Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29454 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29454 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 17520-2016 proposto da:
D’AIUTO BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANACLETO
DOLCE;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controrkorrente –

Data pubblicazione: 07/12/2017

avverso la sentenza n. 11939/12/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 28/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO

Fatti e ragioni della decisione
D’Aiuto Barbara ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la
sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, che ha
rigettato l’appello della contribuente e confermato la decisione
di primo grado con la quale era stato ritenuto legittimo l’avviso
di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di redditi da
partecipazione accertati nei confronti della società S.G.
Costruzioni srl, della quale la contribuente era socia al cento
per cento. Secondo la CTR, per quel che qui ancora rileva, la
richiesta di sospensione pregiudiziale del processo in attesa
della definizione del procedimento tardivamente promosso
nell’interesse della società con riguardo all’anno d’imposta
2008 avanzata dalla contribuente era infondata, essendo ormai
divenuto definitivo l’accertamento nei confronti della società.
L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione
dell’art.295 c.p.c., risultando evidente il vincolo di
pregiudizialità fra l’accertamento alla stessa notificato quale
socia della srl S.G. Costruzioni per asseriti redditi non dichiarati
dalla società e distribuiti come utili extrabilancio ed il

Ric. 2016 n. 17520 sez. MT – ud. 16-11-2017
-2-

GIOVANNI CONTI.

procedimento, ancora pendente, nei confronti dell’avviso di
accertamento notificato alla società.
La censura è fondata.
Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di
imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta

della società, anche se non definitivo, è presupposto
dell’accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in
ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali,
sicché l’impugnazione dell’accertamento “pregiudicante”
costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo
riguarda, condizione sospensiva, ex art. 295 c.p.c., ai fini della
decisione della lite sull’accertamento “pregiudicato” relativo al
singolo socio, la cui esistenza e persistenza grava sul
contribuente che la invochi sotto forma di allegazione e prova
del processo scaturente dall’impugnazione del provvedimento
impositivo-Cass. n .4485/2016-.
A tale principio non ha ritenuto di aderire la CTR sul
presupposto che l’accertamento nei confronti della società
sarebbe divenuto definitivo, a nulla rilevando l’impugnazione
tardiva proposta con richiesta di rimessione in termini in
relazione alla rituale notifica dell’avviso nelle mani
dell’amministratore giudiziario della società.
Così facendo il giudice di appello ha tuttavia invaso la
competenza del giudice innanzi al quale pende il ricorso
presentato, pacificamente dal socio unico della società e
dall’amministratore di fatto dello stesso sodalizio. Giudizio che,
secondo

quanto

affermato

dalla

stessa

Agenzia

controricorrente, è ancora pendente in fase di appello.
Sulla base di tali presupposti, non applicandosi alla pronunzia
qui impugnata – depositata il 28.12.2015- l’art. 49 comma 1
Ric. 2016 n. 17520 sez. MT – ud. 16-11-2017
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base sociale, l’accertamento relativo agli utili extracontabili

d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 156/2015, entrato
in vigore 1’1/01/2016- la censura proposta dalla ricorrente è
fondata e assorbe l’esame del secondo motivo.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo
motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata

anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa
la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR
Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.

va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania,

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