Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29453 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29453 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 28251-2015 proposto da:
IMMOBILIARE LA CANTINA S.R.L. C.F./P.I.03137440362, in
persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato TOMMASO ROTELLA;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE MODENA;

intimati

avverso la sentenza n. 886/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
21/04/2015;

Data pubblicazione: 07/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
La società Immobiliare La cantina s.r.l. ha proposto ricorso per

entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Emilia
Romagna indicata in epigrafe con la quale, per quel che ancora
qui rileva, ha confermato la pronunzia di primo grado che
aveva rigettato il ricorso del contribuente contro l’avviso di
liquidazione relativo alla ripresa a tassazione di imposta di
registro dovuta in relazione alla compravendita di un terreno
ricompreso in un piano particolareggiato ad iniziativa privata,
disconoscendo l’applicazione delle agevolazioni fiscali di cui
I.n.244/2007. Secondo la CTR detto beneficio non
poteva essere riconosciuto in assenza della convenzione di
lottizzazione, non sottoscritta al momento dell’acquisto
dell’area, risultando tale elemento necessario alla stregua di
quanto previsto dall’art.2 c.30 I.n.350/2003.
L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione
dell’art.33 I.n.388/2000, nonchè degli artt.76 I.n.48/2001,
2.c30 I.n.350/2003 e 1 c.25 I.n.244/2007. Avrebbe errato la
CTR nel ritenere che, ai fini dell’agevolazione fiscale di cui si
discute, fosse necessaria la sottoscrizione della convenzione
attuazione del piano particolareggiato.
La censura è fondata.

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cassazione, affidato ad un solo motivo, contro l’Agenzia delle

Ed invero, la L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, prevede
che sono soggetti all’imposta di registro dell’i per cento ed alle
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti di
beni immobili in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati, comunque denominati, regolarmente

condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga
entro cinque anni dal trasferimento.
Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, parificati ai fini
in esame, al piano particolareggiato di iniziativa pubblica, la L.
n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, dispone che le agevolazioni
fiscali “si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione
della convenzione con il soggetto attuatore”.
Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la
disposizione del citato art. 33 intende dar rilievo non al
riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta
a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si
trovi in area in cui, come appunto quelle soggette a
piano particolareggiato, sia possibile edificare. Non rileva
neanche che ciò avvenga sulla scorta di uno strumento di
programmazione e non di uno strumento attuativo, stante la
centralità che l’utilizzazione edificatoria avvenga, con
condizione legale risolutiva, per opera dello stesso soggetto
acquirente, entro cinque anni dall’acquisto (Cass. n. 16835 del
2008; n. 28010 del 2009; ord. n. 5933 del 2013), e ciò in
quanto la norma intende sia agevolare lo sviluppo equilibrato
del territorio, che favorire, per i noti riflessi economici anche
collettivi, direttamente l’attività edificatoria di aree e lotti
inutilizzati (cfr., anche, Cass. n. 4890 del 2013).
Se è dunque pacifico che assume peculiare rilievo
qualificazione

edificatoria

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di

un’area

desunta

la
dalla

approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a

qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale
adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione
dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti
urbanistici attuativi- Cass.n.9953/2015- è altresì fermo
l’orientamento secondo il quale “In tema di agevolazioni

comma 3 (…) si applica anche nel caso in cui al momento della
registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo
l’inserimento dell’immobile in un piano particolareggiato, non
sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il
Comune, come indicato nella

L.

n. 350 del 2003, art. 2

semprechè sia rispettato il termine quinquennale per
l’utilizzazione edificatoria”, e ciò in quanto la

L. n. 350 del

2003, art. 2, comma 30, sancisce che la sottoscrizione della
convenzione da comunque diritto all’agevolazione e non
stabilisce che la sottoscrizione della convenzione deve
precedere l’atto di disposizione’- Cass. n. 20864 del 2010; n.
7898 del 2012-.
Orbene, la CTR non si è affatto uniformata ai principi sopra
esposti, escludendo che l’inserimento dell’area oggetto di
compravendita all’interno di un piano particolareggiato potesse
giustificare l’applicazione dell’agevolazione fiscale di cui
all’art.33 1.388/2000 per la sola circostanza che la convenzione
di attuazione del piano non fosse stata conclusa al momento
del compimento dell’atto negoziale.
Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata, in
accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio ad altra sezione
della CTR Emilia Romagna, anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità

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tributarie, il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33,

PQM
Accoglie il

ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza

impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Emilia Rqmagna,

anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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