Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29452 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. II, 15/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 15/11/2018), n.29452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6340/2018 proposto da:

B.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTILIO VARO

133, presso lo studio dell’avvocato ANGELO GIULIANI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

27/12/2016, R.G.n. 179/2016 V.G., Cron. n. 10921/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.O., nel febbraio 2008, ebbe a proporre istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di procedimento avanti il Giudice amministrativo – T.A.R. Lazio – alla Corte d’Appello di Roma, che si dichiarò incompetente.

Quindi il B. ebbe a riassumere il procedimento avanti la Corte umbra che rigettò il ricorso poichè il procedimento tardivamente riassunto.

A seguito di impugnazione per cassazione, questa Corte Suprema con sentenza n 4891/2015 ebbe ad annullare il decreto impugnato ed a rinviare il procedimento per nuovo esame alla Corte d’Appello di Perugia.

Con decreto emesso il 5 – 27.12.2016 la Corte perugina ebbe a riconoscere somma a titolo di equo indennizzo al B. ed a liquidare le spese dell’intero procedimento a carico dell’Amministrazione resistente.

Il B. ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo, limitatamente alla statuizione afferente la liquidazione delle spese di lite.

Il Ministero delle Finanze s’è costituito ritualmente a resistere con contro ricorso ed il ricorrente ha depositato note difensive in prossimità di questa adunanza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal B. ha fondamento giuridico e va accolto.

Con l’unico mezzo d’impugnazione sviluppato, il ricorrente denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c. e della tariffa forense portata nel D.M. n. 55 del 2014, poichè le somme liquidate a titolo di spese di lite, per i vari gradi e fasi del giudizio, tassate in misura inferiore ai minimi tariffari senza giustificazione alcuna.

In effetti la Corte umbra ha tassato le spese di lite senza dar indicazione della voce tariffaria applicata, ma solamente specificando di applicare, quanto al giudizio svoltosi avanti il Giudice unico, la tariffa ex D.M. n. 140 del 2012 e quanto agli altri due giudizi quella portata in D.M. n. 55 del 2014.

Errata appare la liquidazione delle spese secondo le tariffe succedutesi nel tempo, poichè è insegnamento di questo Supremo Collegio – Cass. su n. 17405/12 – che deve trovar applicazione,a seguito della disposizione di esplicita abrogazione della precedente tariffa presente in D.M. n. 140 del 2012 e D.M. n. 55 del 2014, esclusivamente la tariffa in vigore al momento della liquidazione delle spese ad esito del procedimento – momento finale dell’esplicazione dell’attività professionale – in sede di rinvio poichè la precedente decisione di merito risulta posta nel nulla, mentre le spese del grado di legittimità furono espressamente rimesse al Giudice del rinvio.

In effetti poi la Corte umbra ha liquidato le spese di lite in misura inferiore ai minimi tariffari ex D.M. n. 55 del 2014, senza motivazione alcuna, anche se appare utilizzata,in forza delle somme liquidate, la voce tariffaria relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione.

Ma, come insegna questo Supremo Collegio – Cass. sez. 2 n 23187/16 – il procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001, ha natura contenziosa e si svolge avanti la Corte d’Appello, non già, quale Giudice di primo grado, bensì in grado unico, sicchè deve trovar applicazione la voce tariffaria afferente i giudizi contenziosi avanti appunto la Corte d’Appello.

In effetti, poi, la liquidazione operata dal Collegio umbro non appare rispettosa dei minimi tariffari anche ritenendo che,considerata la minima attività istruttoria svolta, la voce tariffaria per tale fase può esser ridotta del 70%, come consentito dalla tariffa forense.

In definitiva il decreto impugnato va cassato poichè errata la liquidazione delle spese di lite.

A sensi dell’art. 384 c.p.c., non apparendo necessari ulteriori accertamenti e riconoscendo il minimo della tariffa – stante il non significativo impegno professionale richiesto dalla lite – reputa la Corte di procedere direttamente alla liquidazione delle spese dell’intera lite.

Le spese per i due procedimenti avanti la Corte umbra vanno tassate in Euro 1.198,50 ciascuno, mentre per i due procedimenti di legittimità le spese vanno riconosciute in misura di Euro 900,00 ciascuno,oltre accessori e rimborso forfetario.

Attesa la rituale domanda, le spese dell’intera lite, siccome sopra quantificate, vanno, ex art. 93 c.p.c., distratte a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito condanna il Ministero delle Economia e Finanze a pagare a favore del ricorrente le spese dell’intero procedimento, tassate in Euro 1.198,50 per ciascun giudizio quelle afferenti i due processi avanti la Corte d’Appello di Perugia ed in Euro 900,00 le spese per ciascuno dei due giudizi di legittimità, oltre in tutti i casi accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ex art. 93 c.p.c., distrae a favore del difensore antistatario le spese di lite siccome dianzi tassate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA