Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29452 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3946/2018 proposto da:

SLIM ALUMINIUM S.P.A., (già HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO ROSANO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE

MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4339/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/12/2017 R.G.N. 554/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 4 dicembre 2017, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da Hydro Aluminium Slim s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato (in sede di rinvio disposto dalla Corte d’appello a seguito di una iniziale declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario) la domanda proposta dalla medesima società e volta ad ottenere la condanna dell’Inps alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di contributi per il periodo luglio 1995-dicembre 1997, previo accertamento del proprio diritto a fruire della fiscalizzazione degli oneri sociali, esclusi ad avviso dell’INPS dal disposto del D.M. 22 giugno 1995, previsto dalla L. n. 724 del 1994, art. 45, che aveva riservato tale agevolazione alle sole Regioni del Sud Italia, senza fare menzione dei cd. territori minori (tra i quali si collocava la Provincia di Latina) in conformità con le decisioni della Commissione CEE 88/138 del 2 marzo 1988.

2. Ad avviso della Corte territoriale, ritenuta la sufficiente specificità dell’impugnazione, dovevano ritenersi insussistenti i vizi formali e sostanziali relativi al D.M. 22 giugno 1995, denunciati dall’appellante in quanto, avuto riguardo al regime dettato dalla L. n. 151 del 1993, art. 1, che aveva previsto la fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende operanti nei territori del Sud di cui al D.P.R. n. 218 del 1978, oltre che di alcuni territori, ivi compresa la provincia di Latina, tale ultima estensione ricadeva nella definizione di aiuto di Stato vietato dalla Decisione della Commissione Europea del 1.3.1995, n. 95/455/CE, tanto che la L. n. 724 del 1994, art. 45, ed il relativo D.M., avevano operato una rideterminazione delle misure di fiscalizzazione degli oneri sociali tale da conformarsi alla Decisione.

3. Avverso tale sentenza, Slim Aluminium s.p.a. (già Hydro Aluminium s.p.a.) propone ricorso per cassazione basato su un motivo illustrato da successiva memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 1, L. n. 151 del 1993, art. 1, D.L. n. 299 del 1994, art. 18,L. n. 400 del 1988, art. 17,L. n. 724 del 1994, art. 45, nonchè del D.M. 22 giugno 1995 e ciò in ragione del fatto che il decreto ministeriale da ultimo citato deve ritenersi illegittimo in quanto la L. n. 724 del 1994, gli aveva demandato esclusivamente di individuare condizioni, limiti e modalità degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, ma non eliminare il diritto alla fiscalizzazione già previsto dal D.L. n. 299 del 1994, art. 18, comma 1. Il decreto, inoltre, sarebbe illegittimo in quanto adottato senza il parere del Consiglio di Stato necessario per la formazione dei regolamenti di delegificazione ai sensi della L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2.

5. Il motivo è infondato. Invero, come questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 14904 del 21.6.2010; Cass. Sez. Lav. n. 15315 del 2016), la L. 23 dicembre 1994, n. 724 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica) all’art. 45, sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, ha previsto che con D.M. Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e tenendo conto degli indirizzi dell’Unione Europea, si provvede alla determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali regolati, da ultimo, dalle disposizioni di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451. In attuazione di tale normativa è intervenuto il decreto interministeriale (D.M. 22 giugno 1995), autorizzato dalla legge.

6. In materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, a seguito della decisione della Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988 – che ha provveduto alla riduzione degli esoneri contributivi individuando una netta distinzione tra le regioni del Sud e del Centro-Nord, con esclusione dei cosiddetti territori minori – il legislatore italiano, con la L. n. 724 del 1994, art. 45 e con il successivo D.M. 22 giugno 1995, ha provveduto alla rideterminazione dei punti percentuali degli esoneri contributivi con riferimento alle sole regioni del Sud, senza fare alcuna menzione dei cosiddetti territori minori, che devono, pertanto, ritenersi esclusi dai benefici in esame. Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto, deve ritenersi che con riferimento ai c.d. territori minori (tra i n. 724 del 1994, art. 45 a regolamentare la disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali: il quale va, quindi, interpretato tenendo conto della decisione della Commissione delle Comunità Europee citata nelle premesse del decreto stesso, che stabiliva il differenziale compatibile di fiscalizzazione degli oneri sociali delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo rispetto alle regioni del Centro-Nord, sicchè deve ritenersi escluso – in mancanza di un’espressa previsione – il beneficio per i cd. territori minori non ricadenti nell’ambito delle regioni per i quali i benefici sono stati, con limiti e condizioni, ancora ammessi.

7. Si ha pertanto che ai cd. territori minori, tra i quali il complesso dei comuni della Provincia di Latina, non si applica, successivamente al D.M. 22 giugno 1995, la fiscalizzazione degli oneri sociali con l’aliquota fissata per il Sud (quale trattamento di agevolazione contributiva rispetto all’aliquota fissata per il Centro Nord).

La necessità di una previsione espressa del beneficio contributivo, che nella specie manca nel citato D.M. 22 giugno 1995, deriva dal carattere derogatorio ed eccezionale dello stesso. In tal senso Cass., sez. lav., 14 agosto 2004, n. 15916, ha affermato che il D.L. 11 luglio 1988, n. 258, art. 2, comma 3, convertito, con modif. nella L. 5 agosto 1988, n. 337, in attuazione della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 – che aveva rilevato che per talune delle province italiane, tra cui quella di Ascoli Piceno, nelle quali erano previsti gli sgravi degli oneri sociali nella misura indicata dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218 del 1978, non erano più sussistenti le condizioni per l’applicazione di detti benefici ha fissato la data finale del 31 dicembre 1990 per la spettanza degli sgravi di cui si tratta. Pertanto, per dette province il diritto ai benefici in questione non può in alcun modo essere affermato per il periodo successivo al dicembre 1990. (Cfr. anche Cass. sez. lav., 9 luglio 2004, n. 12787, secondo cui il D.L. 11 luglio 1988, n. 258, art. 2, comma 3, convertito, con modificazioni, con L. 5 agosto 1988, n. 337, ha ristretto territorialmente i benefici previsti dal D.P.R. n. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 59, 63, 69,70, 101, 102 e 105, escludendo definitivamente, dopo il 31 dicembre 1990, anche in particolare la provincia di Latina).

8. Quindi, può ribadirsi che in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, a seguito della decisione della Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988 che ha provveduto alla riduzione degli esoneri contributivi individuando una netta distinzione tra le regioni del Sud e del Centro – Nord, con esclusione dei cosiddetti territori minori – il legislatore italiano, con la L. n. 724 del 1994, art. 45 e con il successivo D.M. 22 giugno 1995, ha provveduto alla rideterminazione dei punti percentuali degli esoneri contributivi con riferimento alte sole regioni del Sud, senza fare alcuna menzione dei cosiddetti territori minori, che devono, pertanto, ritenersi esclusi dai benefici in esame.

9. Il ricorso, nonostante la diversa affermazione contenuta nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., non pone questioni differenti rispetto a quelle già esaminate con i precedenti sopra richiamati e va, quindi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 18.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200, per rimborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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