Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29453 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell’Avvocato FILIPPO

SARCI’ (STUDIO VASSALLI), rappresentato e difeso dall’Avvocato

SEMINARA PAOLO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’Avvocato

ALIFANO NICOLA MARIA, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale per atto notarile: Giovanni Brucia di Palermo del 21/12/2009

n. rep. 1368;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 514/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

20/03/2009, depositata il 28/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

1. D.G., assumendo di aver concesso in comodato un suo immobile alla propria figlia De Luca Francesca ed al coniuge S.U., essendo intervenuta la separazione personale tra la figlia ed il S., conveniva questi davanti al tribunale di Palermo chiedendone la condanna al rilascio dell’immobile ed al risarcimento del danno per l’occupazione sine titulo. Il tribunale accoglieva la domanda e la sentenza era confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza depositata il 28.4.2009.

Avverso questa decisione proponeva ricorso per cassazione S. U.. Resiste con controricorso l’intimata.

2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 155 c.c. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta a norma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la violazione e falsa applicazione dell’art. 1810 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in relazione al motivo di gravame relativo alla violazione dell’art. 1226 c.c., agli artt 2697 e 2043 c.c..

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c..

3. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c. applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n. 16002).

Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto nè alcuno dei motivi relativi ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa)a giustificare la decisione (cfr. Cass. S.U. 16.11.2007, n. 23730)”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

Che le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre le spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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