Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29452 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29452 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 24788-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
C.F.97210890584, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
INTERNATIONAL DISTR1BUTION S.R.L.;

– intimata avverso la sentenza n. 131/30/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il
17/06/2013;

Data pubblicazione: 07/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione,

srl, impugnando la sentenza della CTR Sicilia indicata in
epigrafe, con la quale era stata confermata la pronunzia di
primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento
relativo alla contabilizzazione a posteriori di un dazio
antidumping notificato alla società contribuente.
La parte intimata non ha depositato difese scritte.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Il ricorso è inammissibile, essendo stato presentato per la
notifica in data 12 ottobre 2015 e dunque oltre il termine di un
anno e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata,
depositata il 17 giugno 2013.
Ed invero, l’Agenzia ricorrente assume di poter impugnare
tardivamente la sentenza in relazione alla mancata
comunicazione del dispositivo ad essa Agenzia, avendo la
Commissione tributaria erroneamente provveduto alla
comunicazione anzidetta nei confronti dell’Agenzia delle
entrate.
Ora, a parte ogni considerazione in ordine all’inidoneità di
siffatta comunicazione ai fini della regolarità della
comunicazione stessa, non v’è dubbio che il presupposto della
mancata decorrenza del termine lungo per l’impugnazione della
sentenza di appello e la possibilità di sperimentare l’istituto
della c.d. impugnazione tardiva va rinvenuto nel fatto che la
parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del
Ric. 2015 n. 24788 sez. MT – ud. 16-11-2017
-2-

affidato ad un unico motivo, contro la International Distribution

processo per nullità della notificazione del ricorso e della
comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza.
Per tali ragioni questa Corte ha già affermato che
l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine lungo
dalla pubblicazione della sentenza, presuppone che la parte

alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e
della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.
Orbene, tale situazione non può ravvisarsi nei confronti del
ricorrente costituito nel giudizio di appello che non abbia
ricevuto la comunicazione del deposito della sentenza della
CTR, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione
impugnatoria.
In definitiva, l’adempimento da parte della segreteria in ordine
alla comunicazione del deposito della sentenza non è previsto
come momento costitutivo o condizionante l’efficacia del
procedimento di pubblicazione ed è dunque inidoneo a
condizionare il valido decorso del termine di impugnazione,
decorrente dalla pubblicazione medesima -cfr. Cass. n.
17704/2010; Cass. n. 16004/2009; Cass. n. 11910/2003,
Cass.

n.

15778/2007, Cass.

n.

8508/2013,Cass.

n.

7675/2015,Cass. n. 12664/2016, Cass. n.5 946/2017-.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Nulla sulle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

/

dimostri l’ignoranza del processo, ossia di non averne avuto

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