà della linea difensiva, la insistenza nel coltivare il giudizio anche dopo il rigetto dell’istanza di autorizzazione da parte dell’amministrazione proprio per violazione delle distanze regolamentari e, infine, il danno arrecato al sistema giustizia per l’aggravio di lavoro giudiziario).

In conclusione, il ricorso va respinto, con aggravio di spese a carico della parte soccombente.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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