Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29451 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2001/2020 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE UNIVERSITA’ 11,

presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO – SEZIONE

DI GENOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 787/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 30/05/2019 R.G.N. 319/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria avanzata da O.E., cittadino (OMISSIS), il quale aveva motivato l’allontanamento dal paese di origine con il timore delle conseguenze connesse al rifiuto di entrare a far parte di una setta, quella di O., della quale il padre era sacerdote; alla morte del padre gli appartenenti alla setta avevano preteso che l’ O., di religione cristiana-anglicana, prendesse il posto del padre;

2. il giudice di appello, premesso che l’atto di gravame era incentrato esclusivamente sul mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria, rilevato che l’allontanamento dal paese giustificato dal rifiuto di aderire ad una setta, costituiva argomento stereotipato e che il racconto del ricorrente non appariva credibile in quanto generico, privo di elementi fattuali di pregio, incongruo e contraddittorio nelle diverse versioni offerte, ha escluso i presupposti per la protezione invocata in assenza di atti di persecuzione o altri eventi pregiudizievoli provenienti dallo Stato o da partiti e organizzazioni che controllano lo Stato o da una parte consistente del territorio; il richiedente si era limitato, infatti, ad allegare il pericolo di essere perseguitato da parte della setta alla quale aveva rifiutato di appartenere, pericolo da ritenere inesistente posto che l’ O. aveva dichiarato di vivere in un villaggio a diverse ore di auto da quello in cui viveva il padre il cui decesso aveva collocato a distanza di diversi anni dagli accadimenti alla base dell’allontanamento; l’ O. aveva indicato esclusivamente il timore di essere ucciso dai persecutori pur avendo in precedenza contraddittoriamente affermato che all’epoca gli avevano solo imposto di allontanarsi; in primo grado il ricorrente aveva prodotto documentazione medica relativa alla presenza di alcune cicatrici sul suo corpo in relazione alle quali, tuttavia, il Tribunale aveva escluso che potessero essere riconducibili ai fatti narrati; solo in seconde cure aveva prodotto certificazione proveniente da uno psicologo; le traversie sofferte attraverso un viaggio che lo aveva condotto in Libia dalla quale si era dovuto verosimilmente allontanare a causa dello scoppio della guerra non concretavano, in relazione allo stato di salute, ostacoli al rientro in Nigeria, avendo il richiedente asilo dimostrato di essere in grado di superare ostacoli di ogni sorta; inoltre, lo stesso era nato e vissuto in regioni ubicate al Sud del paese che secondo fonti internazionali EASO – COI è la zona più tranquilla della Nigeria, a differenza della parte nord orientale dove è in corso un conflitto armato tra gruppi guidati da (OMISSIS) e le forze governative; tali considerazioni escludevano il pericolo per il richiedente protezione di essere assoggettato a trattamento inumano o degradante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), o esposto a situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, derivanti da una situazione di violenza indiscriminata ai sensi dell’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit.; tanto induceva a collegare l’allontanamento dal paese di origine a motivi strettamente economici; era, inoltre, da escludere, ai fini della protezione umanitaria la esistenza di particolari situazione di vulnerabilità posto che l’ O. era un giovane uomo che non risultava versare in condizioni critiche, non svolgeva attività lavorativa in Italia dove non aveva legami familari; la sicurezza alimentare e sanitaria goduta in Italia, non poteva di per sè solo assurgere a elemento positivo di valutazione in assenza di situazioni eccezionali di emergenza;

3. per la cassazione della decisione propone ricorso O.E. sulla base di due motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce erronea e carente motivazione della decisione impugnata in ordine alla valutazione di insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed error in procedendo per mancata istruttoria di ufficio; deduce, inoltre, errata e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, errata o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 10 e 16. Rappresenta che in base a qualificate fonti la Nigeria, e nello specifico l’Edo State zona di provenienza del richiedente, era interessata da numerose situazioni di conflitto che la Corte d’appello avrebbe dovuto approfondire e che, integrando un elevato rischio in caso di ritorno avrebbero dovuto portare all’accoglimento delle domande attoree;

2. con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (ratificato con L. n. 881 del 1977) in relazione, in particolare all’art. 5, comma 6, TU Imm. e al D.P.R. n. 399 del 1999, art. 11, comma 1, lett c-ter); violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32; violazione dell’art. 19 T.U. Imm; deduce omesso esame della domanda di protezione umanitaria. Censura la sentenza impugnata per non avere indagato sulle particolari condizioni di vulnerabilità, oggettive e soggettive, del richiedente protezione ritenendo ininfluente la condizione della Nigeria, irrilevante quanto patito in Libia ed il documentato percorso integrativo in Italia;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurimi profili;

3.1. la denunzia di vizio di motivazione non è conforme all’attuale configurazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; – l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa è stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; – neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, risolvendosi nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (v., tra le altre, Cass. Sez. Un. 33679/2018, Sez. Un. 8053/2014), vizio quest’ultimo in concreto non prospettato;

3.2. la modalità di deduzione della violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non è conforme all’insegnamento di questa Corte secondo il quale il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. n. 5353/2007, n. 11501/2006);

3.3. parte ricorrente, pur formalmente denunziando una violazione riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non incentra le proprie censure sulla erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta, implicante necessariamente un problema interpretativo della stessa, ma sulla ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis;

3.4. nello specifico, parte ricorrente si limita a contrapporre alle fonti esaminate dalla Corte di merito le risultanze tratte da altre fonti le quali, tuttavia, già prima facie appaiono prive di pertinenza con le effettive ragioni della decisione posto che parte ricorrente muove dall’assunto che la regione di provenienza sia quella dell’Edo State, laddove la Corte di merito, con accertamento non validamente e specificamente contrastato, ha indicato quale luogo di nascita dell’ O., l’Enugo e quale luogo nel quale era vissuto l’Imo State – regioni entrambe ubicate nel Sud del paese – e rispetto a tali luoghi ha formulato le proprie valutazioni;

3.5. tanto assorbe l’ulteriore profilo di inammissibilità scaturente dalla circostanza che chi ricorre si limita, in realtà, a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza, con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio facti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perchè si esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e si invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse (da ultimo Cass. n. 2563/2020);

4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile;

4.1. le censure articolate non sono coerenti con la deduzione del vizio di violazione di norme di diritto risultando incentrate non sulla corretta interpretazione e sulla portata applicativa delle norme delle quali è denunziata delle norme delle quali è denunziata violazione e falsa applicazione ma sulla ricognizione della concreta fattispecie a mezzo delle risultanze di causa;

4.2. premesso che non sussiste la dedotta omissione relativa alla domanda di protezione umanitaria e che la Corte di merito ha espressamente preso in considerazione le traversie sofferte dall’ O. in Libia, paese di transito del ricorrente, le censure formulate si sostanziano, in sintesi, nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle risultanze di causa, e quindi nella sollecitazione di un sindacato precluso alla Corte di legittimità, secondo quanto già evidenziato al paragrafo 3.5.;

6. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

7. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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