Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29451 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. POLLIO

30, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

D.B.P. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1494/2009 del GIUDICE DI PACE di FIRENZE del

10/02/09, depositata il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letta la seguente relazione regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, Letti gli atti depositati, osserva:

1. R.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Firenze depositata il 10.2.2009, nella causa civile intentata dal ricorrente contro D.B. P..

2. Il ricorso è inammissibile.

L’impugnazione è stata proposta avverso una sentenza del giudice di pace depositata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 (2.3.2006).

A norma dell’art. 339 c.p.c., u.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, le sentenze del giudice di pace, anche se emesse in giudizio deciso secondo equità a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, sono impugnabili esclusivamente con l’appello e non più con ricorso per cassazione, come avveniva precedentemente a tale modifica.

Le S.U. di questa corte (18/11/2008, n. 27339) hanno statuito che dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 cod. proc. civ., comma 3 è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione;

che è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 339 c.p.c., comma 3, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, prospettato sotto il profilo che tra i motivi di appello avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace non rientrerebbero quelli anzidetti, giacchè esso si fonda su un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere tali motivi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

Che nessuna statuizione va emessa sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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